L'I.N.I.T. e Assotan affrontano l'emergenza igienico-sanitaria nei cimiteri italiani: il ruolo cruciale della tanatoprassi

Un passo verso l’igiene e la dignità nei cimiteri: il rivoluzionario impegno di Andrea Fantozzi e l’innovazione della tanatoprassi in Italia

Nicolas Tiburzi 12/01/2025 0

Negli ultimi decenni, l'igiene pubblica nei cimiteri italiani ha rappresentato un problema sempre più grave, ma troppo spesso ignorato. L'introduzione del sistema di tumulazione ha portato a conseguenze inaspettate e allarmanti: perdite di liquidi cadaverici e odori nauseanti, che non solo compromettono la salubrità degli ambienti cimiteriali, ma rappresentano anche un rischio significativo per la salute pubblica. Questo fenomeno, persistente da oltre 70 anni, è rimasto sostanzialmente irrisolto, nonostante la sua crescente rilevanza. A fronte di questa emergenza, l'I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi) e Assotan (Associazione Italiana Tanatoprassi) si sono impegnati a offrire soluzioni concrete, attraverso l'introduzione della tanatoprassi in Italia, sotto la guida e la determinazione del loro Presidente, Andrea Fantozzi.

Il contributo straordinario di Andrea Fantozzi

Andrea Fantozzi non è solo il Presidente dell'I.N.I.T. e di Assotan, ma un autentico pioniere nel settore funerario italiano. Dopo aver introdotto con successo il modello delle case funerarie in Italia, Fantozzi ha rivolto la sua attenzione a un'altra sfida cruciale: garantire la dignità e la sanità pubblica nel settore funerario, con un focus particolare sulla problematica igienico-sanitaria nei cimiteri.

La sua visione e il suo impegno costante hanno spianato la strada a un cambiamento epocale, mettendo in evidenza la necessità di una gestione più moderna e rispettosa dei defunti. Grazie alla sua leadership, l'I.N.I.T. e Assotan sono oggi in prima linea nella promozione della tanatoprassi come strumento indispensabile per affrontare le criticità dei cimiteri italiani e tutelare il benessere collettivo.

Tanatoprassi: una disciplina indispensabile per affrontare le criticità dei cimiteri italiani

La tanatoprassi è una pratica che mira alla conservazione igienica del corpo umano dopo il decesso. Grazie a tecniche avanzate di trattamento, questa disciplina permette di prevenire la decomposizione precoce, contenendo il rilascio di liquidi e gas che rappresentano una delle principali cause del degrado ambientale nei cimiteri. Tuttavia, in Italia, la tanatoprassi è ancora poco conosciuta e scarsamente applicata, a differenza di molti altri Paesi europei dove è considerata una pratica standard.

L'iniziativa dell'I.N.I.T. e di Assotan, fortemente sostenuta dal Presidente Andrea Fantozzi, si colloca in questo contesto, con l'obiettivo di colmare il vuoto normativo e culturale che circonda la tanatoprassi nel nostro Paese. Attraverso il loro corso di formazione, queste due autorevoli istituzioni mirano a formare professionisti altamente qualificati, in grado di applicare le tecniche di tanatoprassi per migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei cimiteri e garantire un approccio più rispettoso e dignitoso alla gestione dei defunti.

Una formazione di eccellenza per risolvere un problema strutturale

Il corso di tanatoprassi promosso dall'I.N.I.T. e da Assotan è concepito per fornire una preparazione teorica e pratica di altissimo livello. I partecipanti apprendono:

  • Principi fondamentali di igiene e sanità: per comprendere gli effetti della decomposizione sui corpi e sull'ambiente circostante.

  • Tecniche avanzate di tanatoprassi: incluso l'utilizzo di prodotti conservanti sicuri e di strumenti innovativi per il trattamento dei defunti.

  • Normative e regolamenti vigenti: per operare nel rispetto delle leggi italiane ed europee in materia funeraria e sanitaria.

  • Aspetti etici e psicologici: per affrontare con sensibilità le esigenze delle famiglie dei defunti, garantendo un servizio rispettoso e professionale.

Un problema ignorato per decenni: la responsabilità del Ministero della Salute

Nonostante le evidenze ormai lampanti, il Ministero della Salute ha trascurato per anni la questione delle condizioni igieniche nei cimiteri italiani. La mancanza di interventi strutturali ha portato a una situazione di degrado che non riguarda solo i cimiteri delle grandi città, ma si estende anche ai piccoli centri urbani. Le perdite di liquidi cadaverici e i miasmi generati dalla decomposizione non trattata rappresentano un problema che impatta la qualità della vita dei cittadini e mette a rischio l'integrità dell'ambiente.

L'I.N.I.T. e Assotan, grazie alla leadership di Andrea Fantozzi, non si limitano a evidenziare queste criticità, ma da anni si impegnano attivamente per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'urgenza di adottare soluzioni adeguate. La tanatoprassi, grazie alla sua capacità di prevenire e contenere i fenomeni legati alla decomposizione, si presenta come una risposta concreta ed efficace a questo problema.

L'importanza di un approccio culturale e normativo

La diffusione della tanatoprassi in Italia richiede un cambiamento culturale significativo, oltre che un aggiornamento delle normative vigenti. In molti Paesi europei, come la Francia e il Regno Unito, la tanatoprassi è già una prassi consolidata, regolamentata da leggi precise che garantiscono standard elevati di igiene e sicurezza. L'Italia, invece, è ancora lontana dal raggiungere questi livelli, a causa di una mancanza di consapevolezza e di interesse politico verso il tema.

Il corso di formazione dell'I.N.I.T. e di Assotan, frutto degli sforzi instancabili di Andrea Fantozzi, rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, formando una nuova generazione di professionisti capaci di promuovere e applicare la tanatoprassi come strumento per migliorare la gestione dei defunti e degli spazi cimiteriali.

La problematica delle condizioni igieniche nei cimiteri italiani non è più ignorabile. Per decenni, il degrado causato dalla decomposizione incontrollata è stato trascurato, con gravi conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica. Grazie all'impegno dell'I.N.I.T. e di Assotan, guidati dal Presidente Andrea Fantozzi, la tanatoprassi sta finalmente emergendo come una soluzione concreta e sostenibile per affrontare questa crisi.

Attraverso il loro corso di formazione, queste due istituzioni stanno ponendo le basi per un cambiamento profondo, che richiede non solo competenze tecniche, ma anche una nuova consapevolezza culturale e una volontà politica di intervenire.

Il futuro dell'igiene pubblica nei cimiteri italiani dipende dalla capacità di adottare pratiche moderne ed efficaci come la tanatoprassi. Solo attraverso un approccio integrato, che combini formazione, sensibilizzazione e regolamentazione, sarà possibile garantire spazi cimiteriali più salubri, dignitosi e rispettosi delle esigenze della collettività.

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Redazione TanMagazine 29/03/2021

Ultimo viaggio a zero emissioni? Ecco la Tesla trasformata in carro funebre

Sembra quasi scontato ricordarlo, ma le auto elettriche sono perfette come carro funebre. Devono infatti solitamente percorrere brevi distanze, a volte davanti a cortei, e non avere i gas di scarico è un vantaggio notevole. Uno specialista norvegese ha trasformato questa Tesla Model S, allungando l'auto di 80 cm, modificando gli interni e la carrozzeria, ed ora è in vendita per l'equivalente di 200.000 dollari.

In Norvegia è noto che il settore delle auto elettriche è in piena espansione, in particolare hanno riscosso un grande successo tutti i modelli Tesla attribuendo al paese il titolo di mercato europeo più interessante per la casa automobilistica americana della grande T.

Un successo così importante lascia spazio anche ad una rapida e varia personalizzazione delle auto,  il mercato delle quattro ruote elettriche è riuscito a conquistare anche quello delle onoranze funebri: in vendita infatti un carro funebre su base Tesla Model S proposto al prezzo di ben 200.000 $.

Opportunamente ampliato e modificato questa autofunebre elettrica, se ci soffermiamo a pensare, la destinazione d'uso  si sposa molto bene con la funzione che dovrà svolgere nei cortei funebri, risultando un'abbinata molto azzeccata:

  • Percorrenza di distanze relativamente corte
  • Possibili lunghi tempi di ricaricare
  • Completamente silenziose
  • Zero emissioni
  • In grado di procedere anche a velocità molto lente

Il modello in questione è del 2018 ed ha all'attivo solo 1.000 km, è stato realizzato dall'artigiano Jan Erik Naley il quale, oltre a modificare gli interni, ha dovuto allungare l'intera vettura di oltre 80 cm per poter realizzare a dovere tutta la dotazione interna, con il prezzo di 1.999.000 SEK, circa 207.500 $, può sembrare una vettura costosa, ma in realtà è in linea con gli standard del settore, senza contare i costi più bassi di alimentazione.

Sicuramente, in prima battuta, l'originalità del mezzo attira l'attenzione, ma lascia comunque un fondamento di interesse per le caratteristiche azzeccate per il settore al quale è destinato

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Sandra Bergamelli 30/09/2021

Il laboratorio della morte

Negli ultimi anni, l’elevata tossicità e cancerogenicità della Formaldeide è stata riconosciuta a livello mondiale dal punto di vista sia scientifico sia normativo. I numerosi esempi di questo riconoscimento, e della seguente restrizione normativa all’uso della formaldeide, includono: negli Stati Uniti (a livello federale) – la Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products, il Toxic Substances Control Act, il Resource Conservation and Recovery Act, il Clean Water Act, e il Clean Air Act; in Canada – il Canadian Environmental Protection Act, e il Hazardous Products Act; in Brasile – la Resolução nº 37 del 03/06/2008. In altri paesi (ad esempio in Cina e in Giappone) sono stati introdotti valori limite di concentrazione di formaldeide nell’aria.
Nell’Unione europea, la Direttiva 2004/37/CE, il Regolamento 2006/1907/CE e il Regolamento 2008/1272/CE hanno riconosciuto la cancerogenicità della formaldeide e ne hanno vietato l’uso, la produzione e la commercializzazione a partire dall’agosto 2017. Più recentemente, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 ha raccomandato agli Stati membri di ridurre al minimo l’esposizione alla formaldeide. La Direttiva UE 983/2019 ha ribadito la classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena e ha riconosciuto la sua natura di allergene da contatto per la pelle. Il sistema normativo UE prevede tuttavia un sistema di autorizzazione alla produzione e al commercio di Formaldeide, ove assolutamente necessario. La Direttiva UE 983/2019 ha difatti riconosciuto che, posto il suo alto grado di accuratezza diagnostica, la Formaldeide è ancora utilizzata di routine nel settore sanitario in tutta l’Unione sulla base di questo sistema di autorizzazione. Infatti – al momento, e non considerando Fluytan – non esiste un’alternativa valida (accettata dalla comunità scientifica) alla Formaldeide per preservare campioni di cellule o tessuti. Per il settore sanitario, la Direttiva 983/2019 ha inoltre introdotto un periodo transitorio di cinque anni durante il quale è aumentato il valore limite consentito di Formaldeide nei luoghi di lavoro (concentrazione nell’aria).
E’ tuttavia importante sottolineare che a livello normativo (almeno nell’UE) sussiste l’obbligo giuridico sia per il settore pubblico sia per i produttori, importatori e utilizzatori di formaldeide di cercare alternative alla Formalina (si veda ad esempio il Regolamento 1907/2006, articolo 55: “tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione”.) Da un punto di vista giuridico, siamo attualmente in una fase “transitoria”, in cui l’uso della Formaldeide è tollerato, e soggetto ad autorizzazione derogativa, solo in virtù dell’assenza di validi sostituti. La formaldeide viene utilizzata nell’impossibilità di una prevenzione primaria: ovvero l’eliminazione dei rischi con l’utilizzo di diverse sostanze.
Di conseguenza, in particolare nel sistema sanitario e funerario, migliaia di lavoratori (es. infermieri, tecnici, medici, patologi, tanatoprattori) sono ancora esposti alla Formaldeide con possibili effetti negativi sulla salute. Fino ad ora, il punto di equilibrio tra la diagnostica (cioè la salute del paziente) e gli interessi di protezione del lavoratore si basa sulla riduzione dei rischi secondo il principio del “(rischio) più basso ragionevolmente ottenibile”. Il rischio derivante dall’esposizione deve essere ridotto implementando delle specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali (es. cappe chimiche, procedure di sicurezza, ecc.). L’uso della Formaldeide comporta pertanto un pesante onere economico e giuridico per il datore di lavoro e / o per i medici del lavoro coinvolti. E’ difatti in aumento il numero di cause legali per responsabilità del datore di lavoro relative a malattie professionali legate all’uso di Formaldeide (si veda, ad esempio, negli Stati Uniti: il cosiddetto “Lumber Liquidators Scandal” e la causa intentata contro la FDA da Women’s Voices e l’Environmental Working Group.

La sostituzione della formalina (composto tossico e cancerogeno) è raccomandata per ragioni di salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente ed è richiesta dalla vigente Normativa Europea.

 

 

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Andrea Pastore 08/05/2022

Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca

E' stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all'unanimità dalla XII Commissione Affari sociali della Camera nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806).

La materia è stata più volte affrontata nelle passate Legislature. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.

A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, il decreto 23 agosto 2021 ha individuatoi Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.

Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha previsto (commi 499-501, art. 1, L. n. 178/2020) un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità di cui alla legge n. 10/2020 in esame a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, con modalità contenute in un apposito decreto del Ministero della salute per l'individuazione dei centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.

Un ulteriore decreto del Ministero della salute dovrà stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare. Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca Nella seduta dl 29 gennaio la XII Commissione affar sociali della Camera ha approvato in sede legislativa, all'unanimità, in via definitiva, la proposta di legge A.C. 1806, già approvata dal Senato (ora legge n. 10 del 10 febbraio 2020), recante Norme in materia di disposizione del roprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento è stato approvato dall'Assembea del Senato il 29 aprile 2019 (qui i documenti acquisiti nel corso delle audizioni al Senato). Va ricordato che la materia è stata più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l'esame non è proseguito a causa dello scioglimento delle Camere.

La legge n. 10 del 10 febbraio 2020, si compone di 10 articoli. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. La legge 578/1993 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Tale condizione può presentarsi in seguito ad un arresto prolungato della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello. In questo secondo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la causa precisa della lesione e la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza ; assenza di tutti i riflessi del tronco dell'encefalo ; assenza di respiro spontaneo dopo la massima stimolazione (test di apnea); assenza di attività elettrica cerebrale all'elettroencefalogramma alle massime amplificazioni. L'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 136 (che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini di età superiore ai 6 anni; sotto i sei anni di età sono richiesti ulteriori test strumentali.

L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame), iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) . Si ricorda che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.

L'articolo in esame, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT e ha autorizzato, per il 2018, la spesa di 2 milioni di euro. Recentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 573, della legge 145/2018) ha autorizzato la spesa di ulteriori 400 mila euro annui per l'esercizio a regime della Banca dati. Il regolamento, approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168, ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella banca dati nazionale prevedendone la disciplina, i contenuti informativi e i soggetti autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati. Una specifica norma è volta a prevedere l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge in esame.

La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5). I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).

L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale regolamento si provvede a: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione (di cui all'articolo 2, comma 2). L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio).

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