L'Importanza della Conservazione delle Salme per i Trasporti Aerei, Marittimi e su Strada

Conservazione delle salme per i trasporti nazionale e internazionali? una necessità sanitaria

Barbara Ruscitti 24/09/2024 0

Il trasporto di salme rappresenta un momento delicato e solenne, soprattutto quando il viaggio deve attraversare lunghe distanze, come nel caso dei trasporti aerei, marittimi o su strada. Questo processo non riguarda solo il trasferimento fisico, ma deve tenere conto di una serie di aspetti sanitari, legali e logistici. Tra questi, uno dei fattori più cruciali è la corretta conservazione delle salme, un passaggio essenziale per preservare la dignità del defunto e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte nel trasporto.

1. Conservazione delle salme: una necessità sanitaria

La conservazione delle salme è fondamentale per motivi sanitari. Quando un corpo viene trasportato su lunghe distanze, specialmente in condizioni di temperature variabili, c’è il rischio di decomposizione accelerata, con conseguente proliferazione di batteri e cattivi odori. La conservazione della salma mediante refrigerazione o, in alcuni casi, mediante trattamenti chimici come l’imbalsamazione, serve a rallentare questo processo naturale, mantenendo il corpo in condizioni adeguate fino al suo arrivo a destinazione.

2. Regolamentazioni internazionali e requisiti legali

Ogni paese adotta regolamentazioni precise riguardo alla conservazione e al trasporto delle salme, con standard internazionali che si applicano soprattutto nel contesto di trasporti aerei o marittimi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le autorità nazionali di controllo sanitario, come l’International Air Transport Association (IATA) per i trasporti aerei, stabiliscono linee guida per garantire che le salme siano adeguatamente conservate, sigillate in casse ermetiche e accompagnate da tutta la documentazione necessaria, come il certificato di morte e il permesso di trasporto internazionale.

3. Trasporto aereo: sfide e protocolli di sicurezza

Il trasporto aereo delle salme presenta sfide particolari. L’altitudine e le pressioni atmosferiche cambiano durante il volo, e il tempo di viaggio può essere particolarmente lungo, specialmente nei voli intercontinentali. Per questi motivi, le compagnie aeree richiedono che la salma venga preparata in modo speciale, spesso con imbalsamazione obbligatoria, per evitare problemi legati alla decomposizione. Le salme devono essere collocate in bare a tenuta stagna, che garantiscono la sicurezza dei passeggeri e del personale dell’aereo.

Inoltre, esistono regolamentazioni rigorose riguardo alla documentazione richiesta. Prima del decollo, il vettore aereo deve verificare che siano state ottenute tutte le autorizzazioni per il trasporto internazionale di resti umani e che il corpo sia imballato in modo conforme agli standard di sicurezza.

4. Trasporto marittimo: conservazione prolungata e logistica complessa

Il trasporto via mare richiede una preparazione altrettanto meticolosa, ma le sfide sono differenti. Le navi spesso impiegano giorni o settimane per raggiungere la loro destinazione, il che rende fondamentale l’uso di celle frigorifere per mantenere le salme in condizioni idonee per periodi prolungati. Molte navi sono dotate di strutture speciali per la conservazione delle salme, che possono mantenere il corpo a basse temperature per evitare la decomposizione.

Le lunghe distanze e i tempi di viaggio prolungati richiedono una gestione estremamente attenta della catena del freddo. Inoltre, come nel trasporto aereo, la documentazione è essenziale, e il rispetto delle norme internazionali e nazionali sulla gestione delle salme deve essere rigorosamente seguito.

5. Trasporto su strada: la soluzione più comune per brevi distanze

Il trasporto su strada è spesso utilizzato per trasferire salme su distanze più brevi, ad esempio tra ospedali, case funerarie e cimiteri, o per portare la salma dall’aeroporto o dal porto alla destinazione finale. Anche in questo caso, la conservazione è fondamentale, soprattutto se il viaggio dura più di poche ore. I veicoli funebri sono solitamente equipaggiati con sistemi di refrigerazione per mantenere la salma in condizioni adeguate, anche se per periodi di tempo più brevi rispetto al trasporto aereo o marittimo.

Per i trasporti su strada all'interno del paese, le normative possono variare, ma solitamente richiedono la verifica delle condizioni igieniche del veicolo e della bara in cui è contenuta la salma, assicurando così un trasferimento sicuro e rispettoso.

6. La dignità del defunto e il rispetto per le famiglie

Oltre agli aspetti sanitari e legali, la conservazione delle salme è importante anche per motivi etici. Le famiglie vogliono che i resti dei propri cari siano trattati con il massimo rispetto durante il viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Garantire che la salma arrivi in buone condizioni è un segno di rispetto per il defunto e per i suoi cari, che spesso devono affrontare già momenti di grande dolore e difficoltà organizzative.

Conclusione

La conservazione delle salme per i trasporti aerei, marittimi e su strada rappresenta un aspetto cruciale e complesso di un processo che richiede attenzione, competenza e rispetto per le norme sanitarie e legali. La capacità di trasportare salme in modo sicuro e dignitoso non solo risponde a esigenze igieniche, ma è anche un dovere verso le famiglie che affidano alle autorità il trasferimento dei propri cari. Rispettare le normative e garantire che il corpo sia adeguatamente conservato lungo il viaggio è essenziale per proteggere la salute pubblica e preservare la dignità umana.

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Nicolas Tiburzi 12/01/2025

L'I.N.I.T. e Assotan affrontano l'emergenza igienico-sanitaria nei cimiteri italiani: il ruolo cruciale della tanatoprassi

Negli ultimi decenni, l'igiene pubblica nei cimiteri italiani ha rappresentato un problema sempre più grave, ma troppo spesso ignorato. L'introduzione del sistema di tumulazione ha portato a conseguenze inaspettate e allarmanti: perdite di liquidi cadaverici e odori nauseanti, che non solo compromettono la salubrità degli ambienti cimiteriali, ma rappresentano anche un rischio significativo per la salute pubblica. Questo fenomeno, persistente da oltre 70 anni, è rimasto sostanzialmente irrisolto, nonostante la sua crescente rilevanza. A fronte di questa emergenza, l'I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi) e Assotan (Associazione Italiana Tanatoprassi) si sono impegnati a offrire soluzioni concrete, attraverso l'introduzione della tanatoprassi in Italia, sotto la guida e la determinazione del loro Presidente, Andrea Fantozzi.

Il contributo straordinario di Andrea Fantozzi

Andrea Fantozzi non è solo il Presidente dell'I.N.I.T. e di Assotan, ma un autentico pioniere nel settore funerario italiano. Dopo aver introdotto con successo il modello delle case funerarie in Italia, Fantozzi ha rivolto la sua attenzione a un'altra sfida cruciale: garantire la dignità e la sanità pubblica nel settore funerario, con un focus particolare sulla problematica igienico-sanitaria nei cimiteri.

La sua visione e il suo impegno costante hanno spianato la strada a un cambiamento epocale, mettendo in evidenza la necessità di una gestione più moderna e rispettosa dei defunti. Grazie alla sua leadership, l'I.N.I.T. e Assotan sono oggi in prima linea nella promozione della tanatoprassi come strumento indispensabile per affrontare le criticità dei cimiteri italiani e tutelare il benessere collettivo.

Tanatoprassi: una disciplina indispensabile per affrontare le criticità dei cimiteri italiani

La tanatoprassi è una pratica che mira alla conservazione igienica del corpo umano dopo il decesso. Grazie a tecniche avanzate di trattamento, questa disciplina permette di prevenire la decomposizione precoce, contenendo il rilascio di liquidi e gas che rappresentano una delle principali cause del degrado ambientale nei cimiteri. Tuttavia, in Italia, la tanatoprassi è ancora poco conosciuta e scarsamente applicata, a differenza di molti altri Paesi europei dove è considerata una pratica standard.

L'iniziativa dell'I.N.I.T. e di Assotan, fortemente sostenuta dal Presidente Andrea Fantozzi, si colloca in questo contesto, con l'obiettivo di colmare il vuoto normativo e culturale che circonda la tanatoprassi nel nostro Paese. Attraverso il loro corso di formazione, queste due autorevoli istituzioni mirano a formare professionisti altamente qualificati, in grado di applicare le tecniche di tanatoprassi per migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei cimiteri e garantire un approccio più rispettoso e dignitoso alla gestione dei defunti.

Una formazione di eccellenza per risolvere un problema strutturale

Il corso di tanatoprassi promosso dall'I.N.I.T. e da Assotan è concepito per fornire una preparazione teorica e pratica di altissimo livello. I partecipanti apprendono:

  • Principi fondamentali di igiene e sanità: per comprendere gli effetti della decomposizione sui corpi e sull'ambiente circostante.

  • Tecniche avanzate di tanatoprassi: incluso l'utilizzo di prodotti conservanti sicuri e di strumenti innovativi per il trattamento dei defunti.

  • Normative e regolamenti vigenti: per operare nel rispetto delle leggi italiane ed europee in materia funeraria e sanitaria.

  • Aspetti etici e psicologici: per affrontare con sensibilità le esigenze delle famiglie dei defunti, garantendo un servizio rispettoso e professionale.

Un problema ignorato per decenni: la responsabilità del Ministero della Salute

Nonostante le evidenze ormai lampanti, il Ministero della Salute ha trascurato per anni la questione delle condizioni igieniche nei cimiteri italiani. La mancanza di interventi strutturali ha portato a una situazione di degrado che non riguarda solo i cimiteri delle grandi città, ma si estende anche ai piccoli centri urbani. Le perdite di liquidi cadaverici e i miasmi generati dalla decomposizione non trattata rappresentano un problema che impatta la qualità della vita dei cittadini e mette a rischio l'integrità dell'ambiente.

L'I.N.I.T. e Assotan, grazie alla leadership di Andrea Fantozzi, non si limitano a evidenziare queste criticità, ma da anni si impegnano attivamente per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'urgenza di adottare soluzioni adeguate. La tanatoprassi, grazie alla sua capacità di prevenire e contenere i fenomeni legati alla decomposizione, si presenta come una risposta concreta ed efficace a questo problema.

L'importanza di un approccio culturale e normativo

La diffusione della tanatoprassi in Italia richiede un cambiamento culturale significativo, oltre che un aggiornamento delle normative vigenti. In molti Paesi europei, come la Francia e il Regno Unito, la tanatoprassi è già una prassi consolidata, regolamentata da leggi precise che garantiscono standard elevati di igiene e sicurezza. L'Italia, invece, è ancora lontana dal raggiungere questi livelli, a causa di una mancanza di consapevolezza e di interesse politico verso il tema.

Il corso di formazione dell'I.N.I.T. e di Assotan, frutto degli sforzi instancabili di Andrea Fantozzi, rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, formando una nuova generazione di professionisti capaci di promuovere e applicare la tanatoprassi come strumento per migliorare la gestione dei defunti e degli spazi cimiteriali.

La problematica delle condizioni igieniche nei cimiteri italiani non è più ignorabile. Per decenni, il degrado causato dalla decomposizione incontrollata è stato trascurato, con gravi conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica. Grazie all'impegno dell'I.N.I.T. e di Assotan, guidati dal Presidente Andrea Fantozzi, la tanatoprassi sta finalmente emergendo come una soluzione concreta e sostenibile per affrontare questa crisi.

Attraverso il loro corso di formazione, queste due istituzioni stanno ponendo le basi per un cambiamento profondo, che richiede non solo competenze tecniche, ma anche una nuova consapevolezza culturale e una volontà politica di intervenire.

Il futuro dell'igiene pubblica nei cimiteri italiani dipende dalla capacità di adottare pratiche moderne ed efficaci come la tanatoprassi. Solo attraverso un approccio integrato, che combini formazione, sensibilizzazione e regolamentazione, sarà possibile garantire spazi cimiteriali più salubri, dignitosi e rispettosi delle esigenze della collettività.

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Barbara Ruscitti 04/01/2026

Fluytan Topic: semplicità operativa e risultati eccellenti nella tanatoestetica professionale

Nel campo della tanatoestetica, l’equilibrio tra competenza tecnica, sensibilità professionale e qualità dei prodotti utilizzati è fondamentale per garantire risultati estetici ottimali e rispettosi. In questo contesto, Fluytan Topic si distingue come una soluzione affidabile, versatile e di facile utilizzo, pensata per supportare i professionisti del settore anche nei casi più complessi.

Un prodotto pensato per il professionista moderno

Fluytan Topic nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze concrete di chi opera quotidianamente nella preparazione estetica del defunto. La sua formulazione è studiata per essere intuitiva nell’applicazione, riducendo le difficoltà operative e permettendo all’operatore di concentrarsi sull’aspetto estetico e relazionale del proprio lavoro.

La facilità d’uso non implica una riduzione dell’efficacia: al contrario, Fluytan Topic combina semplicità applicativa e alte prestazioni, rendendolo adatto sia a professionisti esperti sia a operatori in fase di perfezionamento.

Facilità d’uso: un valore concreto nella pratica quotidiana

Uno dei principali punti di forza di Fluytan Topic è la sua maneggevolezza operativa. Il prodotto si applica con estrema facilità, consentendo:

  • un controllo preciso delle aree trattate

  • una distribuzione uniforme

  • tempi di intervento ottimizzati

Queste caratteristiche risultano particolarmente importanti in contesti lavorativi in cui il tempo a disposizione può essere limitato e la qualità del risultato finale deve rimanere elevata.

Grazie alla sua stabilità e alla risposta prevedibile durante l’utilizzo, Fluytan Topic riduce il margine di errore e offre all’operatore una maggiore sicurezza, anche in situazioni che richiedono interventi mirati e delicati.

Risultati ottimali anche nei casi complessi

La tanatoestetica spesso impone di affrontare casi difficili, come alterazioni cromatiche marcate, condizioni cutanee compromesse o situazioni post-traumatiche. Fluytan Topic è stato sviluppato proprio per offrire prestazioni affidabili anche in queste circostanze.

La sua azione consente di:

  • migliorare visibilmente l’aspetto dei tessuti

  • favorire un risultato estetico naturale ed equilibrato

  • armonizzare l’insieme del trattamento senza interventi invasivi

Questo rende il prodotto uno strumento prezioso per ottenere un risultato finale dignitoso e rassicurante per i familiari, anche quando le condizioni di partenza risultano particolarmente complesse.

Versatilità e integrazione nei protocolli di lavoro

Fluytan Topic si integra facilmente nei protocolli operativi già adottati dai professionisti della tanatoestetica. La sua versatilità permette di utilizzarlo in combinazione con altre tecniche e prodotti, senza richiedere modifiche sostanziali alle procedure abituali.

Questa caratteristica rappresenta un vantaggio significativo, poiché consente:

  • una rapida adozione del prodotto

  • una curva di apprendimento ridotta

  • una continuità operativa senza interruzioni

Qualità, affidabilità e rispetto professionale

Utilizzare Fluytan Topic significa affidarsi a un prodotto che rispecchia i valori fondamentali della tanatoestetica: rispetto, professionalità e attenzione al dettaglio. Ogni intervento diventa parte di un percorso volto a restituire un’immagine serena e composta del defunto, contribuendo al processo di elaborazione del lutto da parte dei familiari.

In un settore altamente specializzato come quello della cura della salmaa, la scelta dei prodotti gioca un ruolo determinante nella qualità del risultato finale. Fluytan Topic rappresenta una soluzione completa: facile da utilizzare, efficace anche nei casi più complessi e perfettamente in linea con le esigenze operative dei professionisti.

Grazie alla sua formulazione avanzata e alla sua semplicità d’uso, Fluytan Topic si conferma come un alleato prezioso per tutti coloro che desiderano ottenere risultati ottimali, affidabili e professionali, senza compromessi.

(PER ACQUISTI CHIAMARE IL NUMERO 3664334454 O SCRIVERE A INFO@FLUYTAN.IT)

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Sandra Bergamelli 06/02/2022

Le attività funerarie nel diritto europeo ed italiano

Il disegno di legge sulla «Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri», A.C. n. 3189, del 22 giugno 2015 , risponde certamente ad una esigenza largamente sentita di aggiornamento e riordino della attuale disciplina. Nel perseguire tale obiettivo l’iniziativa legislativa in oggetto si caratterizza peraltro rispetto ad altre analoghe proposte per il rilievo che in essa assume la considerazione dell’interesse generale che i servizi funerari complessivamente considerati perseguono. Come si legge infatti nella Relazione illustrativa del disegno di legge, «[q]uella funebre è attività complessa che, oltre ad articolare il proprio intervento in ambito commerciale […], si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria». È a tutti noto come l’attività funebre si sia venuta sempre più caratterizzando per la natura pubblica del servizio così prestato, in ragione dei sempre più numerosi compiti di natura appunto pubblicistica – quando non addirittura di vere e proprie funzioni sanitarie – attribuiti agli operatori del settore, quali incaricati di pubblico servizio. L’attuale disciplina non risponde ormai da tempo a tali specificità dell’attività funeraria nella sua odierna accezione e le precedenti iniziative di riforma non traevano, sul piano delle soluzioni in concreto suggerite, le dovute e coerenti conclusioni da quanto premesso in merito alla natura dell’attività stessa. Non a caso dunque, a fronte di una legislazione, come pure si legge nella Relazione, «disorganica a livello regionale ed obsolescente a livello nazionale», l’interesse pubblico (generale) preminentemente perseguito dalla attività funeraria costituisce il momento ispiratore della nuova iniziativa legislativa.

 

Che la salvaguardia dell’interesse pubblico sia una esigenza destinata ad imporsi sui profili più prettamente commerciali, pur esistenti e come tali meritevoli di tutela, è la stessa Unione europea a dircelo. Il nostro legislatore può così introdurre quei correttivi al libero mercato che soddisfino l’interesse generale al regolare svolgimento dei servizi di rilevanza non solo pubblica ma anche commerciale. Del resto, l’evoluzione in senso pubblicistico dei servizi funerari è comune, pur con risposte variamente articolate, a vari paesi dell’Unione europea. Muovendo da tale qualificazione, essi sono intervenuti a disciplinare il mercato, privilegiando la soddisfazione dell’interesse generale, che coincide, non a caso, con quello dei dolenti, a che, da un lato, siano garantite la qualità del servizio, la affidabilità degli operatori, la diffusione del servizio sul territorio e la professionalità degli addetti, e, dall’altro, sia rispettato il dolore della famiglia, evitando i deprecati fenomeni di malaffare. L’Europa, dunque, viene in nostro soccorso, mostrandoci non solo la strada da seguire, ma anche fornendoci gli strumenti necessari.

 

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

I servizi funerari nella loro accezione più ampia comprendono due categorie di attività e possono perciò essere distinti in «servizi mortuari» e servizi di «pompe funebri». Tale distinzione è stata fatta propria dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 27 febbraio 2003, Bestattung Wien3 , l’unica peraltro in cui i giudici del Lussemburgo si sono pronunciati sulla disciplina e soprattutto sulla natura di tali attività, avendo avuto modo in precedenza di occuparsi solo dei profili più prettamente concorrenziali in una ormai risalente decisione del 4 maggio 1988, Pompes funèbres4 , resa in tema di fissazione dei prezzi e dunque di abuso di posizione dominante. Nella decisione del 2003 la Corte muove invece dalla constatazione di come spesso gli Stati utilizzino la menzionata distinzione per qualificare i servizi mortuari quali servizi di interesse generale e le pompe funebri come servizi resi in regime di mercato, per concludere invece che entrambi i servizi rispondono ad una medesima funzione, giacché «non si può contestare che i servizi mortuari e di pompe funebri possono essere considerati come servizi rispondenti effettivamente a un bisogno di interesse generale»5 , la cui nozione costituisce un concetto autonomo di diritto comunitario. Proseguendo nel suo ragionamento, la Corte precisa che «[d]a una parte, infatti, tali attività sono connesse all’ordine pubblico in quanto lo Stato ha manifestato interesse ad esercitare un rigoroso controllo sul rilascio di certificati quali certificati di nascita e di decesso. D’altra parte, evidenti motivi di igiene e sanità pubblica possono giustificare il fatto che lo Stato conservi, su tale attività, un’influenza determinante e adotti misure come quelle previste dall’art. 10, n. 1, del WLBG, qualora i funerali non siano stati organizzati entro un determinato termine successivo al rilascio del certificato di decesso. L’esistenza stessa di una tale disposizione rappresenta pertanto effettivamente un indizio del fatto che le attività di cui trattasi possono soddisfare un bisogno di interesse generale. Pertanto, è segnatamente necessario respingere l’interpretazione sostenuta dalla convenuta nella causa principale secondo cui, in antitesi alle prestazioni di pompe “nel senso ampio del termine” come l’inserzione di necrologi, la collocazione del defunto nella bara o il suo trasporto, soltanto l’inumazione e la cremazione dei corpi nonché la gestione dei cimiteri e dei colombari – qualificati come prestazioni di pompe funebri “nel senso stretto del termine” – rientrerebbero nella nozione di bisogno di interesse generale. Infatti, tale distinzione sarebbe artificiosa dato che tutte o la maggior parte di tali attività erano di regola esercitate da una medesima impresa o da una medesima autorità pubblica».

 

“ 3 Corte giust., 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH, EU:C:2003:110. 4 Corte giust., 4 maggio 1988, causa 30/87, Corinne Bodson c. SA Pompes funèbres des régions libérées, EU:C:1988:225. 5 Corte giust., 27 settembre 2003, causa C-373/00, Bestattung Wien, cit., punto 51”.

 

 

Le indicazioni che emergono dalla decisione della Corte sono chiare ed utili per definire il possibile ambito di intervento legislativo all’interno dei singoli paesi. Ad avviso dei giudici del Lussemburgo, non importa quanto siano rilevanti le prestazioni di pompe funebri in senso stretto rispetto alle attività più propriamente commerciali svolte da un’impresa, dal momento che la suddetta impresa continuerebbe ad occuparsi di bisogni di interesse generale, come tali soggetti ad una rigorosa disciplina volta ad assicurare la soddisfazione di tali interessi. Perché peraltro una determinata attività di natura anche, se non soprattutto, commerciale, possa comunque essere qualificata come destinata a soddisfare principalmente specifiche esigenze di interesse generale aventi – questi sì – carattere non commerciale, ovvero sanitari o di ordine pubblico, occorre che ricorrano determinati «indizi» della sua natura pubblicistica. In conclusione, (tutte) le attività funerarie, siano esse di natura pubblica oppure commerciale, rispondono, in determinate circostanze, ad un interesse generale dell’ordinamento. Il disegno di legge di cui si discute è destinato a soddisfare pienamente le condizioni poste dalla Corte di giustizia, ponendo al centro del riordino motivi di ordine pubblico, di igiene e di sanità pubblica. Come si legge infatti nell’art. 7, «[l]’attività funebre costituisce attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitari». Tale affermazione, più volte ripresa nell’articolato, si riverbera anche ma non solo sul piano dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, sulle modalità per la sua effettuazione e sul processo di qualificazione professionale degli addetti (vedi artt. 8-11).

 

Del resto, come sottolineato dall’avvocato generale Alber nelle conclusioni rese nel caso Bestattung Wien, a connotare in senso pubblicistico l’incarico attribuito all’impresa di pompe funebri è proprio il fatto che le attività celebrative e di inumazione siano disciplinate insieme, in un ambito normativo unitario che non consente di distinguere, fra le varie attività, «quelle che sono svolte nell’interesse della collettività e quelle che sono svolte nell’interesse dei singoli»7 . Ancora più interessanti sono le considerazioni che possono trarsi dalla sentenza della Corte di giustizia sul piano dei possibili interventi di regolamentazione del mercato da parte dello Stato. È infatti la stessa Corte a sottolineare come, soddisfacendo l’attività un bisogno di interesse generale, il suo esercizio possa essere subordinato al rilascio di una previa autorizzazione8 , che è strettamente collegata, precisa l’avvocato generale, alla verifica dell’esistenza di una necessità del servizio da verificarsi in sede di rilascio della autorizzazione stessa9 . La verifica di tale «necessità» si traduce, sempre ad avviso dell’avvocato generale, in una delimitazione, per motivi di interesse generale, della concorrenza, mantenendo la pubblica amministrazione «un’influenza sostanziale almeno per ciò che concerne la determinazione del numero di coloro che operano sul mercato»10 . L’introduzione di un meccanismo autorizzatorio, basato sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività, e la definizione dei livelli ottimali di copertura del servizio funebre non solo costituiscono momenti qualificanti del disegno di legge (vedi art. 5), ma, come appena osservato, rispondono anche alla funzione sociale dell’intero comparto delle attività funebri, in piena coerenza e rispetto delle precise indicazioni della Corte di giustizia.

 

 

La direttiva Bolkestein e le deroghe alla libertà di iniziativa economica.

 

Non deve a questo punto meravigliare il fatto che la direttiva servizi, nota anche come direttiva Bolkestein (direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno11, cui è stata data attuazione col d. lgs. 26 marzo 2010, n. 5912), non menzioni i servizi funerari né per disciplinarli né per escluderli dal suo ambito di applicazione. Va invece rilevato che uno specifico riferimento ai «servizi di pompe funebri» compare nel Manuale per l’attuazione della direttiva servizi, pubblicato dalla Commissione europea, dove, a commento dell’art. 2, par. 2, lett. d, della direttiva, che esclude dall’ambito di applicazione della direttiva stessa i servizi nel settore dei trasporti, si precisa che l’esclusione non comprende «i servizi che non costituiscono servizi di trasporto» in senso stretto, quali «i servizi di pompe funebri», per quanto attiene ovviamente al trasporto della salma. Tale precisazione è stata fatta propria dal d.lgs. n. 59 del 2010, cit., il cui art. 6, c. 2, riprende al riguardo le indicazioni fornite dalla Commissione europea.

 

La prima considerazione da trarre è che le attività funerarie in genere non sono in quanto tali menzionate nella direttiva per il fatto, si può ragionevolmente ritenere, che esse risultano, per molteplici e rilevanti profili, riconducibili alla prestazione di servizi che attengono all’ambito della sanità, dell’igiene e della sicurezza pubblica, di per sé escluse, ex art. 2, par. 2, lett. f e anche i, dal campo di applicazione della direttiva stessa, e, per altri, alla categoria più ampia dei servizi in cui è preminente l’interesse generale alla loro esecuzione. Secondo infatti la distinzione tracciata dalla Corte di giustizia nella sentenza Bestattung Wien14 , fra «servizi mortuari» e «pompe funebri», i primi («servizi mortuari») rientrano fra i settori cui non si applica la direttiva, stante la loro natura pubblicistica. Per quanto riguarda invece le «pompe funebri», tra cui rientrano i servizi di trasporto funebre sopra ricordati, essi possono essere comunque soggetti a restrizioni, anche significative, e quindi di fatto esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, laddove il legislatore nazionale riconosca loro la natura di servizi di interesse generale. Dispone infatti in tal senso la stessa direttiva che, in più disposizioni, prevede che la prestazione di determinate categorie di servizi possa essere sottoposta a restrizioni, tra cui, in particolare, il rilascio di autorizzazioni e misure di pianificazione territoriale, quando ciò trovi giustificazione in «motivi imperativi di interesse generale», tra i quali compaiono la pubblica sicurezza, la sanità e l’igiene pubblica e la tutela del consumatore (considerando n. 40; v. anche considerando n. 56 e art. 9). Il richiamo ai motivi imperativi d’interesse generale compare ovviamente anche nel d.lgs. di attuazione della direttiva, dove l’art. 8, c. 1, lett. f, riprende il contenuto del citato considerando n. 40 per definire l’ambito delle possibili deroghe al regime di liberalizzazione altrimenti introdotto.

 

Ulteriore conseguenza è che la libertà di esercizio delle attività in discorso può essere variamente limitata da ciascuno Stato membro per soddisfare le proprie esigenze imperative, nel rispetto comunque dei principi generali dell’ordinamento comunitario, tra cui quelli di non discriminazione e di proporzionalità. Stante infatti la natura comunque restrittiva delle misure previste nel progetto di disegno di legge in esame, perché esse possano essere giustificate occorre non solo che esse trovino ragione in motivi imperativi di interesse pubblico, ma anche che tali previsioni abbiano applicazione non discriminatoria, siano idonee a conseguire lo scopo perseguito e si limitino a quanto necessario per il raggiungimento di detto scopo. Tutti questi requisiti sono pienamente soddisfatti dalle disposizioni di cui si propone l’adozione nel disegno di legge A.C. n. 3189, cit.

 

Che i servizi di pompe funebri possano essere considerati come servizi rispondenti ad un bisogno di interesse generale è la Corte di giustizia, nella decisione sopra ricordata, ad affermarlo, riconoscendo così la possibilità per gli Stati di far ricorso per la loro disciplina a meccanismi autorizzatori idonei a soddisfare le esigenze imperative dell’ordinamento in questione, in deroga a quanto altrimenti previsto dalla direttiva servizi. A ciò si aggiunge che le disposizioni contenute nel disegno di legge di riforma, seppur restrittive dell’accesso al mercato, sono non discriminatorie e si applicano in ugual misura a tutte le imprese del settore. Ciò vale in particolare per i requisiti che sono fissati per consentire agli attuali e ai nuovi operatori di ottenere l’autorizzazione per la propria attività. In linea di principio, tutti gli operatori del settore che soddisfino le condizioni indicate hanno la possibilità di beneficiare delle nuove disposizioni.

 

Degli obiettivi specifici perseguiti dalla normativa proposta già si è detto, va invece precisato che lo strumento della pianificazione territoriale, di cui all’art. 5 del disegno di legge, è sicuramente idoneo a soddisfare l’interesse pubblico a che venga garantita la possibilità da parte dei dolenti di accedere ad un servizio che nel tutelarne i diritti soddisfi anche esigenze prioritarie di carattere igienico sanitario e di sicurezza pubblica. Nel perseguire tale obiettivo la normativa proposta non va oltre quanto strettamente necessario per raggiungere tale obiettivo. Nella scelta poi concreta dei singoli strumenti, in particolare amministrativi, giudicati idonei a garantire la tutela dell’interesse pubblico perseguito gli Stati membri dell’Unione mantengono, come già ricordato, un margine di discrezionalità che giustifica le differenti soluzioni legislative rintracciabili in ciascuno di essi. Il fatto che uno Stato membro imponga norme più rigide in materia di tutela di preminenti interessi pubblici di quelle stabilite da un altro Stato membro non significa dunque che tali norme siano incompatibili con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione. Ciò che conta è che, quando da tali norme conseguano restrizioni alle libertà fondamentali, i requisiti e le limitazioni così introdotti soddisfino le condizioni (quattro) sopra indicate e frutto della elaborazione della Corte di giustizia. Non varrebbe dunque invocare, al fine di contestare la legittimità delle forme di tutela e regolazione del mercato che sarebbero introdotte dal progetto di legge in discorso, una possibile violazione della libertà di iniziativa economica tutelata dalla Costituzione, così come declinata nelle pronunce della Corte costituzionale. In realtà, dovendosi fornire una interpretazione comunitariamente orientata della normativa nazionale, stante la supremazia del diritto dell’Unione, va ricordato che la libertà di impresa è sancita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso stabilisce che tale libertà è riconosciuta «conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali». Tale rinvio al diritto comunitario va inteso nel senso che la libertà di impresa può incontrare limiti tra i quali la Corte di giustizia, nella sentenza Sokoll-Seebacher del 13 febbraio 2014, annovera espressamente un regime di autorizzazione amministrativa preventiva, purché, come già osservato, tale regime sia fondato «su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente conoscibili, che garantiscano 8 la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali».

 

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte costituzionale, precisando che la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche»16, purché eventuali regimi autorizzatori siano giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità17 . Tutti criteri quelli indicati dalla Corte costituzionale, e prima ancora dalla Corte di giustizia, che risultano pienamente soddisfatti dalla normativa proposta nel disegno di legge A.C. n. 3189, cit. Infine, sempre nel senso che la tutela del consumatore e, quindi, a maggior ragione, quella di esigenze igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza giustifichino in base al diritto dell’Unione europea restrizioni alla libertà di iniziativa economica, si è pronunciato di recente anche il Consiglio di Stato, nella sentenza pronunciata il 26 agosto 2015, in tema di esercizio dell’attività di gioco lecito18 . Pienamente legittima è dunque la scelta che il legislatore italiano è chiamato ad operare sulla base del disegno di legge A.C. n. 3189, cit., laddove introduce meccanismi autorizzatori e di pianificazione territoriale, in quanto, come si legge all’art. 7 dell’articolato, «l’attività funebre costituisce attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitari». Il tutto nel rispetto del dettato delle disposizioni del TFUE e, più in particolare, della direttiva servizi che consente di restringere il suo ambito di applicazione per quei servizi che rispondono a finalità di interesse generale, purché siano soddisfatti i requisiti generali posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

I profili concorrenziali.

 In più occasioni l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avuto modo di occuparsi dei profili concorrenziali dell’attività funeraria, giungendo a conclusioni critiche nei confronti dell’attuale assetto normativo. Due sono i profili principali di indagine: anzitutto, la distinzione fra l’attività di gestione delle camere mortuarie e l’attività imprenditoriale di onoranze funebri (AS392, Segnalazione del 23 maggio 200719); in secondo luogo, la possibilità, prevista nel caso dalla legge regionale campana, di subordinare l’esercizio dell’attività funeraria all’iscrizione in un apposito registro (AS1153, Segnalazione del 6 novembre 2014; vedi anche AS1055, Segnalazione del 14 giugno 201320). In merito, va ora rilevato che il disegno di legge in esame soddisfa anche le esigenze manifestate dalla AGCM nelle proprie Segnalazioni. Giova al riguardo prendere le mosse dalle considerazioni svolte dalla Autorità Garante nel novembre 2014, con riguardo alla previsione della iscrizione in un registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali. È infatti la stessa AGCM a sottolineare come il regime autorizzatorio così introdotto risulti incompatibile con la libertà d’iniziativa economica, in quanto non vi sono a livello statale disposizioni che «abbiano valutato l’esistenza di esigenze di interesse generale»21 idonee a giustificare tale restrizione.

 A rendere dunque illegittimo il regime di autorizzazione introdotto a livello regionale è (solo) l’assenza, in sede di fissazione dei principi generali che devono regolare la materia, di una espressa qualificazione da parte dello Stato dei servizi funerari quali servizi di interesse generale. Tale considerazione, letta alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nel ricordato caso Bestattung Wien22, giustifica pienamente l’iniziativa di riforma in discussione, che, muovendo dalla esigenza di soddisfare ben precisate esigenze di interesse generale, detta criteri oggettivi cui subordinare il rilascio del documento autorizzativo, soggetto a periodiche verifiche, nell’ambito di una programmazione territoriale. I vincoli così introdotti all’accesso al mercato risultano strettamente giustificati, in un’ottica di proporzionalità, dall’interesse generale perseguito e come tale riconosciuto meritevole di tutela dall’ordinamento comunitario.

 A conclusioni non dissimili si perviene anche con riguardo al fatto che, sempre secondo la AGCM, le finalità commerciali dell’attività di onoranze funebri «non si conciliano con il corretto e fisiologico svolgimento del servizio di gestione delle camere mortuarie». L’art. 8, par. 4, del disegno di legge A.C. n. 3189, cit., prevede infatti che «[l]e imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all’ambito cimiteriale nello stesso territorio in cui operano le imprese funebri, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica ed organizzazione distinta ed adeguata di mezzi e risorse». A ciò si aggiunge che, in base al successivo par. 5, alle stesse «imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilabili e di depositi di osservazione ed obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre».

Anche sotto questo profilo le nuove disposizioni darebbero dunque una risposta adeguata alle perplessità manifestate dalla AGCM, assicurando il rispetto delle regole di concorrenza nel settore, sempre comunque in coerenza con il preminente interesse al soddisfacimento delle esigenze pubbliche, anche quando i servizi di onoranze funebri e i connessi servizi di carattere pubblico-sociale e igienicosanitari sono prestati in un contesto imprenditoriale unitario ed integrato.

Conclusioni.

Un rapido esame delle normative vigenti negli altri paesi dell’Unione, tra cui, in particolare, Belgio, Francia, Germania e Spagna, ci mostra come comune sia il riconoscimento della funzione pubblica delle attività funerarie. La soddisfazione dell’interesse generale allo svolgimento nel modo più idoneo di tali attività avviene peraltro in ciascun paese secondo modalità tra loro diverse; comuni sono tuttavia l’attenzione per gli aspetti di formazione degli addetti al settore e l’introduzione di adeguati requisiti per l’esercizio dell’attività. Alla luce di quanto fino ad ora osservato, deve pertanto ritenersi pienamente compatibile con i principi del mercato interno e della concorrenza una legislazione nazionale che, come quella di cui si propone l’adozione nel nostro paese, condizioni lo svolgimento delle attività funerarie, complessivamente intese, in modo cioè da ricomprendere sia i servizi mortuari sia quelli di pompe funebri, all’ottenimento di una autorizzazione rilasciata dalla pubblica amministrazione, previa verifica del soddisfacimento di taluni requisiti. Le condizioni così poste al rilascio della autorizzazione sono peraltro strettamente proporzionali al fine perseguito di interesse generale e riguardano, in particolare, le strutture necessarie per l’esercizio dell’attività e la formazione degli operatori del settore. Ad esse si accompagna l’obbligo di rispetto di una stringente regolamentazione di sanità pubblica. L’adozione nel nostro paese di una normativa organica di riforma che fissi a livello nazionale i principi generali, cui devono attenersi i legislatori regionali negli ambiti di loro competenza, è divenuta una priorità cui il legislatore non può più sottrarsi. Si tratta infatti di porre rimedio alla confusione prodotta sul piano normativo dal proliferare sia di interventi legislativi regionali, attuati in modo disorganico e con previsioni normative talvolta tra loro contraddittorie, sia di misure regolamentari comunali che disciplinano, in modo spesso molto differente tra loro, i servizi funerari, con inevitabili ricadute negative sulla qualità del servizio reso al dolente e sul rispetto degli standard sanitari. L’esigenza di una riforma del settore è resa ancor più evidente dal fatto che l’attuale normativa nazionale riguarda soltanto gli aspetti di sanità pubblica più rilevanti, senza preoccuparsi, da un lato, di definire, a livello di principi, quali siano gli interessi generali da perseguire, e, dall’altro, di fornire gli strumenti normativi necessari per lo svolgimento della funzione pubblica di cui le imprese funebri sono incaricate. Di fatto, tutti questi aspetti vengono lasciati all’intervento del legislatore regionale o addirittura alla regolamentazione comunale, pur esulando le relative questioni dalle loro competenze, con effetti 11 distorsivi anche sul piano della concorrenza più volte segnalati dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In conclusione, il disegno di legge A.C. n. 3189, cit., oltre a rispondere ad esigenze di modernizzazione del settore, disciplinando la tanatoprassi, introducendo, sulla scorta dell’esperienza di altri paesi, le case funerarie e regolamentando, infine, la cremazione, procede ad un riordino complessivo dell’attuale normativa; il tutto al fine di assicurare la salvaguardia dell’interesse generale nell’espletamento del servizio pubblico di cui le imprese svolgenti attività funeraria sono incaricate. L’attività funeraria verrà perciò svolta, secondo le previsioni del disegno di legge di riforma, nel rispetto delle condizioni previste per il rilascio della prevista autorizzazione e secondo un piano di programmazione territoriale che, da un lato, consente a tutti gli operatori esistenti di adeguarsi alla nuova disciplina, e, dall’altro, garantisce che il servizio sia prestato sulla base delle esigenze del territorio. Le imprese del settore devono dunque soddisfare i requisiti di affidabilità, formazione, professionalità e dotazione strutturale che, per rispondere ad una esigenza di interesse generale, la natura stessa del servizio impone, nel pieno rispetto dei principi fissati dal diritto dell’Unione europea.

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