Perché molte persone sono riluttanti ad avvicinarsi al corpo di un loro caro defunto? Perché sono insensibili?

Michel Cioffi 17/09/2020 0

Non appartengo al settore funerario. Mi occupo d'immagine. Immagine di vivi e non di defunti. Fino a non molto tempo fa, ignoravo tutto della tanatoprassi e guardavo con una certa diffidenza tutto ciò che era legato all'attività funebre, attività che consideravo come un male necessario. Necessario, ma sempre un male. Penso tutt'ora che il mio atteggiamento fosse comune a molta gente. Come molte persone, non ero per nulla attratto dal vedere i cadaveri anche se la mia professione mi aveva portato su vari scenari di guerra e calamità naturali dove dolore e morte facevano regolarmente parte dello scenario. Ma in quel caso era diverso: il contatto con la morte apparteneva alla sfera della professione. Era routine.

Dopo essermi avvicinato alla tanatoprassi, sempre per professione, mi sono posto una domanda: perché molte persone sono riluttanti ad avvicinarsi al corpo di un loro caro defunto? Perché sono insensibili? Non penso. La ragione è che l'immagine che vogliono conservare, che vogliono ricordare del loro caro non è quella del morto. La fissità del viso di un cadavere ha una grande forza espressiva e spesso, vi si legge in maniera inesorabile sofferenza e dolore. Si vogliono ricordare immagini di momenti felici. Eppure quell'immagine, quell'espressione sul letto di morte o nella bara, vista anche per un attimo, t'insegue e ti perseguita.

Ed è lì che tanatoprassi e tanatoestetica possono svolgere un importante ruolo sociale e di civiltà: curandone l'aspetto si ridà ad una persona, perché sempre di persona si tratta, la dignità che non di rado aveva perso nell'ultimo periodo della sua vita.

Il mondo di oggi è un mondo dove la cura dell'immagine è quasi portata ad esasperazione. Prodotti per l'estetica, la cura del corpo e del viso non conoscono crisi. La cura dell'immagine diventa una priorità impostata dai rapporti professionali e sociali e non si capisce perché questa cura non dovrebbe riguardare proprio l'ultima immagine che uno lascia di se. Chi rimane dovrebbe percepirlo come un segno di rispetto, un obbligo morale.

Tanatoestetica e tanatoprassi dovrebbero diventare una prassi e non l'eccezionalità. Prassi lo sono già in America e lo stanno diventando nel Regno Unito in Francia e in altri paesi europei. Sono personalmente convinto che se la gente fosse correttamente informata non avrebbe difficoltà ad aderire a patto che non venga spaventata da una terminologia sconosciuta e persino intrigante. Si dovrebbe semplicemente parlare di cure di conservazione come accade in Francia dove la stessa legge recita: “soins de conservation”.

I popoli antichi consideravano la nascita e la morte come due momenti fondamentali ai quali partecipava tutta la comunità. L'era moderna, che ha progressivamente disgregato le comunità, anche quella familiare, tende a limitare le forme e i momenti di partecipazione. Ritrovarsi e magari riallacciare rapporti da tempo affievoliti può essere una grande opportunità e la tanatoprassi può ridare una serenità familiare in un momento così delicato come quello del commiato.

Per avere successo in società si dice che bisogna “nascere bene” a chi ci lascia deve essere consentito “morire bene”.

 

 

Michel C.

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Andrea Pastore 13/10/2024

Il Regolamento di Polizia Mortuaria: un quadro in evoluzione

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, rappresenta un punto di riferimento fondamentale nell'ambito della gestione dei defunti in Italia. Questo complesso di norme, costantemente aggiornato in base alle evoluzioni sociali, sanitarie e tecnologiche, definisce le procedure da seguire in caso di decesso, dalla constatazione medica alla sepoltura, passando per il trasporto e la conservazione delle salme.

L'importanza di un quadro normativo aggiornato

Il settore funerario è profondamente legato alle tradizioni culturali e religiose di un paese, ma allo stesso tempo è soggetto a rapidi cambiamenti. L'allungamento della vita media, l'evoluzione delle pratiche mediche, l'emergenza sanitaria globale e le nuove esigenze della società civile richiedono un continuo adeguamento del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Quali potrebbero essere i prossimi aggiornamenti?

Sulla base delle tendenze attuali e delle sfide future, è possibile ipotizzare alcune possibili evoluzioni del Regolamento:

  • Digitalizzazione dei processi: L'introduzione di strumenti digitali per la gestione delle pratiche funerarie potrebbe semplificare le procedure, ridurre i tempi e garantire una maggiore trasparenza. Si potrebbe pensare a un'anagrafe dei defunti digitalizzata, alla dematerializzazione dei certificati e alla possibilità di effettuare alcune operazioni online.
  • Valorizzazione della volontà anticipata: Sempre più persone desiderano esprimere le proprie volontà in merito alle proprie esequie. Una revisione del regolamento potrebbe prevedere una maggiore tutela della volontà anticipata, facilitando la sua espressione e garantendone il rispetto.
  • Sostenibilità ambientale: Il tema della sostenibilità ambientale sta diventando sempre più centrale in tutti i settori. Anche il settore funerario potrebbe essere interessato da un processo di ecologizzazione, con l'incentivazione di pratiche più rispettose dell'ambiente, come la cremazione o la sepoltura naturale.
  • Tutela dei diritti dei familiari: Il decesso di un congiunto rappresenta un momento molto delicato per i familiari. Il regolamento potrebbe essere aggiornato per garantire una maggiore assistenza e tutela dei loro diritti, sia dal punto di vista emotivo che pratico.

Conclusioni

Il Regolamento di Polizia Mortuaria è uno strumento dinamico, che si adatta ai cambiamenti della società. I prossimi anni potrebbero portare a significative novità in questo ambito, con l'obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente, trasparente e rispettoso delle esigenze di tutti.

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Chiara Ricciarelli 03/12/2020

La tanatoprassi ha bisogno di una Legge!!

LA TANATOPRASSI E LA SUA LEGITTIMAZIONE.

Siamo ancora in “terra di nessuno”.

 

A che punto siamo con la legittimazione istituzionale della pratica della

TANATOPRASSI in Italia? Questa disciplina ha ottenuto un

riconoscimento formale da parte del Governo o delle Istituzioni?

Facciamo chiarezza in questo articolo.

La tanatoprassi – è un dato di fatto –, oggi è una disciplina che si muove

ancora in “terra di nessuno”.

Nonostante i tentativi di Assotan e INIT di legittimare la materia, il punto è

che c'è ancora stagnazione di idee e di pratiche, nostro malgrado.

Infatti, nel corso di questi anni, con le nostre associazioni, ci siamo adoperati

per formare professionalmente operatori di tanatoprassi qualificati.

Il corso di tanatoprassi svolto da INIT dal 2010 al 2013, con la

collaborazione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e con l’Egida

del Ministero della Sanità, si è tenuto con successo – con un ciclo di

formazione pratica su casi reali di 100 operazioni per ogni partecipante al

corso – ed ha visto diplomarsi i primi 5 tanatoprattori specializzati italiani.

Queste figure professionali, oggi riescono, con documentazione alla mano e

con domanda della famiglia del defunto scomparso ad ottenere, seppur a

fatica, l' autorizzazione ad operare come tanatoprattori. E questo accade in

tutta l' Italia, da Bolzano a Palermo.

Gli operatori infatti, mettendosi in contatto con le autorità sanitarie,

ottengono l' autorizzazione ad operare, firmando tutte le carte necessarie.

Ma questo accade perché le autorità sanitarie si informano circa il nostro

Istituto e la sua autorevolezza nel settore. In certi casi, la materia della

tanatoprassi è totalmente sconosciuta e dire che le difficoltà sono poche è

dire, francamente, una menzogna.

Ultimamente, gli operatori della tanatoprassi, sono stati presi maggiormente

in considerazione dal nostro Sistema Sanitario, ottenendo piano piano, l'

autorizzazione ad operare.

E questo è, se vogliamo, un timido segnale in avanti, se pensiamo che in

alcuni casi, le operazioni condotte erano ancor più farraginose.

I trattamenti, di quella che veniva definita imbalsamazione (ma che

imbalsamazione non era), venivano eseguiti, nei fatti, da operatori e tecnici

delle sale obitorio, o da necrofori, che facevano le veci del medico che

invece avrebbe dovuto, secondo il Regolamento della Polizia Mortuaria e i

dettami ospedalieri, eseguire l' operazione. O addirittura, venivano praticate

tecniche, che definire di tanatoprassi e tanatoestetica sarebbe quasi eresia,

con modalità ben lontane dalle regole.

Oggi la realtà è un po’ cambiata. Quella che allora veniva definita come

 

imbalsamazione, ossia la pratica e la tecnica di conservazione che viene

effettuata iniettando liquido conservante nelle arterie, è – per chiamarla con

il proprio esatto nome –, tanatoprassi.

La tanatoprassi si identifica, nello specifico, come conservazione

temporanea.

L' imbalsamazione, invece è ben altro. Si tratta infatti di una pratica

definitiva, il cui intervento esecutivo può andare dai 20 ai 30 giorni. Una

pratica davvero assai costosa, conseguentemente alla quale, ad ogni modo,

ogni anno la salma andrebbe ritoccata e revisionata.

Ma ciò che deve essere in questa sede sottolineato è che si rivela

obbligatoriamente necessaria, all' interno del nostro ordinamento, una legge

al riguardo.

Nel 2017, era stato presentato un Disegno di Legge "Disciplina delle attività

funerarie", il cui iter si era fermato al Senato in corso di esame di

commissione. Anche il successivo DDL FOSCOLO, di cui abbiamo già

parlato, è una disposizione ferma al vaglio delle Camere che, nella sua

stagnazione, non riesce ancora ad essere emanata definitivamente.

Per capire meglio di cosa parliamo, l' articolo 1 del Disegno di Legge n. 1611

"Disciplina delle attività funerarie", definisce i trattamenti di tanatoprassi

come consentiti “qualora il defunto sia destinato a cremazione o a

tumulazione stagna in loculo.” Essi “possono essere eseguiti da operatori

abilitati solo successivamente all'accertamento di morte e al prescritto

periodo di osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a

tumulazione aerata in loculo, sono consentiti i trattamenti di tanatocosmesi”.

L' articolo 2 del Predetto DDL, invece, esprime i requisiti per espletare la

pratica, recitando testualmente: “Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la

pratica della tanatoprassi, valevoli su tutto il territorio nazionale, in base ai

seguenti criteri: a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di

tanatoprassi; b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti

di tanatoprassi; c) definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare

nei trattamenti di tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con

le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura e prevedendo

le garanzie atte ad assicurare che le suddette metodiche e sostanze non

pregiudichino la salute dell'operatore.”

In tutti i modi, quindi, la tanatoprassi è, oggi più che mai, una disciplina che

ha estrema necessità di un riconoscimento.

Il tanatoprattore deve essere autorizzato in maniera formale da un' autorità

sanitaria e da istituzioni che ne riconoscano, definitivamente, la legittimità.

 

Si avverte fermo e presente l' assoluto obbligo, per l' operatore di

tanatoprassi, di intervenire con tutte le carte necessarie, ossia: la domanda

della famiglia dello scomparso di effettuare tale tecnica conservativa, la

copia del documento di un familiare in cui si è firmato il consenso ad

operare, il modulo che autorizza il tanatoprattore firmato dall' ASL del

territorio competente, la certificazione della qualifica professionale di

tanatoprattore ed infine, una copertura assicurativa e civile che copra

eventuali danni causati nell' ambiente di lavoro.

Tutta la documentazione deve essere firmata dall' autorità sanitaria che

autorizza l intervento, mentre il tanatoprattore rilascia il certificato di eseguita

cura di tanatoprassi.

Ad oggi, tuttavia, il tanatoprattore gode di un riconoscimento soltanto

“ipotetico” da parte della società e delle istituzioni, mentre c'è un bisogno

urgente di una legittimazione istituzionale da parte dello Stato, nonché di

una supervisione da parte delle autorità competenti.

Tale professionalità la si dovrebbe evincere dalla partecipazione e dall'

iscrizione del tanatoprattore ad un albo professionale, che si occupa di

controllare e monitorare i requisiti e le competenze.

Oggi invece, non esiste né una legge né tantomeno un Albo Professionale, a

livello nazionale. A dire il vero, esiste soltanto il nostro, quello interno all'

INIT, ma, come è logico capire, non è sufficiente: non esiste, ad oggi, una

legge in vigore, che autorizzi il tanatoprattore ad operare e che riconosca, in

modo istituzionale, la disciplina della tanatoprassi.

La tanatoprassi, infatti, è una cosa seria e anche il corso che qualifica l'

operatore al suo esercizio, deve avere assoluto riconoscimento da parte

dello Stato e delle autorità sanitarie.

E' infatti fondamentale scegliere, per l' espletamento di queste tecniche e

pratiche, i tanatoprattori iscritti ad un ordine, in questo caso, all' ONT, Ordine

Nazionale Tanatoprattori, la cui unica realtà esistente per il momento, è

soltanto la nostra, al fine di garantirsi dei professionisti assoluti.

Non sono nuove infatti le notizie degli scandali di pseudo corsi di formazione

di pochi giorni, dove semplici operazioni di trucco sulle salme vengono fatte

passare per tanatoprassi, gettando fango invece su chi opera in maniera

seria e professionale.

E' per questa ragione che ci sentiamo di batterci per questo scopo: i corsi

devono essere assolutamente seri, professionali, ed erogati da autorità

competenti ed autorevoli, come INIT, e, soprattutto si avverte, impellente, la

necessità che la figura del tanatoprattore ottenga un riconoscimento

effettivo, da parte delle Istituzioni e del Governo, per l' esercizio legittimo

della sua professionalità.

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Nicolas Tiburzi 20/09/2024

FORMALDEIDE: APPROVATE NUOVE RESTRIZIONI IN EUROPA

La formaldeide è stata classificata dal 2016 come agente chimico di Categoria 1B (con le frasi di rischio H350 e H341). Questo significa che ci sono prove sufficienti che attribuiscono alla sostanza proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione negli animali, mentre per l'uomo vi sono solo sospetti. La formaldeide possiede anche proprietà sensibilizzanti per le vie respiratorie, corrosive per la pelle, e un'elevata tossicità acuta.

Presenza e utilizzi della formaldeide
La formaldeide si trova naturalmente in molti organismi viventi e nell'ambiente. È presente in alimenti, frutta e viene prodotta come metabolita endogeno nei mammiferi, attraverso il metabolismo ossidativo.

Oltre alle fonti naturali, la formaldeide viene emessa dai processi di combustione, come le emissioni dei veicoli, impianti di produzione energetica, termovalorizzatori, fiamme libere e fumo di tabacco.

Viene ampiamente utilizzata come intermedio nella produzione di resine, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta impiegate in una vasta gamma di applicazioni. Oltre all’industria del legno, dei materiali da costruzione, cosmetici e prodotti medico-sanitari (come disinfettanti), l'uso più delicato riguarda l'ambito alimentare (conservazione e disinfezione degli alimenti).

Tra le principali fonti di emissione di formaldeide si annoverano traffico veicolare, materiali da costruzione, tappeti, tessuti, rivestimenti, vernici e pitture.

Esposizione professionale alla formaldeide
I settori industriali in cui si utilizzano grandi quantità di formaldeide o suoi derivati includono:

- Produzione di resine fenoliche (bachelite), urea e melammina (plastiche, adesivi, schiume isolanti);
- Sintesi di composti chimici (es. 1,4-butanediolo, 4,4′-metilendifenil diisocianato, pentaeritritolo, esametilentetrammina);
- Conservanti;
- Verniciatura e lavorazione del legno;
- Servizi funerari e necroscopici (uso di formalina);
- Disinfettanti e fissativi in ambito medico.

In questi settori, in base al D.Lgs. 81/08, devono essere adottate misure di protezione collettive per limitare l'esposizione dei lavoratori. Inoltre, è obbligatorio fornire dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e indumenti adeguati.

Restrizioni vigenti
Dal 2016, con la classificazione della formaldeide come cancerogeno di Categoria 1B, i prodotti contenenti formaldeide sono soggetti a restrizioni previste dal Regolamento REACH (Allegato XVII, voce n. 28), che regola le sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B.

Il Regolamento vieta l'immissione sul mercato di prodotti con concentrazione di formaldeide pari o superiore allo 0,1%, destinati al pubblico. Tali prodotti devono riportare la dicitura “Uso ristretto agli utilizzatori professionali” in modo visibile e leggibile. Sono previste deroghe solo per medicinali e alcuni combustibili.

Sempre nel 2016, la Regione Lombardia ha approvato una “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide", che fornisce un importante riferimento per la valutazione del rischio.

Nuove restrizioni sull'uso della formaldeide
Negli ultimi anni, l’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha avviato, su richiesta della Commissione Europea, una procedura per introdurre ulteriori restrizioni sulle emissioni di formaldeide da miscele e articoli. Il 10 febbraio 2023, il Comitato degli Stati Membri UE ha approvato questa procedura.

I prossimi passaggi prevedono l'esame da parte del Parlamento e del Consiglio UE, con la pubblicazione finale attesa sulla Gazzetta Europea nei prossimi mesi.

La proposta prevede nuovi limiti di emissione per articoli contenenti formaldeide, in linea con quanto già stabilito per i pannelli di legno dalla norma EN 13986 e dal D.M. 10 ottobre 2008, che regola le emissioni di aldeide formica nei materiali a base di legno. Attualmente, tessuti, pelle e cuoio, già regolati dalla restrizione n. 72 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH, dovrebbero restare esclusi.

Le nuove restrizioni vietano l’immissione sul mercato di articoli con emissioni di formaldeide superiori a:

- 0,062 mg/m³ per mobili, articoli a base di legno e veicoli stradali;
- 0,080 mg/m³ per altri articoli.

Sono previste deroghe per articoli destinati a uso esterno, materiali da costruzione, articoli e veicoli esclusivamente industriali o professionali, e per articoli regolati da altre normative, come biocidi, DPI, dispositivi medici e prodotti a contatto con alimenti.

È previsto un periodo di transizione di 36 mesi per la maggior parte degli articoli e di 48 mesi per i veicoli stradali.

La versione inglese del testo approvato è disponibile online.

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