Fluytan nel Settore Funerario e Sanitario: Un'Innovativa Soluzione Sicura e Efficace
Barbara Ruscitti 05/11/2023 0
L'industria funeraria e sanitaria sta costantemente cercando di migliorare le sue pratiche per offrire un servizio di qualità, sicuro ed efficiente, sia per le famiglie in lutto che per gli operatori del settore. In questo contesto, un prodotto innovativo chiamato "Fluytan" sta rivoluzionando l'approccio a molte delle sfide incontrate in questi settori. Scopriamo come il Fluytan viene utilizzato con successo nel settore funerario e sanitario.
Fluytan: Una Breve Presentazione
Il Fluytan è una soluzione chimica innovativa formulata appositamente per sostituire la formalina, una sostanza comunemente utilizzata nell'industria sanitaria e funeraria ma associata a problemi di sicurezza e ambientali. Questa alternativa sicura ed efficace è progettata per offrire tutti i benefici della formalina senza i suoi effetti nocivi. Il Fluytan è noto per la sua sicurezza, l'efficacia e il rispetto per l'ambiente.
Nel Settore Funerario
Conservazione dei Corpi
Una delle applicazioni principali del Fluytan nel settore funerario è la conservazione dei corpi. Questo prodotto viene utilizzato per preservare il corpo del defunto, garantendo che rimanga in buone condizioni fino al momento del funerale. La formulazione del Fluytan consente di mantenere l'aspetto naturale del defunto senza l'uso di sostanze chimiche dannose come la formalina.
Rispetto per le Famiglie in Lutto
Il Fluytan offre ai professionisti del settore funerario la possibilità di garantire che il defunto sia presentabile durante i servizi funebri. Questo rispetto per il defunto e per le famiglie in lutto è fondamentale per offrire un addio dignitoso e confortante.
Nel Settore Sanitario
Conservazione di Campioni Biologici
Nel campo medico e della ricerca, il Fluytan è utilizzato per la conservazione di campioni biologici, tra cui tessuti e organi. Questa applicazione è fondamentale per preservare il materiale biologico per analisi e ricerche future.
Disinfezione di Strumenti Medici
Il Fluytan è una scelta sicura per la disinfezione di strumenti medici e attrezzature. La sua capacità di eliminare batteri, virus e funghi è fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari.
Vantaggi del Fluytan nel Settore Funerario e Sanitario
- Sicurezza: Il Fluytan è privo di formaldeide e di altre sostanze chimiche nocive. Questo riduce notevolmente il rischio di esposizione per gli operatori e i pazienti.
- Efficacia: Nonostante la sua natura sicura, il Fluytan offre prestazioni eccellenti nella conservazione e nella disinfezione.
- Rispetto per l'Ambiente: Fluytan è stato progettato con attenzione all'ambiente e non contribuisce all'inquinamento ambientale.
- Versatilità: È una soluzione versatile che trova applicazione in una varietà di contesti, dai servizi funebri all'ambito sanitario.
Conclusione
Il Fluytan sta dimostrando di essere una soluzione rivoluzionaria nel settore funerario e sanitario. La sua sicurezza, efficienza e rispetto per l'ambiente lo rendono un'alternativa eccezionale alla formalina. L'adozione di questa innovativa soluzione promette di migliorare la qualità dei servizi e di garantire un ambiente più sicuro per gli operatori e per le famiglie coinvolte in questi settori cruciali.
Per ordinazioni: www.fluytan.it
Potrebbero interessarti anche...
Andrea Pastore 18/03/2022
Regolamentiamo la tanatoprassi
Ci troviamo di fronte ad una società, caratterizzata da una evoluzione socio culturale e da mutamenti in termini di valori e di consuetudini ad essa collegati, il comparto delle Onoranze Funebri non rimane fuori da questo processo che influenza il culto della morte: prolungare la veglia, avere un lutto in un luogo confortevole e personale e non di poca importanza è la possibilità di godere del buon aspetto del caro defunto nel caso di incidenti e lesioni fisiche.
Molti sono gli operatori che credono fortemente nella propria professionalità e in un codice deontologico, ciò porta alla consapevolezza dell’esigenza di adeguarsi agli elevati standard delle Nazioni più evolute che vedono, nello sviluppo di nuove figure professionali, quali gli Esperti in tanatoprassi, una grande opportunità di crescita, sia in termini economici che culturali.
Non è affatto sciocco considerare la Tanatoprassi un importante bagaglio culturale del futuro pur affondando le proprie radici storiche in epoche lontane, lo spiega il fatto che sia un'arte già radicata in molti paesi civili:
nel Nordamerica, con oltre il 95% dei corpi trattati, seguito dalla Gran Bretagna con oltre l'80% nelle grandi città e la Francia con una percentuale superiore al 40%.
Possiamo citare anche il Belgio, la Spagna, il Venezuela e, ben presto, anche altri paesi dell'America Latina, nei paesi scandinavi la tanatoprassi viene praticata con una percentuale superiore al 70%, ma con un procedimento diverso, che comporta obbligatoriamente l'autopsia, in alcuni paesi africani, sono diffuse altre forme di conservazione su oltre il 90% della popolazione.
Per quanto riguarda il resto dell'Europa, cresce la richiesta di formazione di Tanatoprattori in Germania, Svizzera e, anche, nei paesi dell'Est.
Nel nostro Paese, il primo ponte in tale direzione è stato gettato agli inizi degli anni novanta in Lazio, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Campania, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige ecc. questo grazie a ASSOTAN (Associazione Italiana di Tanatoprassi), e I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi). Oggi la tanatoprassi è in attesa di una regolamentazione Statale.
La Tanatoprassi, presenta i suoi vantaggi anche nell'ambito della medicina legale, infatti fermando la decomposizione della salma, si fissano i tessuti e le lesioni come in una preparazione istologica, agevolando le indagini.
In conclusione, possiamo dire che la tanatoprassi risponde a diverse esigenze, infatti, se da un lato assolve il bisogno umano di onorare il proprio defunto, dall’altro soddisfa un livello igienico completo ed efficace per il periodo della veglia funebre che può protrarsi anche per più giorni.
Andrea Pastore 08/05/2022
Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca
E' stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all'unanimità dalla XII Commissione Affari sociali della Camera nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806).
La materia è stata più volte affrontata nelle passate Legislature. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.
A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, il decreto 23 agosto 2021 ha individuatoi Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.
Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha previsto (commi 499-501, art. 1, L. n. 178/2020) un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità di cui alla legge n. 10/2020 in esame a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, con modalità contenute in un apposito decreto del Ministero della salute per l'individuazione dei centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
Un ulteriore decreto del Ministero della salute dovrà stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare. Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca Nella seduta dl 29 gennaio la XII Commissione affar sociali della Camera ha approvato in sede legislativa, all'unanimità, in via definitiva, la proposta di legge A.C. 1806, già approvata dal Senato (ora legge n. 10 del 10 febbraio 2020), recante Norme in materia di disposizione del roprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento è stato approvato dall'Assembea del Senato il 29 aprile 2019 (qui i documenti acquisiti nel corso delle audizioni al Senato). Va ricordato che la materia è stata più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l'esame non è proseguito a causa dello scioglimento delle Camere.
La legge n. 10 del 10 febbraio 2020, si compone di 10 articoli. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. La legge 578/1993 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Tale condizione può presentarsi in seguito ad un arresto prolungato della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello. In questo secondo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la causa precisa della lesione e la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza ; assenza di tutti i riflessi del tronco dell'encefalo ; assenza di respiro spontaneo dopo la massima stimolazione (test di apnea); assenza di attività elettrica cerebrale all'elettroencefalogramma alle massime amplificazioni. L'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 136 (che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini di età superiore ai 6 anni; sotto i sei anni di età sono richiesti ulteriori test strumentali.
L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame), iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
L'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) . Si ricorda che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
L'articolo in esame, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT e ha autorizzato, per il 2018, la spesa di 2 milioni di euro. Recentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 573, della legge 145/2018) ha autorizzato la spesa di ulteriori 400 mila euro annui per l'esercizio a regime della Banca dati. Il regolamento, approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168, ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella banca dati nazionale prevedendone la disciplina, i contenuti informativi e i soggetti autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati. Una specifica norma è volta a prevedere l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge in esame.
La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5). I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).
L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale regolamento si provvede a: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione (di cui all'articolo 2, comma 2). L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio).
Chiara Ricciarelli 03/12/2020
La tanatoprassi ha bisogno di una Legge!!
LA TANATOPRASSI E LA SUA LEGITTIMAZIONE.
Siamo ancora in “terra di nessuno”.
A che punto siamo con la legittimazione istituzionale della pratica della
TANATOPRASSI in Italia? Questa disciplina ha ottenuto un
riconoscimento formale da parte del Governo o delle Istituzioni?
Facciamo chiarezza in questo articolo.
La tanatoprassi – è un dato di fatto –, oggi è una disciplina che si muove
ancora in “terra di nessuno”.
Nonostante i tentativi di Assotan e INIT di legittimare la materia, il punto è
che c'è ancora stagnazione di idee e di pratiche, nostro malgrado.
Infatti, nel corso di questi anni, con le nostre associazioni, ci siamo adoperati
per formare professionalmente operatori di tanatoprassi qualificati.
Il corso di tanatoprassi svolto da INIT dal 2010 al 2013, con la
collaborazione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e con l’Egida
del Ministero della Sanità, si è tenuto con successo – con un ciclo di
formazione pratica su casi reali di 100 operazioni per ogni partecipante al
corso – ed ha visto diplomarsi i primi 5 tanatoprattori specializzati italiani.
Queste figure professionali, oggi riescono, con documentazione alla mano e
con domanda della famiglia del defunto scomparso ad ottenere, seppur a
fatica, l' autorizzazione ad operare come tanatoprattori. E questo accade in
tutta l' Italia, da Bolzano a Palermo.
Gli operatori infatti, mettendosi in contatto con le autorità sanitarie,
ottengono l' autorizzazione ad operare, firmando tutte le carte necessarie.
Ma questo accade perché le autorità sanitarie si informano circa il nostro
Istituto e la sua autorevolezza nel settore. In certi casi, la materia della
tanatoprassi è totalmente sconosciuta e dire che le difficoltà sono poche è
dire, francamente, una menzogna.
Ultimamente, gli operatori della tanatoprassi, sono stati presi maggiormente
in considerazione dal nostro Sistema Sanitario, ottenendo piano piano, l'
autorizzazione ad operare.
E questo è, se vogliamo, un timido segnale in avanti, se pensiamo che in
alcuni casi, le operazioni condotte erano ancor più farraginose.
I trattamenti, di quella che veniva definita imbalsamazione (ma che
imbalsamazione non era), venivano eseguiti, nei fatti, da operatori e tecnici
delle sale obitorio, o da necrofori, che facevano le veci del medico che
invece avrebbe dovuto, secondo il Regolamento della Polizia Mortuaria e i
dettami ospedalieri, eseguire l' operazione. O addirittura, venivano praticate
tecniche, che definire di tanatoprassi e tanatoestetica sarebbe quasi eresia,
con modalità ben lontane dalle regole.
Oggi la realtà è un po’ cambiata. Quella che allora veniva definita come
imbalsamazione, ossia la pratica e la tecnica di conservazione che viene
effettuata iniettando liquido conservante nelle arterie, è – per chiamarla con
il proprio esatto nome –, tanatoprassi.
La tanatoprassi si identifica, nello specifico, come conservazione
temporanea.
L' imbalsamazione, invece è ben altro. Si tratta infatti di una pratica
definitiva, il cui intervento esecutivo può andare dai 20 ai 30 giorni. Una
pratica davvero assai costosa, conseguentemente alla quale, ad ogni modo,
ogni anno la salma andrebbe ritoccata e revisionata.
Ma ciò che deve essere in questa sede sottolineato è che si rivela
obbligatoriamente necessaria, all' interno del nostro ordinamento, una legge
al riguardo.
Nel 2017, era stato presentato un Disegno di Legge "Disciplina delle attività
funerarie", il cui iter si era fermato al Senato in corso di esame di
commissione. Anche il successivo DDL FOSCOLO, di cui abbiamo già
parlato, è una disposizione ferma al vaglio delle Camere che, nella sua
stagnazione, non riesce ancora ad essere emanata definitivamente.
Per capire meglio di cosa parliamo, l' articolo 1 del Disegno di Legge n. 1611
"Disciplina delle attività funerarie", definisce i trattamenti di tanatoprassi
come consentiti “qualora il defunto sia destinato a cremazione o a
tumulazione stagna in loculo.” Essi “possono essere eseguiti da operatori
abilitati solo successivamente all'accertamento di morte e al prescritto
periodo di osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a
tumulazione aerata in loculo, sono consentiti i trattamenti di tanatocosmesi”.
L' articolo 2 del Predetto DDL, invece, esprime i requisiti per espletare la
pratica, recitando testualmente: “Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la
pratica della tanatoprassi, valevoli su tutto il territorio nazionale, in base ai
seguenti criteri: a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di
tanatoprassi; b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti
di tanatoprassi; c) definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare
nei trattamenti di tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con
le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura e prevedendo
le garanzie atte ad assicurare che le suddette metodiche e sostanze non
pregiudichino la salute dell'operatore.”
In tutti i modi, quindi, la tanatoprassi è, oggi più che mai, una disciplina che
ha estrema necessità di un riconoscimento.
Il tanatoprattore deve essere autorizzato in maniera formale da un' autorità
sanitaria e da istituzioni che ne riconoscano, definitivamente, la legittimità.
Si avverte fermo e presente l' assoluto obbligo, per l' operatore di
tanatoprassi, di intervenire con tutte le carte necessarie, ossia: la domanda
della famiglia dello scomparso di effettuare tale tecnica conservativa, la
copia del documento di un familiare in cui si è firmato il consenso ad
operare, il modulo che autorizza il tanatoprattore firmato dall' ASL del
territorio competente, la certificazione della qualifica professionale di
tanatoprattore ed infine, una copertura assicurativa e civile che copra
eventuali danni causati nell' ambiente di lavoro.
Tutta la documentazione deve essere firmata dall' autorità sanitaria che
autorizza l intervento, mentre il tanatoprattore rilascia il certificato di eseguita
cura di tanatoprassi.
Ad oggi, tuttavia, il tanatoprattore gode di un riconoscimento soltanto
“ipotetico” da parte della società e delle istituzioni, mentre c'è un bisogno
urgente di una legittimazione istituzionale da parte dello Stato, nonché di
una supervisione da parte delle autorità competenti.
Tale professionalità la si dovrebbe evincere dalla partecipazione e dall'
iscrizione del tanatoprattore ad un albo professionale, che si occupa di
controllare e monitorare i requisiti e le competenze.
Oggi invece, non esiste né una legge né tantomeno un Albo Professionale, a
livello nazionale. A dire il vero, esiste soltanto il nostro, quello interno all'
INIT, ma, come è logico capire, non è sufficiente: non esiste, ad oggi, una
legge in vigore, che autorizzi il tanatoprattore ad operare e che riconosca, in
modo istituzionale, la disciplina della tanatoprassi.
La tanatoprassi, infatti, è una cosa seria e anche il corso che qualifica l'
operatore al suo esercizio, deve avere assoluto riconoscimento da parte
dello Stato e delle autorità sanitarie.
E' infatti fondamentale scegliere, per l' espletamento di queste tecniche e
pratiche, i tanatoprattori iscritti ad un ordine, in questo caso, all' ONT, Ordine
Nazionale Tanatoprattori, la cui unica realtà esistente per il momento, è
soltanto la nostra, al fine di garantirsi dei professionisti assoluti.
Non sono nuove infatti le notizie degli scandali di pseudo corsi di formazione
di pochi giorni, dove semplici operazioni di trucco sulle salme vengono fatte
passare per tanatoprassi, gettando fango invece su chi opera in maniera
seria e professionale.
E' per questa ragione che ci sentiamo di batterci per questo scopo: i corsi
devono essere assolutamente seri, professionali, ed erogati da autorità
competenti ed autorevoli, come INIT, e, soprattutto si avverte, impellente, la
necessità che la figura del tanatoprattore ottenga un riconoscimento
effettivo, da parte delle Istituzioni e del Governo, per l' esercizio legittimo
della sua professionalità.