8 articoli dell'autore Andrea Pastore
Andrea Pastore 24/09/2023 0
Produttori di zinco sconfitti dal via libera alle bare in polipropilene di una ditta friulana
PORDENONE - Nel mondo dei produttori di bare e accessori funebri anche l’utilizzo di un nuovo materiale può portare scompiglio e stravolgere un business che non conosce crisi. L’ingresso nel mercato dei cofani di polipropilene prodotti dalla KB-Plast srl di San Giorgio di Nogaro, dove c’è la sede produttiva della Karton Spa di Sacile, ha innescato una battaglia legale portata avanti nel nome del “federalismo amministrativo” da Bragagnolo Renzo Srl, C.F.Z. Srl, Zinco Cofani Srl, Zincof Srl, Zinco Meridionale Srl, Zinco Puglia Srl e Gruppo Sicilzinco Srl, società che hanno sede in Sicilia, Puglia, Veneto e Lombardia. L’indice era puntato contro il decreto dell’Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale in cui si autorizza KB-Plast a produrre e commercializzare in ambito nazionale casse in polipropilene al posto dei feretri in zinco per la tumulazione con trasporto di salme a una distanza inferiore ai 100 chilometri, quindi anche in Veneto.
Il confronto aveva già dato ragione alla ditta friulana davanti al Tar del Fvg. A togliere ogni altro dubbio ci ha pensato il Consiglio di Stato mettendo una pietra tombale sulla questione e dando il via libera ai nuovi cofani nel momento in cui i rincari dei prezzi si fanno sentire anche nel settore, soprattutto per quanto riguarda lo zinco, metallo che ha fatto oscillare i costi per il “caro estinto” tra i 100 e 150 euro.
CASO PILOTA
La sentenza potrebbe aprire nuovi fronti in altre regioni italiane. Finora il problema si è posto soltanto in Friuli Venezia Giulia, nonostante l’impiego di polipropilene al posto dello zinco, sia stato autorizzato dal ministero della Salute già nel 2007. Nessuno ha mai impugnato il provvedimento perché nessuno aveva mai chiesto alla propria Regione di competenza l’autorizzazione a produrre con materiali alternativi. E così Assocofani si è mossa soltanto quando la Regione Fvg ha delegato all’Asufc la valutazione della richiesta della KB-Plast. «Il Consiglio di Stato - spiega l’avvocato Pio Rinaldi - è entrato nel merito della questione confermando la legittimità dell’autorizzazione. È inoppugnabile».
LIBERA CONCORRENZA
Ai ricorrenti i giudici ricordando che se dovessero trovarsi a operare in un mercato totalmente liberalizzato, non potrebbero opporsi a nuovi soggetti che «propongano di operare in modo concorrenziale grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie in grado di consentire loro, anche in ipotesi, di sottrarre quote di utenza alle imprese già presenti». È anche vero che in questo caso il mercato deve rispettare regole di sanità pubblica. Il Tar aveva scisso interesse pubblico e aspetti concorrenziale. Un «errore logico» secondo il Consiglio di Stato, perché «i due profili vanno esaminati congiuntamente, tenuto conto che le società appellanti hanno l’interesse qualificato degli operatori economici che agiscono in un mercato regolamentato a opporsi agli atti amministrativi con cui è consentito, a loro dire illegittimamente, a soggetti terzi l’ingresso nel mercato medesimo, a tutela proprio della regolarità della concorrenza e non in funzione anticoncorrenziale». L’errata ricostruzione del quadro normativo, dove si evidenzia che la Regione Fvg ha violato le prerogative statali in materia di sanità pubblica trasferendo le funzioni di accertamento alle Aziende sanitarie, ha dato ragione alla KB-Plast, che si è mossa correttamente e potrà continuare a produrre i suoi cofani per trasportare salme nell’arco di 100 chilometri.
(da il Gazzettino.it)
Andrea Pastore 08/05/2022 0
Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca
E' stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all'unanimità dalla XII Commissione Affari sociali della Camera nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806).
La materia è stata più volte affrontata nelle passate Legislature. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.
A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, il decreto 23 agosto 2021 ha individuatoi Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.
Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha previsto (commi 499-501, art. 1, L. n. 178/2020) un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità di cui alla legge n. 10/2020 in esame a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, con modalità contenute in un apposito decreto del Ministero della salute per l'individuazione dei centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
Un ulteriore decreto del Ministero della salute dovrà stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare. Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca Nella seduta dl 29 gennaio la XII Commissione affar sociali della Camera ha approvato in sede legislativa, all'unanimità, in via definitiva, la proposta di legge A.C. 1806, già approvata dal Senato (ora legge n. 10 del 10 febbraio 2020), recante Norme in materia di disposizione del roprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento è stato approvato dall'Assembea del Senato il 29 aprile 2019 (qui i documenti acquisiti nel corso delle audizioni al Senato). Va ricordato che la materia è stata più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l'esame non è proseguito a causa dello scioglimento delle Camere.
La legge n. 10 del 10 febbraio 2020, si compone di 10 articoli. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. La legge 578/1993 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Tale condizione può presentarsi in seguito ad un arresto prolungato della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello. In questo secondo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la causa precisa della lesione e la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza ; assenza di tutti i riflessi del tronco dell'encefalo ; assenza di respiro spontaneo dopo la massima stimolazione (test di apnea); assenza di attività elettrica cerebrale all'elettroencefalogramma alle massime amplificazioni. L'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 136 (che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini di età superiore ai 6 anni; sotto i sei anni di età sono richiesti ulteriori test strumentali.
L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame), iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
L'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) . Si ricorda che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
L'articolo in esame, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT e ha autorizzato, per il 2018, la spesa di 2 milioni di euro. Recentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 573, della legge 145/2018) ha autorizzato la spesa di ulteriori 400 mila euro annui per l'esercizio a regime della Banca dati. Il regolamento, approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168, ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella banca dati nazionale prevedendone la disciplina, i contenuti informativi e i soggetti autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati. Una specifica norma è volta a prevedere l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge in esame.
La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5). I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).
L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale regolamento si provvede a: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione (di cui all'articolo 2, comma 2). L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio).
Andrea Pastore 18/03/2022 0
Regolamentiamo la tanatoprassi
Ci troviamo di fronte ad una società, caratterizzata da una evoluzione socio culturale e da mutamenti in termini di valori e di consuetudini ad essa collegati, il comparto delle Onoranze Funebri non rimane fuori da questo processo che influenza il culto della morte: prolungare la veglia, avere un lutto in un luogo confortevole e personale e non di poca importanza è la possibilità di godere del buon aspetto del caro defunto nel caso di incidenti e lesioni fisiche.
Molti sono gli operatori che credono fortemente nella propria professionalità e in un codice deontologico, ciò porta alla consapevolezza dell’esigenza di adeguarsi agli elevati standard delle Nazioni più evolute che vedono, nello sviluppo di nuove figure professionali, quali gli Esperti in tanatoprassi, una grande opportunità di crescita, sia in termini economici che culturali.
Non è affatto sciocco considerare la Tanatoprassi un importante bagaglio culturale del futuro pur affondando le proprie radici storiche in epoche lontane, lo spiega il fatto che sia un'arte già radicata in molti paesi civili:
nel Nordamerica, con oltre il 95% dei corpi trattati, seguito dalla Gran Bretagna con oltre l'80% nelle grandi città e la Francia con una percentuale superiore al 40%.
Possiamo citare anche il Belgio, la Spagna, il Venezuela e, ben presto, anche altri paesi dell'America Latina, nei paesi scandinavi la tanatoprassi viene praticata con una percentuale superiore al 70%, ma con un procedimento diverso, che comporta obbligatoriamente l'autopsia, in alcuni paesi africani, sono diffuse altre forme di conservazione su oltre il 90% della popolazione.
Per quanto riguarda il resto dell'Europa, cresce la richiesta di formazione di Tanatoprattori in Germania, Svizzera e, anche, nei paesi dell'Est.
Nel nostro Paese, il primo ponte in tale direzione è stato gettato agli inizi degli anni novanta in Lazio, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Campania, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige ecc. questo grazie a ASSOTAN (Associazione Italiana di Tanatoprassi), e I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi). Oggi la tanatoprassi è in attesa di una regolamentazione Statale.
La Tanatoprassi, presenta i suoi vantaggi anche nell'ambito della medicina legale, infatti fermando la decomposizione della salma, si fissano i tessuti e le lesioni come in una preparazione istologica, agevolando le indagini.
In conclusione, possiamo dire che la tanatoprassi risponde a diverse esigenze, infatti, se da un lato assolve il bisogno umano di onorare il proprio defunto, dall’altro soddisfa un livello igienico completo ed efficace per il periodo della veglia funebre che può protrarsi anche per più giorni.
Andrea Pastore 02/02/2022 0
Parliamo di Cremazione
In Italia la cremazione è comparsa per la prima volta nella Legge sanitaria del 1887; attualmente è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) e dalla Legge n. 130/2001.
Cosa è la cremazione e chi l’autorizza
Per cremazione si intende l’eliminazione di un cadavere mediante il fuoco. La pratica ha origini antichissime ed è seconda, per numero, solo alla inumazione. In Italia la cremazione è comparsa per la prima volta nella Legge sanitaria del 1887; attualmente è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) e dalla Legge n. 130/2001.
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso (vedi schema di Domanda di autorizzazione alla cremazione).
Chi può richiedere la cremazione di un cadavere
La cremazione può essere richiesta dallo stesso defunto attraverso una specifica volontà testamentaria, dal coniuge o dai parenti più prossimi. È fondamentale, in questi casi, la chiara manifestazione di volontà.
La legge prevede che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto (vedi schema di Manifestazione di volontà per la cremazione).
Un altro modo per manifestare la volontà di essere cremato è quello di aderire ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in questo caso sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell’associazione.
Quale documentazione serve per ottenere l’autorizzazione alla cremazione
In aggiunta alla documentazione descritta nel precedente paragrafo, è necessario produrre il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre anche il nulla-osta dell’Autorità giudiziaria.
La cremazione, così come la tumulazione, non è gratuita, salvo i casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse dei familiari. I costi variano a seconda dei regolamenti tariffari approvati dalle singole amministrazioni locali. Inoltre, la dichiarazione del coniuge o dei parenti va presentata in bollo (Euro 16,00). Una marca da bollo di pari importo andrà apposta sull’eventuale richiesta di trasporto e consegna delle ceneri.
La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria con all’esterno l’indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
Con il testamento il defunto può disporre di disperdere le sue ceneri; ciò può avvenire in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura (esempio in mare, lago, fiume, bosco) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diverse indicazioni del coordinatore sanitario.
La cremazione di un cittadino straniero
In applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato, nel caso di cittadini stranieri l’autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell’ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita. Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.
Ricapitolando:
è l'unica soluzione definitiva, cioè che non richiede ulteriori interventi in futuro. esclude problemi di tipo igienico-sanitario. costa di più rispetto all'inumazione (perché c'è da pagare la tariffa del forno crematorio e il trasporto) ma molto meno rispetto alla tumulazione.
Perché no alla cremazione?
A lungo la Chiesa cattolica ha osteggiato la pratica della cremazione perché ritenuta espressione antireligiosa, atto di negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione di corpi. Il veto è caduto nel 1963, ad opera di papa Paolo VI.
Cosa accade al corpo durante la cremazione?
In questo stato, i tessuti muscolari tendono a contrarsi. ... Dopo 20 minuti i tessuti molli come la pelle, gli organi, i muscoli e il grasso iniziano a sciogliersi facendo così apparire le ossa. Durante questa fase dal corpo possono uscire spruzzi di liquido.
Chi può assistere alla cremazione?
La maggior parte dei forni crematori consente ai parenti di seguire il carro funebre fino all'ingresso dell'edificio dove avverrà la cremazione, ma senza potervi assistere. ... È il personale addetto che si occupa di cremare il corpo, non ammettendovisitatori esterni.
Perche si sceglie la cremazione?
Si evita il processo biologico della decomposizione. Ragioni ambientali, civili, filosofiche o estetiche. Rifiuto del cimitero, dei riti e degli obblighi ad esso connessi, della superficie da essi occupata. Aspirazione a un ideale ritorno al “ciclo della natura”, attraverso la dispersione delle ceneri.
Andrea Pastore 08/01/2022 0
La vita del defunto in un QR Code
Cosa succede quando Internet, questa enorme bolla spaziale di memoria digitale, varca la soglia delle più antiche case del ricordo, i cimiteri?
Questa domanda dal sapore fantascientifico è già stata formulata qualche decina di anni fa, e da allora ha dato vita a numerose risposte: dal Sud-Est asiatico, alla Danimarca, al Regno Unito, fino alla culla delle startup, la Silicon Valley, le menti dei pionieri tecnologici si son messe all’opera e hanno sviluppato progetti interessanti .
La formula che sembra avere il maggior successo, finora, consiste nella creazione di un QR code, in forma di una tavoletta di porcellana (materiale adatto a resistere alle intemperie) 5×5, dai classici ghirigori bianconeri, che viene apposta accanto alla pietra tombale.
Il visitatore munito di uno smartphone, potrà leggere il codice e apprendere notizie e dettagli sulla vita del defunto, tramite link integrati avrà la possibilità di visualizzare numerose foto, accedere a documenti e persino visitare la pagina personale o il profilo facebook della persona scomparsa.
L’idea, la cui paternità è nella rete tuttora discussa, ha incontrato notevole (e inaspettato) apprezzamento da parte del pubblico, e ciò ha reso anche alcuni titolari di imprese funebri avventurosi e pronti a lasciarsi coinvolgere nel progetto. I cimiteri di Chester Pearce a Poole, nel sud dell’Inghilterra, e quello di Roskilde in Danimarca sono stati i primi a lanciare il servizio: previo pagamento di una somma oscillante tra i tre e i quattrocento euro, la famiglia potrà assicurare l’immortalità– perlomeno virtuale– del defunto attraverso l’applicazione di una targhetta QR accanto alla lapide classica.
L’iniziativa ha cominciato a diffondersi altrove, in Europa e negli Stati Uniti; perfino nella nostra ultra-tradizionalista Italia il progetto ha trovato i suoi sostenitori: l’azienda Mantoni di Senigallia già dallo scorso anno ha inserito la voce “memoriale digitale” nel suo listino prezzi.
Su un’intervista rilasciata al quotidiano locale, uno dei titolari commenta: “notoriamente le innovazioni in un settore fortemente tradizionalista e statico, come quello funebre, sono sempre viste con riserbo e un po’ di diffidenza, ma sono convinto che una novità di questo tipo possa essere apprezzata dal pubblico. Pertanto crediamo in questa idea e la nostra intenzione è quella di offrire ai nostri clienti un servizio avveniristico ed attuale nel pieno rispetto del rito funebre”.
In Germania il sistema di commemorazione digitale è sbarcato già da tempo: a Berlino i tre cimiteri ebrei offrono tale servizio dal 2012, mentre sono due le ditte di onoranze funebri (a Schöneberg e a Tempelhof) che hanno cominciato ad inserire tale opzione nel loro tariffario. Nonostante il grande numero di richieste, finora è stato applicato soltanto un QR commemorativo, nel cimitero di Eythstraße: tale rallentamento nell’esecuzione è dovuto al fatto che la responsabilità per la creazione del sito web e per la cura delle informazioni messe in rete non ricade sull’azienda di pompe funebri, bensì sui famigliari del defunto. Ciò rende naturalmente il passaggio dall’idea alla sua attuazione particolarmente lungo e delicato.
Ma il trend ha già messo radici. In tutto il territorio tedesco sono circa una dozzina i camposanti con opzione “commemorazione online”, e la tendenza sembra raccogliere sempre più interessati. Non mancano naturalmente i detrattori del progetto: al cimitero di Kölln è stato dato il veto all’applicazione delle targhette QR, in quanto il contenuto delle pagine online non sarebbe strettamente controllabile dalle autorità e potrebbe pertanto oltrepassare i limiti del regolamento cimiteriale.
Due professori tedeschi, Thorsten Benkel (Universität Passau) e Matthias Meitzler (Goethe Universität, Frankfurt am Main), stanno esplorando una particolare branca della sociologia, quella che loro chiamano “Thanato-sociologia”, incentrata sul tema della morte e del trapasso e su come questo si sviluppa nella società contemporanea.
Nel corso degli ultimi anni hanno visitato 686 cimiteri in tutto il territorio tedesco, e hanno attestato una tendenza sempre più marcata verso la digitalizzazione delle tombe. “Il lutto e il ricordo vengono potenziati attraverso il ricorso alle nuove tecnologie: il codice QR, ad esempio, rappresenta un luogo alternativo per queste pratiche. Gli sviluppi di tale processo non saranno rapidi ma si orienteranno decisamente verso un’integrazione sempre maggiore dei nuovi strumenti digitali nell’atto commemorativo”, sostengono Benkel e Meitzler.
Quali saranno le successive evoluzioni di questo capitolo di storia digitale, non è ancora certo; ma se questi ne sono i più recenti frutti, allora forse non sembra fuori luogo provare a cercare qualche indizio nei romanzi di Isaac Asimov e Philip K. Dick.
Andrea Pastore 13/10/2021 0
Gli animali hanno un concetto di "morte" e sperimentano il lutto?
Uno dei comportamenti più frequenti e utili per studiare il concetto di morte nelle varie specie è quello riscontrato in molte specie di primati dove le madri trasportano e curano il corpo senza vita dei loro infanti.
Questo comportamento risulta ambivalente: i comportamenti di queste madri sono ascrivibili ad un "lutto materno" oppure al contrario mostrano come le stesse non abbiano ben compreso l'irreversibilità della perdita di funzionalità dei loro infanti e dunque la loro morte?
In un recente studio alcuni ricercatori hanno esaminato una vasta mole di dati presenti in letteratura su circa 409 eventi di ICC (infant corpse carried by mothers) rappresentati trasversalmente in 50 specie di primati cercando di comprendere quali variabili influenzino questo comportamento e se lo steso possa essere effettivamente usato per stabilire la comprensione del concetto di morte in una data specie.
I risultati hanno mostrato come nelle specie in cui si è osservato tale comportamento, la probabilità di trasportare il cadavere era più bassa se le cause della morte dell'infante erano di origine traumatica, come ad esempio nel caso dell'infanticidio, rispetto al caso in cui fossero di origine naturale (malattie). Anche l'età della madre influiva su questa probabilità, infatti le giovani madre mostravano una probabilità maggiore nell'eseguire questo comportamento rispetto a madri più anziane.
Inoltre, al momento della morte tanto più era bassa l'età dell'infante tanto più si allungava la durata del trasporto del suo cadavere da parte della madre. Questo suggerisce come alla base di questa differenza ci sia la forte motivazione emotiva legata al legame madre-infante che risulta essere molto più forte nelle primissime fasi dell'ontogenesi degli infanti.
Questi risultati presi insieme ci indicano come nelle varie specie di primati in cui si è riscontrato questo comportamento sia la presenza e il grado del legame emotivo madre-infante, sia le diverse cause di morte dell'infante ne condizionano la sua frequenza e la sua durata.
Gli autori suggeriscono come in presenza di molti più segnali indicanti la "perdita di funzionalità" e "l'irreversibilità" a seguito della morte dell'infante come nel caso delle morti di origine traumatica e con l'avanzare dell'età delle madri, queste riescano ad imparare più facilmente che l'infante sia morto e di conseguenza evitano di trasportarlo; viceversa la motivazione a continuare a prendersi cura del cadavere sarebbe più forte nel caso in cui le cause della morte siano "ambigue" e l'età dell'infante sia bassa, data la presenza di una forte motivazione materna ad accudire l'infante nelle primissime fasi della sua vita.
Non si può comunque escludere che la probabilità di trasportare il cadavere dell'infante sia più bassa nel caso delle morti di origine traumatica a causa della presenza di un contesto socio-ambientale inibitorio in tal senso; le madri potrebbero non trasportare e abbandonare il corpo dei loro infanti a causa dello stress e della paura condizionata dagli eventi che hanno ad esempio portato all'infanticidio dei loro piccoli.
Insieme, questo gradiente legato al trasporto del cadavere degli infanti lascia ipotizzare come la presenza di un concetto minimo di morte possa essere presente nelle specie di primati in cui è stato osservato tale comportamento e come tale concetto affondi le radici all'interno di un'esperienza comparabile al lutto vissuta dalle madri in funzione del grado del legame emotivo madre-infante e delle cause della morte di quest'ultimo.
Gli umani sono stati a lungo considerati gli unici in grado di comprendere il concetto di morte ed eseguire alcuni riti funebri, come il lavaggio del corpo del defunto.
Questo atto è stato eseguito per millenni, in tutte le sue forme, sulla terra, sott'acqua, nell'aria, di notte o in pieno giorno.
Non si considera che un animale possa rattristarsi. Eppure, può comportarsi in modo molto simile a quello di un essere umano, specialmente tra le grandi scimmie, di fronte alla morte. Si può parlare di lutto o empatia, anche se queste caratteristiche sono considerate appannaggio dell’antropomorfismo.
Si può presumere che i compagni della vittima mostrino il dolore per una grande perdita in termini sociali, ma è impossibile valutare le emozioni causate da questa perdita. Le espressioni più sottili di emozione, le uniche in grado di rivelarci informazioni sull'impatto della perdita subita, sfuggono a tutte le osservazioni, neutralizzate da sentimenti più immediati come paura, rabbia, tristezza o persino gioia alcuni casi. Ma i congeneri della vittima raramente sono i testimoni immediati della morte, non trovandosi vicino al corpo.
L'espressione di empatia, lutto e dolore, così come altre manifestazioni generalmente associate alla perdita di un altro essere umano, sono di difficile accesso quando si è nel regno animale, poiché ci si può basare solo su comportamenti osservabili che rivelano informazioni parziali e limitate sulle emozioni vissute dall'animale.
Per essere in grado di condurre ricerche sulle reazioni degli animali alla morte, dobbiamo pensare ai casi in cui colpisce una determinata popolazione dal vivo, permettendo così un contatto immediato con il cadavere. Raramente conosciamo gli eventi che precedono la morte, nonché le relazioni sociali che uniscono la vittima ai sopravvissuti, che potrebbero fare luce sui sentimenti degli altri di fronte alla morte. Nei primati e nelle grandi scimmie possiamo distinguere diverse forme di morte: morte accidentale, morte di giovani o anche morte per malattia.
Che consapevolezza hanno gli animali della morte?
Se gli animali riescono a capire fino a un certo punto il passaggio dalla "vita" a quella "senza vita" di uno di loro, che dire della propria morte? Ne sono consapevoli?
I gorilla adottano diversi comportamenti simili a quelli osservati nell'uomo, inclusa una fase di lutto.
Per i ricercatori, la comprensione che gli animali hanno del passaggio dalla vita alla morte è spesso sottovalutata.
Si ritiene che molti fenomeni, come la capacità di ragionare, di usare strumenti o la consapevolezza della morte, differenzino l'uomo da altre specie. Ma la scienza ha dimostrato che questo confine è lungi dall'essere definito come si potrebbe pensare. Il modo in cui i gorilla rispondono all'agonia o alla morte di un compagno indica che la loro consapevolezza della morte è molto più sviluppata di quanto si possa immaginare.
Andrea Pastore 13/06/2021 0
La Tanatoprassi nei trasporti delle salme in Italia e all’estero
Il problema del trasporto sicuro delle salme sia che avvenga all'interno della stessa Regione o tra luoghi diversi, per esempio da una regione ad un’altra, o da uno Stato ad un altro è oggetto di particolare attenzione perché se non eseguito correttamente può comportare notevoli disagi e rischi per gli operatori e per tutti gli addetti al trasporto.
Per i trasporti internazionali delle salme diversi Consolati e sempre piu compagnie aeree pretendono che tutti i trasporti di cadaveri devono garantire la massima garanzia sotto il profilo igienico sanitario e richiedono che venga eseguita una cura di conservazione sull’intero corpo del defunto, il tutto dovrà essere accompagnato dai relativi documenti che vanno riposti in una busta impermeabile di plastica che va collocata all'interno del sacco che avvolge la cassa.
Oggi l’unico trattamento conservativo, specificamente contemplato dall’attuale Regolamento di polizia mortuaria è l’iniezione nell’addome del cadavere di 500 c.c. di formalina, ma in prospettiva dell’attesa riforma che introdurrà, anche in Italia, nuovi interventi di conservazione come la tanatoprassi che già oggi viene praticata ottenendo regolari autorizzazioni dalle Autorità Sanitarie Territoriali dai tanatoprattori dell’I.N.I.T. Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi in tutto il territorio nazionale si stanno garantendo trasporti nazionale ed internazionali nel totale rispetto delle norme igienico sanitarie.
Riguardo la formalina un vasto fronte, composto da esperti ed addetti ai lavori, si mostra apertamente contro l’uso della formaldeide per i trattamenti conservativi disposti dai regolamenti sanitari, soprattutto riguardo la salvaguardia degli operatori che si occupano della conservazione ma anche gli addetti al trasporto delle salme.
Guardiamo la normativa in questione, prima affrontare l’argomento in questione.
L’art. 32 del vigente regolamento di polizia mortuaria prescrive alcuni comportamenti igienici, da osservarsi nel trasporto dei cadaveri.
Nei mesi primaverili o estivi, infatti, sino ai primi giorni dell’autunno, quando il rischio di giornate calde è ancora presente, per le salme destinate al trasporto da comune ad altro comune, oppure in partenza verso l’estero o, ancora, provenienti da un paese straniero, le norme nazionali di polizia mortuaria impongono di praticare sul cadavere l’iniezione antiputrefattiva , che altro non è che l’introduzione nelle cavità addominali di 500 c.c. di formalina, dopo che sia trascorso il periodo d’osservazione e non vi sia più dubbio alcuno sull’accertamento di morte effettiva (Art. 8 DPR n. 285/1990).
Tale trattamento antiputrefattivo sarà eseguito anche in caso la destinazione finale del feretro sia raggiunta dopo 24 ore di tempo, oppure quando siano già trascorse 48 ore dal decesso, prima del trasferimento dello stesso nel cimitero.
E’utile far notare che l’iniezione antiputrefattiva iniettata solo nell’addome agisce solo in quella parte e tutto il resto del corpo prosegue la sua fisiologica decomposizione. Da notare che nel regolamento: l’articolo 30, dedicato interamente alle modalità in cui il trasporto funebre debba esser svolto precisa, come la doppia cassa (cofano di legno con vasca zincata, chiusa con saldatura a tenuta stagna per il trasporto da comune a comune sia da ritenersi obbligatoria solo per i tragitti che superino i 100 Kilometri.
Nell’ipotesi di un trasporto funebre che si svolga, in un giorno di caldo estivo, verso una meta, distante meno di 100 kilometri, il rivestimento zincato della cassa non sarebbe dunque necessario ed i gas della decomposizione, accellerata dalle alte temperature, verrebbero contrastati solo dall’azione di una cura di conservazione dell’intero corpo ossia una cura di tanatoprassi..
Chiediamoci quale potrebbe esser la conseguenza se le cure di conservazione delle salme non venissero praticate.
Una regola assai conosciuta in ambito medico-legale istituisce una precisa relazione tra ambiente esterno e processi degenerativi della materia organica.
Secondo quest’equazione l’esposizione di un cadavere agli agenti atmosferici, in una sola ora d’estate, corrisponde all’abbandono dello stesso all’aggressione ossidativa dell’aria e dei suoi batteri nell’arco di un’intera settimana in inverno.
Non è quindi sbagliato immaginare che, nel tempo necessario a percorrere i 100 Km scarsi fissati dalla legge, potrebbe già essere iniziata la fase della decomposizione cadaverica enfisematosa, con la conseguente produzione di una notevole quantità di gas e liquidi.
Quando venisse a mancare la cura di tanatoprassi nei trasporti oltre i 100 km i processi putrefattivi potrebbero soprattutto d’estate compromettere la ermeticità, che la lamiera zincata, per definizione impermeabile a liquidi e gas, potrebbe garantire, i nauseabondi composti liquidi e gas, sprigionati dal cadavere, sarebbero completamente liberi di fuoriuscire dalla cassa e diffondersi nell’ambiente circostante con grave pregiudizio per l’incolumità stessa degli addetti ai lavori e per i dolenti.
Sulla base di queste informazioni, da più parti nel mondo sanitario, si auspica il divieto di praticare l’iniezione antiputrefattiva classica, proprio perché le cure di tanatoprassi, sarebbero in grado di risolvere il problema e arrestare per diverso tempo i processi putrefattivi della salma, assicurando condizioni di massima igiene durante il trasporto della salma , la veglia funebre e la celebrazione delle esequie.
Riguardo all’uso del prodotto da utilizzare la formalina è ormai bandita da molti paesi nel mondo per la sua tossicità e pericolosità sia per gli operatori che per le famiglie e l’ambiente. In tutti i trattamenti rivolti alla conservazione della salma oggi gli operatori del settore cercano nuovi prodotti per sostituire la formalina e lavorare senza rischi per la salute.
Oggi in Italia grazie al brevetto Europeo Fluytan (www.fluytan.it) un affidabile fluido di conservazione, gli operatori del settore riescono a garantire conservazioni delle salme per i trasporti internazionali anche per oltre 60 giorni. Sono numerose le testimonianze di interventi eseguiti con il Fluytan con risultati a dir poco fenomenali. Eppure nei paesi anglosassoni ed anche in Francia, dove risiedono le più prestigiose scuole di tanatoprassi, gli addetti ai lavori di questa disciplina continuano a consigliare l’uso di una soluzione, anche se molto annacquata, di formalina da iniettare nei vasi sanguigni dei cadaveri .
In occasione di trasporto salma internazionale la cura di tanatoprassi potrebbe esser ingiunta, in quanto diversi stati (il Canada, Australia, Inghilterra, e altri) per accogliere il rimpatrio di un cadavere pretendono che lo stesso sia stato sottoposto ad attenti trattamenti conservativi.
Proviamo ad immaginare un’ipotesi molto realistica..
Nel mese di luglio, con temperature oltre i 30 gradi centigradi, un’impresa è incaricata di un trasporto funebre di notevole distanza, anche se rimane, in ogni caso, entro i confini nazionali.
Se sulla salma non viene eseguita una corretta cura di tanatoprassi o, per motivi ideologici, o semplicemente economici, la famiglia non la richiede, gli addetti al trasporto dovranno rassegnarsi alla poco piacevole idea di viaggiare magari per un’intera giornata, in compagnia di un feretro, già, dopo poche ore dal suo confezionamento, fradicio di liquami e rigonfio di maleodoranti vapori cadaverici se il viaggio e su terra. Al contrario se il viaggio e via aereo sorgono molti dubbi sul fatto che quella salma sia accettata a bordo.
Si deve poi valutare il rischio, sempre presente, nonostante l’azione della valvola depuratrice, di un’improvvisa rottura della lamiera zincata con relativa perdita di liquidi organici fuori della vasca metallica cosa che accade molto frequentemente nel periodo estivo.
Inoltre se lo zinco è a diretto contato con la salma e non sono stati applicati materassini assorbenti o polveri super-assorbenti occorrono anche reggette oppure, in alternativa, altro sistema idoneo a neutralizzare i gas e i liquidi causati dalla decomposizione.
Con la pratica della tanatoprassi i trasporti nazionali e internazionali delle salme sono garantiti sotto ogni profilo igienico sanitario eliminando tutti i processi di decomposizione per più settimane.
Andrea Pastore 17/09/2020 0
Bentornato! Riparte oggi «TanMagazine»
Festeggiamo l'avvio della sedicesima edizione del progetto TanMagazine con un bellissimo articolo di Andrea Fantozzi, direttore dell’I.N.I.T., nonché autore del libro di formazione per il tanatoprattore, presto in pubblicazione.
«TanMagazine» riparte:
il bruco è diventato farfalla.
ARRIVA IL NUOVO TANMAGAZINE
TanMagazine tanatoprassi & Informazione per le Case Funerarie
Cari amici e lettori, «TanMagazine» riparte finalmente, dopo le iniziali difficoltà riscontrate dal nostro progetto editoriale relativamente alla versione cartacea, nella quale purtroppo il sistema distributivo si è rivelato inadeguato al fine di consentire la necessaria sostenibilità per una nuova rivista di nicchia di un piccolo editore.
Sono economie, queste, che non permettono alle nuove iniziative di decollare: si pensi al fatto che, ad esempio, per raggiungere tutte le ASL e le imprese funebri italiane, sarebbe necessario stampare oltre 10 mila copie, con tutti i costi fissi – stampa, distribuzione e resi – che ciò comporterebbe.
Tuttavia, convinti della qualità del nostro prodotto e sicuri della necessità di diffonderne i contenuti, in linea con la nuova prospettiva funeraria italiana, - che via via si sta delineando - , non ci siamo certamente arresi e, dopo un lungo periodo di lavoro e di impegno, abbiamo rivisto e ripensato completamente - insieme agli amici di I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi) e di Assotan (Associazione Italiana Tanatoprassi) - la rivista, prevedendo un formato digitale interattivo e una distribuzione gratuita, attraverso una vasta rete di contatti sul Web.
Essa infatti ci permetterà di raggiungere tutte le ASL (Aziende Sanitarie Locali) e tutte le Case Funerarie e le tradizionali imprese funebri, per mezzo di una aggiornata e interessante newsletter; inoltre il nostro sito e i nostri social networks saranno a disposizione di tutta la cittadinanza e ciò permetterà una capillare informazione, per coloro che desiderano saperne di più sul tema della tanatoprassi. Non solo, in «TanMagazine» si parlerà anche di case funerarie e tratteremo ovviamente anche la legislazione del settore.
E' da sottolineare che il passaggio dal cartaceo al digitale non è sicuramente stato facile, in quanto si è resa necessaria una cessione della testata dalla precedente editrice F.M. di Maurizia Fantozzi, - che pur ringraziando per la fiducia iniziale, non si è purtroppo, successivamente, mostrata interessata a questa nuova sfida sul Web - , alla ASSOTAN e all’ I.N.I.T. - le quali, invece, hanno fortemente creduto nell’ enorme potenzialità di questa conversione.
Inoltre, abbiamo dovuto far fronte ad un lungo iter burocratico, per la concessione delle autorizzazioni necessarie, nonché ad un importante adeguamento tecnico della rivista al nuovo formato digitale interattivo.
Dopo lunghi mesi, siamo adesso finalmente pronti a ripartire, con un rinnovato entusiasmo e con una grande fiducia nel nostro nuovo progetto, certi delle grandi potenzialità e colmi di ottome aspettative.
Eccovi dunque il sedicesimo numero della rivista « TANMAGAZINE”, la quale, come abbiamo finora ampiamente spiegato, uscirà da ora in poi nel nuovo formato digitale interattivo, sempre con cadenza bimestrale.
Scusandoci dunque per la lunga assenza, siamo convinti che apprezzerete la qualità di questo nuovo progetto editoriale. Un grazie di cuore, infine, a tutti coloro (giornalisti, sponsor, reti associative, grafici, informatici…) i quali non hanno mai smesso di crederci e hanno reso possibile - stando sempre al nostro fianco - ripartire insieme.