Autopsie pericolose: I cadaveri sono ancora pieni di virus
Sandra Bergamelli 18/08/2021 0
I malati di Covid-19 restano infettivi anche per un certo lasso di tempo dopo la morte.
Patologi e altri specialisti devono bardarsi di tutto punto e prendere precauzioni per non contrarre il virus.
Chiunque è contagioso prima di morire, lo è anche appena dopo il decesso». Parole di Aurel Perren, direttore dell'istituto di patologia all'Università di Berna. Quanto tempo lo rimanga e però tuttora uno dei tanti punti interrogativi attorno al Covid-19. Per questo motivo anche i patologi, per eseguire l'autopsia, devono bardarsi di tutto punto. «Indossiamo mascherine FFFP3, occhiali di sicurezza, guanti e tute protettive. Proprio come i dottori che eseguono i tamponi a potenziali malati in ospedale.
Le stesse precauzioni sulla sicurezza vengono prese anche dall'istituto di patologia a Basilea. Nell'ospedale universitario renano si è anche cambiato un po' il metodo per effettuare le autopsie. «Non estraiamo più gli organi dai cadaveri per esaminarli. L'osservazione, a eccezione per i polmoni, viene fatta nel corpo», precisa a 20 Minuten Alexander Tzankov, capo del dipartimento d'istopatologia e autopsia presso l'Università renana.
Questo metodo di autopsia "interno" ha lo scopo di limitare al minimo il contatto con i fluidi corporei e il sangue di un paziente infetto. «Queste secrezioni rappresentano per i patologi il maggior rischio d'infezione». Anche Tzankov non sa esattamente quanto questo virus resti in vita in un cadavere. Poi fa l'esempio dell'Epatite C: «L'agente patogeno che trasmette l'infezione inizia a indebolirsi dopo tre ore dalla morte e ha una carica virale pari a zero dopo 24 ore».
Il lavoro dei patologi basilesi è stato però ripagato e ha contribuito ad acquisire conoscenze importanti nella lotta al coronavirus. Il team condotto da Tzankov ha infatti dimostrato che tutte le dodici vittime di Covid-19 analizzate - due donne e 10 uomini tra i 56 e 96 anni - soffrivano d'ipertensione. Undici su dodici (unica eccezione una donna) erano ancora altamente infettivi quando è sopraggiunto il decesso. «I loro corpi erano ancora pieni di virus», conclude Tzankov.
Il cadavere di chi è morto per il Covid-19 resta contagioso?
Il corpo di chi è morto a causa del Covid-19 continua a trasportare e a diffondere il virus? Questa è una nuova (e inquietante) ipotesi sviluppata in un articolo pubblicato sulla rivista Journal of Forensic and Legal Medicine.
“occhi possibile porta d’ingresso”
Dalle osservazioni raccolte in questo studio, riportate anche su Maxi-Sciences.com, sembrerebbe che un medico forense e un’infermiera di Bangkok, in Thailandia, abbiano contratto la malattia da pazienti deceduti.
«È improbabile che i professionisti forensi possano entrare in contatto con pazienti infetti ma lo è molto meno entrare in contatto con campioni biologici e cadaveri», si legge nell’articolo, rimarcando che i due sono gli unici casi positivi tra il personale sanitario su 272 riscontrati nel Paese a partire dal 20 marzo.
In poche parole, secondo lo studio, la probabilità che il medico e l’infermiere abbiano contratto il Covid-19 al di fuori della struttura professionale è bassa e, quindi, lo scenario più probabile tra quelli considerati è che la contaminazione sia avvenuta a causa delle secrezioni provenienti da un corpo contaminato dal Covid-19.
Allerta dai medici inglesi sul Covid-19, emersa complicanza nei bambini
«Un cadavere potrebbe essere contagioso almeno per ore, persino per giorni», ha detto il dr. Otto Yang, professore di medicina, microbiologia, immunologia e genetica molecolare presso la David Geffen School of Medicine (Stati Uniti) sul sito specializzato Live Science. «Il virus potrebbe essere ancora presente nelle secrezioni respiratorie e potrebbe potenzialmente riprodursi in cellule che non sono ancora morte nei polmoni», ha spiegato.
Anche in Francia, inoltre, un paziente morto da cinque giorni ha mostrato ancora segni della malattia, come rivelato da Le Parisien l’11 aprile scorso. «Questo non significa necessariamente che sia ancora attivo» ha affermato il professor Lorin de la Grandmaison, direttore del servizio di anatomia patologica e medicina legale presso l’ospedale Raymond-Poincaré di Garches (Hauts-de-Seine) .
In assenza di una sufficiente esperienza medica con questa nuova malattia, sarà necessario attendere nuovi studi e nuovi dati per avere certezze sulla trasmissione del virus post mortem. Nel frattempo, si raccomanda ai professionisti forensi di indossare i dispositivi di protezione (tute, guanti, occhiali, maschera).
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Andrea Pastore 08/05/2022
Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca
E' stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all'unanimità dalla XII Commissione Affari sociali della Camera nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806).
La materia è stata più volte affrontata nelle passate Legislature. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.
A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, il decreto 23 agosto 2021 ha individuatoi Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.
Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha previsto (commi 499-501, art. 1, L. n. 178/2020) un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità di cui alla legge n. 10/2020 in esame a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, con modalità contenute in un apposito decreto del Ministero della salute per l'individuazione dei centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
Un ulteriore decreto del Ministero della salute dovrà stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare. Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca Nella seduta dl 29 gennaio la XII Commissione affar sociali della Camera ha approvato in sede legislativa, all'unanimità, in via definitiva, la proposta di legge A.C. 1806, già approvata dal Senato (ora legge n. 10 del 10 febbraio 2020), recante Norme in materia di disposizione del roprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento è stato approvato dall'Assembea del Senato il 29 aprile 2019 (qui i documenti acquisiti nel corso delle audizioni al Senato). Va ricordato che la materia è stata più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l'esame non è proseguito a causa dello scioglimento delle Camere.
La legge n. 10 del 10 febbraio 2020, si compone di 10 articoli. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. La legge 578/1993 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Tale condizione può presentarsi in seguito ad un arresto prolungato della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello. In questo secondo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la causa precisa della lesione e la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza ; assenza di tutti i riflessi del tronco dell'encefalo ; assenza di respiro spontaneo dopo la massima stimolazione (test di apnea); assenza di attività elettrica cerebrale all'elettroencefalogramma alle massime amplificazioni. L'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 136 (che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini di età superiore ai 6 anni; sotto i sei anni di età sono richiesti ulteriori test strumentali.
L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame), iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
L'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) . Si ricorda che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
L'articolo in esame, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT e ha autorizzato, per il 2018, la spesa di 2 milioni di euro. Recentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 573, della legge 145/2018) ha autorizzato la spesa di ulteriori 400 mila euro annui per l'esercizio a regime della Banca dati. Il regolamento, approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168, ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella banca dati nazionale prevedendone la disciplina, i contenuti informativi e i soggetti autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati. Una specifica norma è volta a prevedere l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge in esame.
La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5). I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).
L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale regolamento si provvede a: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione (di cui all'articolo 2, comma 2). L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio).
Chiara Ricciarelli 27/07/2022
UNA RIVOLUZIONE PER LA CONSERVAZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE SALME
Fluytan è un prodotto rivoluzionario, specifico e professionale, per trattare e conservare in igiene
e sicurezza le salme (fino a quattro giorni!), indispensabile per Case Funerarie e imprese funebri.
Non diciamo certo una novità quando affermiamo che lo scopo della Casa Funeraria e dell’ impresa funebre è quello di dare dignità alla morte e rappresentare al meglio le volontà e i desideri delle famiglie e delle persone vicine al defunto.
Questi hanno il diritto di vegliare sulla salma, in un ambiente idoneo e adeguato, in grado di custodirla al meglio, in un’ atmosfera serena, ma soprattutto in sicurezza ed igiene.
Allo scopo, sicuramente è indispensabile che la visione del caro defunto non sia deturpata, ossia dotata di quella sgradevolezza tipica dei fisiologici processi di trasformazione post mortem (fuoriuscita di liquidi organici, presenza di vapori nauseanti, lividi, ecchimosi sul corpo…).
Siamo tutti d’accordo che una salma non trattata non può essere certamente adeguatamente presentabile, davanti agli occhi delle famiglie e dei cari, per poter conservare un buon ricordo del caro scomparso, ma anche della veglia.
E questo discorso vale sia per le imprese funebri, quanto anche per le Case Funerarie, che, fra l’ altro, ampliano la veglia per diversi giorni.
Ecco che la necessità, soprattutto per queste strutture, di avvalersi dell tecniche all' avanguardia della Tanatoprassi, e nello specifico del rivoluzionario fissativo Fluytan, per dare la migliore dignità alla morte, è, secondo noi, quanto mai stringente.
La domanda ci sorge spontanea. Le strutture delle Case Funerarie e delle imprese funebri sono ad oggi dotate di strumenti adeguati per arrestare il processo esterno di putrefazione della salma? E per fronteggiare opportunamente uno stato avanzato di decomposizione?
Ovviamente no! Ecco che Italtan ha brevettato allo scopo un prodotto rivoluzionario: il Fluytan!!
Alternativa migliore alla formalina (strumento generalmente usato allo scopo, economico sì, ma pieno di effetti indesiderati, come alta tossicità, effetti dannosi sul sistema nervoso e mutageni, irritazioni per pelle e mucose, e non da ultima, breve efficacia d’ impiego nel tempo), il Fluytan è stato concepito per essere utilizzato in Case Funerarie, ospedali e domicili.
Ideale per conservare le salme fino a quattro giorni, e sappiamo bene che con altre alternative questo sarebbe impossibile!
Il Fluytan paralizza il processo di putrefazione, arresta la decomposizione, quanto meno quella aerobica, ed elimina i cattivi odori dei liquidi cadaverici.
Ma non solo! Oltre a conservare bene la salma, ha un’ ottima efficacia anche col sangue, poiché agisce eliminando totalmente la lividità cadaverica e donando grande elasticità ai tessuti, con un semplice utilizzo topico su tutto il corpo o a profusione sul viso.
Trattato in questo modo, il cadavere presenta molteplici aspetti positivi:
1 – è conservato igienicamente, in sicurezza e a lungo (fino a
quattro giorni!) tramite l’ utilizzo di un prodotto funzionale, atossico,
davvero efficace e dotato di estrema facilità di utilizzo.
2 - può essere esposto a temperatura ambiente, senza dover
ricorrere alla conservazione in ambienti refrigerati.
3 – presenta un aspetto esteriore che consente di ridargli dignità: i
tessuti sono maggiormente elastici, la lividità e le ecchimosi
spariscono, l’ aspetto estetico è più disteso e sereno (per quanto
possibile!).
E se cadono del sangue o dei liquidi sulle tavole d’acciaio delle strutture preposte, sugli abiti e sulle superfici adibite alla vestizione della salma? Con Fluytan questo non può succedere!
Le cure della Tanatoprassi sono quindi indispensabili per un’ impresa funebre o una Casa Funeraria!
Mirando a conservare il corpo il più a lungo possibile in condizioni di sicurezza, ma anche a trattarlo in modo da renderlo, esteticamente, il più possibile vicino a rappresentare un’ immagine serena del defunto, sono tecniche all’ avanguardia assolutamente doverose di utilizzo nel settore!
*Fluytan è un prodotto distribuito da Italtan Srl.
Fluytan Topic: ad applicazione topica, utilizzabile da tutti, non ha bisogno di nessuna formazione specifica per il suo uso.
Fluytan Neutral: specifico per il settore cimiteriale, risolve la fuoriuscita di liquidi e cattivi odori dai loculi.
Fluytan Professional: prodotto professionale, ad uso di coloro che esercitano la professione della Tanatoprassi.
Per informazioni: tel 800.136.086 o mail italtansrl@gmail.com
Nicolas Tiburzi 20/09/2024
FORMALDEIDE: APPROVATE NUOVE RESTRIZIONI IN EUROPA
La formaldeide è stata classificata dal 2016 come agente chimico di Categoria 1B (con le frasi di rischio H350 e H341). Questo significa che ci sono prove sufficienti che attribuiscono alla sostanza proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione negli animali, mentre per l'uomo vi sono solo sospetti. La formaldeide possiede anche proprietà sensibilizzanti per le vie respiratorie, corrosive per la pelle, e un'elevata tossicità acuta.
Presenza e utilizzi della formaldeide
La formaldeide si trova naturalmente in molti organismi viventi e nell'ambiente. È presente in alimenti, frutta e viene prodotta come metabolita endogeno nei mammiferi, attraverso il metabolismo ossidativo.
Oltre alle fonti naturali, la formaldeide viene emessa dai processi di combustione, come le emissioni dei veicoli, impianti di produzione energetica, termovalorizzatori, fiamme libere e fumo di tabacco.
Viene ampiamente utilizzata come intermedio nella produzione di resine, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta impiegate in una vasta gamma di applicazioni. Oltre all’industria del legno, dei materiali da costruzione, cosmetici e prodotti medico-sanitari (come disinfettanti), l'uso più delicato riguarda l'ambito alimentare (conservazione e disinfezione degli alimenti).
Tra le principali fonti di emissione di formaldeide si annoverano traffico veicolare, materiali da costruzione, tappeti, tessuti, rivestimenti, vernici e pitture.
Esposizione professionale alla formaldeide
I settori industriali in cui si utilizzano grandi quantità di formaldeide o suoi derivati includono:
- Produzione di resine fenoliche (bachelite), urea e melammina (plastiche, adesivi, schiume isolanti);
- Sintesi di composti chimici (es. 1,4-butanediolo, 4,4′-metilendifenil diisocianato, pentaeritritolo, esametilentetrammina);
- Conservanti;
- Verniciatura e lavorazione del legno;
- Servizi funerari e necroscopici (uso di formalina);
- Disinfettanti e fissativi in ambito medico.
In questi settori, in base al D.Lgs. 81/08, devono essere adottate misure di protezione collettive per limitare l'esposizione dei lavoratori. Inoltre, è obbligatorio fornire dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e indumenti adeguati.
Restrizioni vigenti
Dal 2016, con la classificazione della formaldeide come cancerogeno di Categoria 1B, i prodotti contenenti formaldeide sono soggetti a restrizioni previste dal Regolamento REACH (Allegato XVII, voce n. 28), che regola le sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B.
Il Regolamento vieta l'immissione sul mercato di prodotti con concentrazione di formaldeide pari o superiore allo 0,1%, destinati al pubblico. Tali prodotti devono riportare la dicitura “Uso ristretto agli utilizzatori professionali” in modo visibile e leggibile. Sono previste deroghe solo per medicinali e alcuni combustibili.
Sempre nel 2016, la Regione Lombardia ha approvato una “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide", che fornisce un importante riferimento per la valutazione del rischio.
Nuove restrizioni sull'uso della formaldeide
Negli ultimi anni, l’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha avviato, su richiesta della Commissione Europea, una procedura per introdurre ulteriori restrizioni sulle emissioni di formaldeide da miscele e articoli. Il 10 febbraio 2023, il Comitato degli Stati Membri UE ha approvato questa procedura.
I prossimi passaggi prevedono l'esame da parte del Parlamento e del Consiglio UE, con la pubblicazione finale attesa sulla Gazzetta Europea nei prossimi mesi.
La proposta prevede nuovi limiti di emissione per articoli contenenti formaldeide, in linea con quanto già stabilito per i pannelli di legno dalla norma EN 13986 e dal D.M. 10 ottobre 2008, che regola le emissioni di aldeide formica nei materiali a base di legno. Attualmente, tessuti, pelle e cuoio, già regolati dalla restrizione n. 72 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH, dovrebbero restare esclusi.
Le nuove restrizioni vietano l’immissione sul mercato di articoli con emissioni di formaldeide superiori a:
- 0,062 mg/m³ per mobili, articoli a base di legno e veicoli stradali;
- 0,080 mg/m³ per altri articoli.
Sono previste deroghe per articoli destinati a uso esterno, materiali da costruzione, articoli e veicoli esclusivamente industriali o professionali, e per articoli regolati da altre normative, come biocidi, DPI, dispositivi medici e prodotti a contatto con alimenti.
È previsto un periodo di transizione di 36 mesi per la maggior parte degli articoli e di 48 mesi per i veicoli stradali.
La versione inglese del testo approvato è disponibile online.