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Chiara Ricciarelli 17/09/2020 0

Ddl Foscolo: la disciplina del settore funerario è ancora in itinere

L'esigenza di uniformare a livello nazionale una legislazione frammentaria, relativa alle norme fondamentali circa il settore funerario ha portato alla nascita di un complesso ed articolato disegno di legge. Ripercorriamolo in dettaglio, in attesa dei prossimi sviluppi: ad oggi, l’ Iter alla Camera non è ancora concluso, poiché in corso di Esame in Commissione. È passato circa un anno ormai da quando il disegno di legge relativo alla disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri è stato presentato - illustrato da Sara Foscolo, esponente della Lega e relatrice del provvedimento - all’ esame della Commissione Affari Sociali della Camera. Ad oggi, l’ Iter di questo disegno di legge alla Camera dei Deputati non è ancora concluso: allo stato attuale, infatti è in corso di Esame in Commissione. Ciò significa, dunque, che non esiste ancora una riforma a carattere complessivo che possa garantire un' organica sistemazione alla materia. Mentre le Regioni definiscono la normativa di riferimento e i Comuni regolamentano le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa nel settore, il compito dello Stato è quello di dettare i principi fondamentali in materia. L'esigenza quindi di uniformare a livello nazionale una legislazione frammentaria, relativamente alle norme fondamentali concernenti il settore funerario, ha portato alla nascita di un complesso disegno di legge, in 34 punti e articoli essenziali. Ma proviamo ad analizzarlo nel dettaglio. Il primo articolo del provvedimento mira a definire chiaramente la necessità di assicurare, per quanto concerne la disposizione del proprio corpo in caso di decesso, una completa dignità e libertà di scelta personale, nel pieno rispetto dell’ individuo. Tutti i cittadini godono della piena libertà di  manifestazione del lutto e della libertà di scelta del tipo di sepoltura dei propri defunti: ciò, imprescindibilmente, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso. Si determinano dunque le finalità, i principi e l'ambito di applicazione del Ddl, mirato a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni nell' ambito funebre, cimiteriale e della polizia mortuaria, per perseguire l’ importante finalità di tutela primaria dell'interesse degli utenti dei servizi. Inoltre, l’attenzione è rivolta altresì ad uniformare le attività ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni: tutto ciò, ovviamente, senza prescindere dalla dovuta osservanza dei superiori interessi pubblici alla tutela della salute pubblica, dell' igiene e della sicurezza. Mentre poi l’ articolo 2 chiarisce le definizioni normative di alcuni termini specifici della materia, nell’ articolo 3 si ricordano i compiti e le attribuzioni assegnati alle Regioni, quali la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo. Si stabilisce qui che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, una deliberazione, - da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni - , dovrà andare a dare una precisa definizione ad altre questioni importanti, tra le quali ad esempio i necessari requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; nonché delle strutture destinate al servizio obitoriale e dei mezzi di trasporto funebre. Ma non solo, dovrà essere definito un elenco delle malattie infettive, che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione. Si chiariranno i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi, nonché le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri e direttori tecnici autorizzati dai Comuni. Le competenze delle Regioni sono definite ulteriormente anche nell’ articolo 19, - che ricorda che esse dovranno predisporre e approvare il piano generale dei cimiteri e dei crematori - , e nell’ articolo 20, - che definisce i principi relativi a tali strutture, assicurando che il piano generale venga predisposto tenuto conto delle strutture esistenti e del fabbisogno delle singole comunità. Al fine di garantire, infatti, funzionalità e produttività del servizio reso all’ utente, l’ esercizio dell’ attività funebre, come recita l’ articolo 5, deve essere sottoposto ad una precisa programmazione territoriale, che dovrà essere determinata dalle Regioni, considerando il rapporto tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili.  Per quello che riguarda i Comuni, invece, essi, come chiarisce l’ articolo 4, hanno, principalmente, il dovere di assicurare la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, provvedendo a tal fine, alla realizzazione di cimiteri e crematori. Anche l’ articolo 25 interviene in questo senso, a ricordare che l'affidamento della gestione dei cimiteri, (e non solo, anche dei crematori e dei servizi cimiteriali), deve essere rimessa ai Comuni. Le Aziende sanitarie locali, invece, secondo l’ articolo 6, avranno alcuni compiti fondamentali: assicurare il servizio di medicina necroscopica; impartire prescrizioni per la tutela della salute pubblica; esercitare vigilanza e controllo per gli aspetti igienico-sanitari; rilasciare, infine, pareri, certificazioni e nulla osta.  Va chiarito che per l'esercizio dell'attività funebre, così come definisce l’articolo 7, l’ impresa o la ditta deve essere in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base di specifici requisiti. É fatto inoltre divieto di intermediazione nell' attività funebre e procacciamento di affari per acquisire ed eseguire servizi funebri. Si determinano poi di seguito alcuni casi di incompatibilità con l'attività funebre quali: la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali; la gestione del servizio obitoriale e delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura; ed infine, il servizio di ambulanza e trasporto di malati. Il provvedimento chiarisce che il Comune dovrà verificare annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali. Ma non solo. Le disposizioni sono varie, precise e concordanti. Si determina infatti, altresì, che il conferimento dell’incarico di servizio non possa avvenire all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, e nemmeno di strutture obitoriali e di cimiteri; ma soltanto presso le sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto. L'attività funebre, - in quanto attività a carattere imprenditoriale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con fondamentali aspetti di natura igienico-sanitaria – può erogare dunque particolari servizi. Su mandato dei familiari o altri aventi titolo, può infatti determinare pratiche amministrative ed organizzare le onoranze funebri, con servizi relativi connessi quali la vendita di casse funebri; la preparazione del defunto; il trasferimento dello stesso nelle diverse fasi funebri; il recupero di cadaveri su disposizione dell' autorità giudiziaria, nonché effettuare trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi. Per quello che caratterizza, infatti, l’ oggetto di trattazione di questo nostro magazine, - il trattamento di tanatoprassi (processo conservativo del cadavere) e le attività ad esso correlato- , esse vengono ad essere disciplinate dagli articoli 16 e 17 del provvedimento. Ovviamente, tali trattamenti potranno essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, sarà necessario adottare un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, nel quale verranno finalmente definiti i requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale, relativi al profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi. Nell’ articolo 8 e 9 del provvedimento, l'attività dell’ impresa funebre viene definita nel dettaglio. I servizi, in quanto - come abbiamo già visto -, attività imprenditoriali vere e proprie, debbono essere esercitati nel rispetto dei principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie, anche per quello che riguarda la forma di sepoltura (articolo 20). Dall’ altra parte, anche ogni impresa funebre è totalmente libera, per quanto concerne la definizione del proprio listino prezzi di forniture e servizi. Si chiarisce ulteriormente che i servizi funebri devono essere erogati da soggetti titolari dell' apposita autorizzazione comunale, per ottenere la quale, come recita l’ articolo 9, l’ impresa deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017. Tale autorizzazione è rilasciata all’ impresa per l’ esercizio dell’ attività, per motivi di interesse generale, quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, oltre al rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Non solo. Anche il personale dell'impresa funebre, secondo quanto disposto dall’ articolo 10, deve possedere i requisiti formativi e i relativi titoli abilitanti validi nel territorio nazionale. Pure per quello che riguarda i Cimiteri, come definito poi dall’ articolo 19, gli operatori hanno necessità di seguire percorsi professionali definiti dalla Regione: la normativa ribadisce qui l’ esigenza della necessità, in tutti i suoi aspetti, di un personale dunque qualificato. Tornando all’ articolo 10, si chiarisce altresì che i titoli e le modalità per la formazione professionale del personale dovranno poi in seguito essere definiti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl, attraverso un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell' Istruzione e della Salute, e con il prezioso apporto delle federazioni nazionali di settore. La procedura di accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funeraria, effettuata da comuni e Asl, è invece definita dall’articolo 11: si stabilisce che, entro i termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni, è doveroso munirsi della certificazione apposita, che verrà rilasciata a cadenza annuale, su chiara richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle Regioni. L’ articolo 12 ribadisce che il Comune, con il supporto delle Asl relativamente agli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri, con specifico riferimento alla tutela della garanzia al diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre. Inoltre, il fatto che i Comuni e le Asl debbano vigilare e controllare l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento, è ribadito poi anche nell’ articolo 18. Per quanto concerne invece il trasporto funebre ( articolo 13), esso è poi ovviamente riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre titolati alla sua esecuzione. L’ articolo 14 prevede invece che la disciplina specifica dei feretri in relazione alla loro destinazione finale e alle caratteristiche fisiche che devono avere al riguardo, venga successivamente adottata con decreto del Ministro della Salute. L’ articolo 15 disciplina invece sulla realizzazione delle strutture delle case funerarie e dei servizi mortuari, e definisce che la loro gestione sia assolutamente eseguita previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Il soggetto gestore, in questo caso, opererà in completa autonomia per quanto riguarda gli orari di apertura e di fissazione dei funerali, nonché circa l'organizzazione aziendale. Per ciò che concerne la disciplina delle attività cimiteriali, invece, l'articolo 22 detta disposizioni sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri: essi devono avere collocazione a non meno di cento metri dal centro abitato, determinando che entro tale fascia, non possano essere eseguiti lavori di nuova costruzione od ampliamento di edifici esistenti.  Il divieto di effettuare sepolture in luogo diverso dal cimitero è sancito, poi, dall’ articolo 23: solo in via eccezionale le Regioni, con il parere del Comune e dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, possono autorizzarne la sepoltura in luogo diverso, purché nel rispetto delle disposizioni di legge. Mentre l’ articolo 24 del Ddl dispone in tema di tumulazione aerata e di caratteristiche dei feretri, nell’ articolo 26, è stabilito che gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono a carico dei Comuni o, comunque, dei soggetti affidatari. Per ciò che concerne la disciplina della cremazione, poi, l 'articolo 27 interviene ricordando che la libera decisione di scelta relativa alla volontà di essere cremati oppure alla destinazione delle ceneri, si viene a determinare come garanzia, necessaria sull’ intero territorio nazionale, di un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il seguente articolo 28 prevede, invece, che l'ufficiale dello stato civile rilasci l'autorizzazione alla cremazione, soltanto successivamente all'acquisizione di un certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Tale autorizzazione è esente da bollo. In tema di affidamento, custodia e dispersione delle ceneri, l’ articolo 29 detta alcune disposizioni, tali per cui i soggetti a cui è consentito, per legge, ottenere la consegna dell'urna – sigillata e con i dati anagrafici del defunto – possono disporne la tumulazione al cimitero o conferirla presso edifici destinati alla loro custodia. All'interno dei cimiteri o in aree appositamente destinate, oppure, ancora, in natura, all'aperto, è consentita inoltre la dispersione delle ceneri, che deve essere comunque effettuata nel rispetto della volontà del defunto e nel rispetto di determinate condizioni, la cui non osservanza comporta, secondo quanto detta l 'articolo 30, una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Nell’ articolo 31 sono chiariti essenzialmente i modi in cui deve essere eseguita la cremazione, mentre per ciò che concerne i cimiteri per animali di affezione, la disciplina è rimandata all’ articolo 32. Infine, l'articolo 33 stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, debba essere perfezionata un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la corretta e necessaria definizione delle linee di indirizzo, alle quali si attengono le Regioni per il recepimento delle disposizioni contenute. L'articolo 34 sancisce, in definitiva, l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, di alcuni articoli del Testo unico delle leggi sanitarie. Questo, dunque, il testo di disegno di legge sulla disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri: un provvedimento articolato, che se entrasse in vigore e diventasse legge, assurgerebbe sicuramente a competente e chiaro dettato in materia, definendo aree di competenza e di professionalità. L’ Iter è ancora lungo, esso infatti è in corso di Esame in Commissione alla Camera: attenderemo i prossimi sviluppi con trepidante attesa. 
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Chiara Ricciarelli 17/09/2020 0

Coronavirus e settore funerario

Il nuovo flagello epidemico di proporzioni ormai globali sta minando tutto il sistema, compreso il settore funerario. I numeri del Coronavirus sono impressionanti: al 24 marzo, in Italia, ci sono 69.176 contagiati (5.249 persone in più rispetto al giorno precedente, per una crescita dell’8,2%), dei quali 6820 sono deceduti, (+743). Per effetto delle disposizioni messe a punto dal Governo per prevenire il contagio da Covid-19, oggi, è vietata la celebrazione dei funerali in chiesa e sono chiuse le case funerarie e le sale di commiato. Resta ammessa soltanto la cremazione e la benedizione della salma è concessa soltanto al cimitero in forma privata. Il Coronavirus sta mutando molti aspetti del trapasso: a cambiare è la capacità di gestione dei bisogni spirituali ed emotivi dei familiari che non possono assistere al funerale del caro scomparso. Vengono a mancare i sentimenti di compassione umana. L’elaborazione del doloroso evento, per una famiglia, in questi tempi di emergenza, è davvero difficile. Le stesse pratiche di tanatoprassi e tanatoestetica, importanti per ridare dignità alla morte e per restituire un aspetto quanto migliore possibile alla salma, non sono possibili. L’ aspetto “umano” del decesso viene inevitabilmente a perdere forza e vigore. Purtroppo, il Coronavirus si sta diffondendo drammaticamente e sta creando non poche difficoltà da gestire. Ma dietro le quinte di questa emergenza, ci sono gli operatori: sono tante le figure che hanno a che fare con questa sorta di “filiera dell’ evento morte”, anche se nessuno ne parla. Una volta dichiarato, infatti, da parte del medico, il decesso di un paziente, i portantini trasportano la salma dal reparto ospedaliero alla camera mortuaria. Qui, i necrofori gestiscono la salma all'interno dell'obitorio: luogo spesso sotterraneo ed angusto, dove può essere pericolosa un’ alta carica virale. Successivamente, gli operatori funebri depongono la salma in un cofano, chiudono ermeticamente la bara e si occupano, quando questo è possibile, del funerale. Nel frattempo, le salme vengono portate in luoghi dove resteranno finché non saranno trasferite definitivamente al cimitero o al forno crematorio, ma questo è un processo lungo, ingessato dalla  lenta burocrazia. L’ ufficio di Stato Civile Comunale deve infatti procedere al controllo della correttezza formale di tutta la documentazione, prodotta dalla struttura nella quale il decesso è avvenuto. E al giorno, in media, possono esserci anche oltre 100 pratiche da seguire. Laddove la salma sarà cremata, poi, la documentazione da produrre ed esibire sarà ancora ulteriore. Le Regioni del Nord, quelle più colpite dall’emergenza, come Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, sono al collasso. A Bergamo, città fra le più afflitte, non c’è nemmeno più tempo per i funerali, e tragicamente, neanche più spazio. Eclatante, è, in questo senso, il corteo funebre di camion militari, usati per trasportare le troppe salme delle vittime in altre Regioni. Posto che un forno crematorio riesca a cremare circa 15 salme al giorno, il tempo necessario per poter “smaltire” i centinaia di corpi in attesa, diventa tragicamente lungo. Alle istituzioni, gli operatori chiedono a gran voce un provvedimento specifico, misure straordinarie per gestire l' emergenza: una semplificazione della burocrazia, con limitazione o eliminazione di determinate prescrizioni debilitanti e penalizzanti per alcuni impianti e alcune parti del settore.  É importante che tutte le istituzioni regionali modifichino le disposizioni in materia funeraria mettendo a punto particolari misure di protocollo che indichino la procedura per il trattamento di salme e adaveri. Alcune, come la Lombardia e il Lazio, per citare un esempio, hanno provveduto a dare alcune indicazioni in merito. Utilitalia, recentemente, ha diffuso, al riguardo, alcune regole da seguire. Le salme devono essere ricomposte all'interno di una duplice cassa, il cadavere non va spogliato dei suoi abiti ed è necessario avvolgerlo in un lenzuolo imbevuto di disinfettante, che funga da barriera igienizzante. Prima della chiusura della bara, in modo ermetico poiché è fatto divieto di compiere operazioni a cassa aperta, va posta particolare attenzione agli oggetti potenzialmente contaminati dal virus, come letto e comodini. È importante anche, durante la manipolazione del cadavere, evitare di venire a contatto con fuoriuscite di aria dai polmoni, gas e materiali biologici fluidi: il virus ha elevata sopravvivenza in ambiente esterno e forte potere infettante, per questo è necessaria una disinfezione anche dopo. È questo che spaventa maggiormente gli operatori funebri, che chiedono tutela. Ovviamente, occorre la massima prudenza: mascherine, guanti di lattice, grembiuli, prodotti igienizzanti. Materiale però che sta cominciando a scarseggiare, prova ne sono le tante segnalazioni, - soprattutto dalla Regione Campania, che però rimane una delle poche che ancora non ha attuato il protocollo -, che in questi giorni stanno giungendo da parte delle imprese funebri, costrette a lavorare oramai senza essere provviste di alcun dispositivo di protezione, per effetto della loro scarsa reperibilità su tutto il territorio nazionale. La norma in tema di trattamento delle salme stabilisce, poi, che il rito funebre può essere anche vietato, in caso di diffusione della malattia. E, laddove si svolge, nella prassi, la benedizione del prete spesso è necessariamente frettolosa, il feretro non può essere toccato e il segno delle condoglianze si traduce in un inchino. Per semplificare al massimo lo snellimento burocratico, si fa indicazione agli operatori funebri di usare tablet, telefonini, pc affinché possano agilmente e velocemente trasmettere in via telematica le documentazioni di morte. Infine, l’ eventuale esumazione di una persona deceduta per malattia infettiva non potrà compiersi se non dopo almeno due anni dalla relativa inumazione. Non possiamo allora non sottolineare che le conseguenze del Coronavirus sul settore funerario sono allarmanti: troppe vittime fra i nostri cittadini e un lavoro senza sosta tra gli operatori del settore, nel tentativo, anche, di restituire, per quanto sia difficile, compassione ed umanità ai tragici eventi.
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Chiara Ricciarelli 17/09/2020 0

La Tanatoprassi nell’idea di Andrea Fantozzi: un excursus fra evoluzioni e conquiste.

Se negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi Europei, la tanatoprassi, arte e tecnica di cura rivolta al trattamento estetico delle salme, è consolidata, in Italia è ancora in via di definizione. L’ attuale conoscenza che il nostro Paese dispone in materia è, per grande parte, dovuta all’ opera di Andrea Fantozzi, precursore e innovatore del settore funerario, nonché Presidente e fondatore dell' A.I.T., Associazione Italiana Tanatoprassi, nel 1990, e dell’ I.N.I.T., Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi, nell’ anno successivo.Da quel momento, Fantozzi ha contribuito in modo decisivo ad una capillare diffusione ed informazione in materia, anche tramite l’ organizzazione di Giornate di Studio, svolte sotto importanti patrocini, nelle maggiori Città italiane, di concerto con diversi attori istituzionali, quali il Ministero della Sanità, l’ Università, le A.S.L., gli Assessorati alla Sanità, le Province, le Aziende Funebri private e municipalizzate, le Federazioni Funerarie. Nel 1994 la Regione Abruzzo inseri nel proprio Piano Sanitario La possibilità di svolgere cure di tanatoprassi.; da lì, sono tante le A.S.L. che concedono, via via, il nulla osta per autorizzare la cura di tanatoprassi. Nel 2001, ad Avezzano, l’ I.N.I.T. si attrezza con un’ ampia struttura dedicata alla Scuola di Tanatoprassi, nonché alla ricerca e allo studio dei prodotti usati nel campo, apportando davvero un notevole valore aggiunto in materia di innovazione. Lo scopo dell’ Associazione, profuso fin dai suoi albori, è quello di stimolare le diverse realtà territoriali alla promozione della disciplina, nonché dare impulso a corsi intensivi e seminari specialistici. Tramite l’ organizzazione, durante gli anni, di vari corsi di formazione a livello nazionale, l’intento dell’ Istituto è quello di garantire e mettere a disposizione, in maniera rigorosa, professionisti competenti, esperti e specializzati.La tanatoprassi si fa piano piano strada nel panorama italiano, anche in campo linguistico: è datato infatti 1998 l’importante ottenimento, da parte di Fantozzi, dell’introduzione del vocabolo “tanatoprassi” all’ interno della Dodicesima Edizione del Dizionario della Lingua italiana Lo Zingarelli, in quanto ormai parte ufficiale del patrimonio del nostro paese. L'iniziativa è di importante valore poiché assoluto riconoscimento per l’ impegno profuso dall’ Associazione, nel tentativo di superare gerarchie funzionali, tramite l’ introduzione di una professione “non convenzionale”, ma di estremo interesse e innovazione.  È poi, ufficialmente, a partire dal 2003, che I.N.I.T. comincia la ricerca di un rapporto di fiducia e di collaborazione ancora più importante con le istituzioni, attraverso la presentazione al Ministero della Sanità di una proposta di ordinamento organico in materia, che chiede l’ introduzione, nel panorama italiano, delle Case Funerarie o Case di Commiato e l’ inserimento della disciplina nei regolamenti di Polizia Mortuaria. È proprio sull’ input di Fantozzi che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute Sirchia, decide, l’ anno stesso, di presentare in Parlamento un disegno di legge per introdurre tali argomenti all’ interno della materia funeraria. Per ciò che riguarda le Case funerarie, è necessario sottolineare che la loro presenza è imprescindibilmente legata alla figura del tanatoprattore. Luoghi confortevoli, personali, specializzati: al loro interno sono ospitati i defunti prima di pervenire in cimitero, permettendo ai cari dello scomparso di raccogliersi in maniera più intima intorno alla salma ed effettuare, contestualmente, la cura di tanatoprassi, tecnica ed arte che può servire anche, in modo terapeutico, a lenire il dolore della perdita. Lo scopo ultimo è quello di “umanizzare”, per quanto possibile, la morte. Il disegno di legge chiede la previsione all’ interno nel Regolamento di Polizia Mortuaria, anche della disciplina della tanatoprassi, tramite la strutturazione di precise disposizioni in merito, come quelle che già sono presenti per la pratica dell’ imbalsamazione. Anche se ad oggi, i vari disegni di legge sembrano essere nell’ oblio, i tentativi e i passi avanti dell’ Associazione vanno verso l’ asserimento e la richiesta di una tutela e una disciplina rigorosa a livello legislativo. Un impegno importante, tanto da svolgere una preziosa attività anche all’ interno del panorama internazionale, con un valido supporto alla stesura dei programmi di formazione, in quei Paesi europei che già hanno adottato la disciplina. Il prestigio di Andrea Fantozzi e delle sue Associazioni, d'altronde, è indiscusso, come brillantemente testimonia l’ incarico, conferitogli nel 2005, di effettuare il trattamento di tanatoprassi sulla salma di Papa Giovanni Paolo II; tuttavia, sono davvero tanti i personaggi famosi che nel corso degli anni, si sono affidati a I.N.I.T. dopo la morte, quali Benetton, Pavarotti, Pininfarina, Chiara Lubich, Cremonini, Enzo Iannacci, e molti altri. Attualmente, la popolarità del settore è in crescita e le prerogative che, con assiduo impegno, Fantozzi sta portando avanti, stanno prendendo forma nella realtà: gli interessati ai corsi e gli iscritti all’A.I.T. sono sempre di più. La formazione è un canale altamente rilevante, con la previsione, da parte dell’I.N.I.T, di percorsi fortemente specializzati, riconosciuti ed accreditati dallo Stato Italiano. Da ricordare, a tal proposito, la collaborazione, ormai da 10 anni, con l’ Università degli studi di Roma Tor Vergata, per la quale, dopo il riconoscimento da parte del Professor Giovanni Arcudi, della validità dei percorsi formativi in ambito igienico sanitario e in ambito di medicina legale, sono stati istituiti corsi organizzati all’interno della sede dell’ Università. Ma non solo. Le Case funerarie in Italia si stanno affermando rapidamente, un fenomeno in boom negli anni recenti, particolarmente nelle Regioni del Nord. I servizi di tipo tanatopratico, infine, sono diventati “uno strumento di lavoro” estremamente innovativo, nel suo genere. L’ obiettivo delle Associazioni è quello di offrire dunque un servizio quanto più esaustivo, nonché importanti strumenti di approfondimento e di studio. Le conquiste, del resto, non mancano di certo, una fra tutte il brevetto del Fluytan, un prodotto innovativo all’ interno del processo pratico della tanatoprassi. Si tratta di un fluido capace di intervenire brillantemente come conservante, sostituendo, dopo ben 150 anni, la Formalina: esso nasce per conservare l’architettura e la composizione dei tessuti, con un’ efficacia molto più durevole e senza gli spiacevoli inconvenienti della precedente sostanza, quali ad esempio l’ elevata tossicità e gli effetti nocivi, mutagenici ed irritanti. Un fissativo davvero all’ avanguardia, distribuito da ItalTan Srl, e capace di poter essere utilizzato universalmente, in tutta tranquillità, nel campo funerario, ma anche in quello dell'istologia e dell'istopatologia. Ma Andrea Fantozzi e le sue Associazioni non si fermano sicuramente qui, nel tentativo costante e continuo di restituire un assetto organico, funzionale, e ben organizzato alla materia, dargli visibilità e lustro, fra ricerca e innovazione, con un’attenzione particolare e precisa ai bisogni più “ umanizzati” dell’ evento morte.
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Michel Cioffi 17/09/2020 0

Perché molte persone sono riluttanti ad avvicinarsi al corpo di un loro caro defunto? Perché sono insensibili?

Non appartengo al settore funerario. Mi occupo d'immagine. Immagine di vivi e non di defunti. Fino a non molto tempo fa, ignoravo tutto della tanatoprassi e guardavo con una certa diffidenza tutto ciò che era legato all'attività funebre, attività che consideravo come un male necessario. Necessario, ma sempre un male. Penso tutt'ora che il mio atteggiamento fosse comune a molta gente. Come molte persone, non ero per nulla attratto dal vedere i cadaveri anche se la mia professione mi aveva portato su vari scenari di guerra e calamità naturali dove dolore e morte facevano regolarmente parte dello scenario. Ma in quel caso era diverso: il contatto con la morte apparteneva alla sfera della professione. Era routine. Dopo essermi avvicinato alla tanatoprassi, sempre per professione, mi sono posto una domanda: perché molte persone sono riluttanti ad avvicinarsi al corpo di un loro caro defunto? Perché sono insensibili? Non penso. La ragione è che l'immagine che vogliono conservare, che vogliono ricordare del loro caro non è quella del morto. La fissità del viso di un cadavere ha una grande forza espressiva e spesso, vi si legge in maniera inesorabile sofferenza e dolore. Si vogliono ricordare immagini di momenti felici. Eppure quell'immagine, quell'espressione sul letto di morte o nella bara, vista anche per un attimo, t'insegue e ti perseguita. Ed è lì che tanatoprassi e tanatoestetica possono svolgere un importante ruolo sociale e di civiltà: curandone l'aspetto si ridà ad una persona, perché sempre di persona si tratta, la dignità che non di rado aveva perso nell'ultimo periodo della sua vita. Il mondo di oggi è un mondo dove la cura dell'immagine è quasi portata ad esasperazione. Prodotti per l'estetica, la cura del corpo e del viso non conoscono crisi. La cura dell'immagine diventa una priorità impostata dai rapporti professionali e sociali e non si capisce perché questa cura non dovrebbe riguardare proprio l'ultima immagine che uno lascia di se. Chi rimane dovrebbe percepirlo come un segno di rispetto, un obbligo morale. Tanatoestetica e tanatoprassi dovrebbero diventare una prassi e non l'eccezionalità. Prassi lo sono già in America e lo stanno diventando nel Regno Unito in Francia e in altri paesi europei. Sono personalmente convinto che se la gente fosse correttamente informata non avrebbe difficoltà ad aderire a patto che non venga spaventata da una terminologia sconosciuta e persino intrigante. Si dovrebbe semplicemente parlare di cure di conservazione come accade in Francia dove la stessa legge recita: “soins de conservation”. I popoli antichi consideravano la nascita e la morte come due momenti fondamentali ai quali partecipava tutta la comunità. L'era moderna, che ha progressivamente disgregato le comunità, anche quella familiare, tende a limitare le forme e i momenti di partecipazione. Ritrovarsi e magari riallacciare rapporti da tempo affievoliti può essere una grande opportunità e la tanatoprassi può ridare una serenità familiare in un momento così delicato come quello del commiato. Per avere successo in società si dice che bisogna “nascere bene” a chi ci lascia deve essere consentito “morire bene”.     Michel C.
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Nicolas Tiburzi 17/09/2020 0

Assotan “Associazione Italiana Tanatoprassi” Ti assistiamo 24 ore su 24

Assotan offre agli Iscritti la possibilità di contattare un numero verde attivo 24 ore su 24 per richiedere l’invio a domicilio di un tanatoprattore. Gli Iscritti ad Assotan, nella loro lettera di benvenuto, ricevono il numero verde da utilizzare per contattare la Centrale Operativa ed usufruire dei servizi di consulenza e assistenza. I servizi di assistenza di igiene funeraria, offerti 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, nascono per offrire a chiunque si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo ed efficace per risolvere il problema nel luogo e nel momento in cui nasce. La Centrale Operativa offre, attraverso il numero verde 800.136.086, i seguenti servizi  di assistenza:    CONSULENZA TANATOPRATICA a) Informazione ed orientamento sulla tanatoprassi telefonico Quando l’Assistito necessita di consigli sugli interventi di igiene funeraria generici e/o di informazioni sul reperimento di tanatoprattori qualificati sul territorio nazionale, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il servizio fornisce, inoltre, informazione sulle autorizzazioni sanitarie necessarie in merito all’intervento da svolgere (tanatoprassi, tanatoplastica e/o imbalsamazione), preparazione propedeutica ad illustrare l’intervento  da eseguire alla famiglia in previsione di una salma che ha complicazioni. Qualora l’Assistito, successivamente al predetto consulto, necessitasse di un intervento specialistico, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un tanatoprattore specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova il defunto. Il servizio non comporta costi per l’assistito da telefono fisso. b) Consulenza tanatopratica telefonica di alta specializzazione Quando, in seguito ad un incidente o una malattia deturpante la salma è in condizioni impresentabili suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l’Assistito necessita di informazioni riguardanti tanatoprattori di alta specializzazione, la Centrale Operativa è in grado di mettere a disposizione la sua équipe di tanatoprattori per fornire le informazioni necessarie. L’équipe  di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all’occorrenza, ad individuare e segnalare all’Assistito tanatoprattori specialisti per risolvere casi difficili e rari o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l’Assistito e il tanatoprattore  in questione ovviando ad eventuali problemi di qualsiasi genere. Il servizio non comporta costi per l’assistito da telefono fisso. c) Consulenza telefonica rimpatrio salme Quando l’Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere informativo sulle procedure di rimpatrio salme all’estero, la Centrale Operativa può mettere a sua disposizione un’équipe di specialisti con cui può conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce lo svolgimento della documentazione. Il servizio non comporta costi per l’assistito da telefono fisso. ASSISTENZA  PERMANENTE Quando l’Assistito, a seguito di necessità di rimpatrio salma in un altro stato, necessiti di un supporto nell’ambito di richieste e autorizzazioni (in particolare nulla osta, certificati multilingue, passaporto mortuario, voli aerei, procedure sanitarie e tanatoprassi), può mettersi in contatto con la Centrale Operativa (h 24 ore, 365 giorni all’anno). La struttura dedicata al servizio si occupa direttamente sia dei contatti telefonici con gli Assistiti che con le strutture sanitarie / Consolati competenti, consentendo agli Assistiti di ricevere in breve tempo  un riscontro  attraverso un presidio continuativo. Il servizio non comporta costi per l’assistito da telefono fisso. RIMPATRIO SALMA Qualora l’assistito, abbia bisogno di rimpatriare in Italia una salma, il Call Center può organizzare e gestire, per il tramite di centri convenzionati che erogano il servizio, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Il contenuto del presente servizio è limitato all’organizzazione del trasporto e del rimpatrio della salma. I costi del trasporto e dell’organizzazione rimarranno a carico dell’assistito.   GESTIONE DELL’APPUNTAMENTO Qualora l’Assistito necessiti di una prestazione di tanatoprassi,  potrà usufruire della rete di tanatoprattori iscritti all’Ordine Nazionale Tanatoprattori  e richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento per l’intervento. Dopo aver selezionato  lo specialista in base alle specifiche esigenze, si svolgeranno le autorizzazioni sanitarie per l’intervento di tanatoprassi, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a richiedere alle autorità sanitarie competenti  il benestare alla cura di tanatoprassi. L’Assistito usufruirà sempre di un canale d’accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.
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