15 articoli dell'autore Andrea Pastore
Andrea Pastore 13/10/2024 0
Il Regolamento di Polizia Mortuaria: un quadro in evoluzione
Il Regolamento di Polizia Mortuaria, introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, rappresenta un punto di riferimento fondamentale nell'ambito della gestione dei defunti in Italia. Questo complesso di norme, costantemente aggiornato in base alle evoluzioni sociali, sanitarie e tecnologiche, definisce le procedure da seguire in caso di decesso, dalla constatazione medica alla sepoltura, passando per il trasporto e la conservazione delle salme.
L'importanza di un quadro normativo aggiornato
Il settore funerario è profondamente legato alle tradizioni culturali e religiose di un paese, ma allo stesso tempo è soggetto a rapidi cambiamenti. L'allungamento della vita media, l'evoluzione delle pratiche mediche, l'emergenza sanitaria globale e le nuove esigenze della società civile richiedono un continuo adeguamento del Regolamento di Polizia Mortuaria.
Quali potrebbero essere i prossimi aggiornamenti?
Sulla base delle tendenze attuali e delle sfide future, è possibile ipotizzare alcune possibili evoluzioni del Regolamento:
- Digitalizzazione dei processi: L'introduzione di strumenti digitali per la gestione delle pratiche funerarie potrebbe semplificare le procedure, ridurre i tempi e garantire una maggiore trasparenza. Si potrebbe pensare a un'anagrafe dei defunti digitalizzata, alla dematerializzazione dei certificati e alla possibilità di effettuare alcune operazioni online.
- Valorizzazione della volontà anticipata: Sempre più persone desiderano esprimere le proprie volontà in merito alle proprie esequie. Una revisione del regolamento potrebbe prevedere una maggiore tutela della volontà anticipata, facilitando la sua espressione e garantendone il rispetto.
- Sostenibilità ambientale: Il tema della sostenibilità ambientale sta diventando sempre più centrale in tutti i settori. Anche il settore funerario potrebbe essere interessato da un processo di ecologizzazione, con l'incentivazione di pratiche più rispettose dell'ambiente, come la cremazione o la sepoltura naturale.
- Tutela dei diritti dei familiari: Il decesso di un congiunto rappresenta un momento molto delicato per i familiari. Il regolamento potrebbe essere aggiornato per garantire una maggiore assistenza e tutela dei loro diritti, sia dal punto di vista emotivo che pratico.
Conclusioni
Il Regolamento di Polizia Mortuaria è uno strumento dinamico, che si adatta ai cambiamenti della società. I prossimi anni potrebbero portare a significative novità in questo ambito, con l'obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente, trasparente e rispettoso delle esigenze di tutti.
Andrea Pastore 17/02/2024 0
Collezionisti e studiosi: Le follie per le reliquie della storia
Nel vasto panorama della storia, alcuni oggetti atipici e macabri diventano oggetto di desiderio per una particolare categoria di individui: collezionisti e studiosi. Il fenomeno delle reliquie storiche, in particolare i resti di persone celebri, ha attraversato i secoli, coinvolgendo personaggi come Napoleone, Lenin, Stalin e altri illustri defunti. Queste reliquie, da alcuni considerate preziose testimonianze del passato, diventano spesso oggetto di controversia e dibattito.
Uno degli esempi più discussi è il pene di Napoleone, attualmente custodito in una collezione privata a New York. Il percorso di questo "reperto" ha attraversato continenti e case d'aste, suscitando indignazione tra coloro che ritengono la sua conservazione un atto di cattivo gusto. La storia di questa particolare reliquia è stata trasformata in un romanzo, "Peter Doyle" di John Vernon, mentre molti americani chiedono la sua restituzione alla Francia. L'amputazione del membro imperiale avvenne durante l'autopsia di Napoleone nel maggio del 1821, motivata più dalla vendetta personale del medico corso che lo curava che da un rispetto reverenziale per il defunto.
Ma il desiderio di possedere frammenti dei grandi personaggi della storia non si limita al periodo napoleonico. La Napoleonic Society of America ha recentemente messo all'asta una ciocca dei capelli di Napoleone, un altro pezzo controverso di questa collezione di reliquie.
Le autopsie diventano un momento magico per i cacciatori di tesori macabri. Nel caso di Einstein, oltre agli occhi, il suo cervello fu trafugato durante l'autopsia. Thomas Harvey, il protagonista di questo colpo, risiede nel Kansas e talvolta regala microspicci di cervello a scienziati desiderosi di esplorare i segreti della mente del celebre scienziato.
Anche Lenin e Stalin non sfuggono a questa strana forma di venerazione post mortem. I loro cervelli sono stati asportati e studiati per cercare prove della loro straordinarietà. Nel caso di Lenin, la storia narra di uno scambio di cervelli orchestrato dallo stesso Stalin per nascondere le malattie del fondatore dell'URSS.
La febbre collezionistica arriva persino a coinvolgere il genio musicale di Mozart. Un teschio attribuito al compositore è stato ritrovato a Mosca, avvolto in un giornale datato 1896 con la scritta "Mozart" in caratteri latini. Sebbene siano sorti dubbi sull'autenticità, il mistero attorno a queste reliquie persiste.
In diverse parti del mondo, si conservano frammenti di personalità storiche come Lucrezia Borgia, i capelli di cui sono custoditi negli oscuri sotterranei dell'arcivescovado di Milano. Questi oggetti diventano oggetto di desiderio, suscitando emozioni contrastanti tra chi li osserva.
In conclusione, la passione per le reliquie della storia continua a ispirare collezionisti e studiosi, creando un curioso connubio tra il macabro e l'ammirazione per la grandezza del passato.
Andrea Pastore 13/01/2024 0
L'Espansione delle Attività Funebri nel Mondo del Private Equity: Un Nuovo Capitolo nel Settore Funerario
*Il mercato delle attività funerarie, spesso sottovalutato e misconosciuto, sta attirando l'attenzione di investitori private equity in tutto il mondo. L'evoluzione delle tendenze culturali, demografiche e l'aumento della domanda di servizi di qualità stanno facendo emergere il settore come un campo di investimento attraente. Questo articolo esplora l'espansione delle attività funerarie attraverso l'occhio degli investitori private equity e le implicazioni di questa tendenza.*
**Il Contesto del Mercato:**
Negli ultimi anni, l'industria funeraria ha sperimentato una serie di cambiamenti significativi. La crescente nascita delle Case funerarie, la sempre piu accettazione delle cremazioni, i cambiamenti nelle preferenze culturali e una maggiore attenzione alla personalizzazione dei servizi funebri stanno ridefinendo il panorama del settore. Questi fattori stanno aprendo opportunità di investimento per gli operatori del private equity che cercano settori resilienti e in crescita.
**Dati di Mercato:**
A livello globale, il settore delle attività funerarie genera miliardi di euro di entrate ogni anno. La domanda di servizi funerari rimane costante, con un aumento significativo delle richieste di servizi personalizzati e soluzioni innovative. Investire in questo settore può essere redditizio, considerando la sua natura resiliente e la crescente richiesta di qualità e professionalità.
**Fattori Trainanti dell'Interesse Private Equity:**
1. **Stabilità del Settore:** Il settore funerario è noto per essere resistente alle fluttuazioni economiche. Indipendentemente dalle condizioni economiche generali, la domanda di servizi funerari rimane costante, rendendo questo settore attraente per gli investitori alla ricerca di stabilità.
2. **Crescente Domanda di Innovazione:** Con una clientela più informatizzata e orientata alla personalizzazione, c'è una crescente domanda di innovazione nel settore funerario. Gli investitori private equity possono sfruttare questa opportunità per introdurre tecnologie avanzate, servizi personalizzati e soluzioni digitali.
3. **Globalizzazione dell'Industria:** La tendenza all'espansione globale delle attività private equity sta raggiungendo anche il settore funerario. Le aziende stanno cercando di espandersi oltre i confini nazionali, creando opportunità di investimento per fondi che possono facilitare questa crescita.
**Casi di Successo:**
Uno dei casi più recenti che riflette questa tendenza è la fusione tra Altair e Funecap Groupe, che ha dato vita al più grande gruppo paneuropeo dei servizi funerari. Questa operazione dimostra l'interesse crescente degli investitori nel consolidare e espandere le attività nel settore.
**Sfide e Opportunità:**
Mentre l'interesse degli investitori private equity nel settore funerario è in aumento, ci sono anche sfide da considerare. La gestione sensibile delle questioni culturali e la necessità di mantenere un approccio etico nei confronti dei servizi offerti sono fattori critici.
**Conclusioni:**
L'espansione delle attività funerarie nel settore private equity indica una crescente consapevolezza delle opportunità di investimento in settori tradizionali ma in evoluzione. Gli investitori che sono disposti a navigare in un territorio spesso ignorato possono trovare nel settore funerario un'occasione unica di crescita e successo finanziario, mantenendo al contempo un impegno etico nei confronti delle comunità servite. Con una domanda costante e la ricerca di servizi innovativi, il settore funerario potrebbe essere destinato a diventare una delle prossime frontiere per gli investitori private equity.
Andrea Pastore 04/12/2023 0
Il Kit Fluytan che ti permette di eseguire la cura di base da solo!!
Fluytan srl lancia il Kit per il recupero della decomposizione della salma, una soluzione innovativa per la cura di base e la breve conservazione della salma. Questo kit è progettato con l'obiettivo di garantire un trattamento rispettoso e adeguato dei cari defunti, offrendo contemporaneamente un metodo efficace e discreto per la preparazione della salma senza dover avere autorizzazioni per eseguirlo.
- Introduzione al Kit Fluytan
Il Kit Fluytan rappresenta un passo avanti nell'ambito della cura e della eliminazione della decomposizione dei defunti. È stato sviluppato con cura e attenzione per fornire un processo semplice ma efficace, garantendo nel contempo un aspetto naturale e dignitoso della salma.
- Componenti e Utilizzo
Questo kit comprende una serie di strumenti e prodotti specializzati che consentono una preparazione e preservazione della salma utilizzando il Fluytan topic sul corpo applicandolo con una spugna/guanto o con un nebulizzatore su tutto il corpo. Include sostanze di conservazione delicate e sicure per preservare la salma, rispettando le normative e le buone pratiche in materia di igiene e sicurezza.
- Benefici del Kit Fluytan
- Eliminazione della decomposizione efficace: Il Fluytan offre una preservazione temporanea della salma, consentendo ai familiari di avere una veglia e il funerale senza preoccupazioni e in un ambiente rispettoso.
- Facilità d'uso: Progettato per essere intuitivo e semplice da utilizzare, il kit offre istruzioni chiare per un'applicazione senza problemi.
- Rispetto e dignità: Garantisce un trattamento rispettoso del defunto, mantenendo un aspetto naturale durante il periodo della veglia.
- Conclusioni
Il Kit Fluytan si presenta come un alleato prezioso per gli operatori nel settore funerario, offrendo un metodo affidabile e discreto per la cura e la preservazione temporanea della salma.
Per ulteriori informazioni o per scoprire come il Kit Fluytan può essere un valido supporto durante questi momenti, vi invitiamo a contattare i nostri rappresentanti dedicati al numero 392.18.18.118 o mail info@italtan.com
Andrea Pastore 24/09/2023 0
Produttori di zinco sconfitti dal via libera alle bare in polipropilene di una ditta friulana
PORDENONE - Nel mondo dei produttori di bare e accessori funebri anche l’utilizzo di un nuovo materiale può portare scompiglio e stravolgere un business che non conosce crisi. L’ingresso nel mercato dei cofani di polipropilene prodotti dalla KB-Plast srl di San Giorgio di Nogaro, dove c’è la sede produttiva della Karton Spa di Sacile, ha innescato una battaglia legale portata avanti nel nome del “federalismo amministrativo” da Bragagnolo Renzo Srl, C.F.Z. Srl, Zinco Cofani Srl, Zincof Srl, Zinco Meridionale Srl, Zinco Puglia Srl e Gruppo Sicilzinco Srl, società che hanno sede in Sicilia, Puglia, Veneto e Lombardia. L’indice era puntato contro il decreto dell’Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale in cui si autorizza KB-Plast a produrre e commercializzare in ambito nazionale casse in polipropilene al posto dei feretri in zinco per la tumulazione con trasporto di salme a una distanza inferiore ai 100 chilometri, quindi anche in Veneto.
Il confronto aveva già dato ragione alla ditta friulana davanti al Tar del Fvg. A togliere ogni altro dubbio ci ha pensato il Consiglio di Stato mettendo una pietra tombale sulla questione e dando il via libera ai nuovi cofani nel momento in cui i rincari dei prezzi si fanno sentire anche nel settore, soprattutto per quanto riguarda lo zinco, metallo che ha fatto oscillare i costi per il “caro estinto” tra i 100 e 150 euro.
CASO PILOTA
La sentenza potrebbe aprire nuovi fronti in altre regioni italiane. Finora il problema si è posto soltanto in Friuli Venezia Giulia, nonostante l’impiego di polipropilene al posto dello zinco, sia stato autorizzato dal ministero della Salute già nel 2007. Nessuno ha mai impugnato il provvedimento perché nessuno aveva mai chiesto alla propria Regione di competenza l’autorizzazione a produrre con materiali alternativi. E così Assocofani si è mossa soltanto quando la Regione Fvg ha delegato all’Asufc la valutazione della richiesta della KB-Plast. «Il Consiglio di Stato - spiega l’avvocato Pio Rinaldi - è entrato nel merito della questione confermando la legittimità dell’autorizzazione. È inoppugnabile».
LIBERA CONCORRENZA
Ai ricorrenti i giudici ricordando che se dovessero trovarsi a operare in un mercato totalmente liberalizzato, non potrebbero opporsi a nuovi soggetti che «propongano di operare in modo concorrenziale grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie in grado di consentire loro, anche in ipotesi, di sottrarre quote di utenza alle imprese già presenti». È anche vero che in questo caso il mercato deve rispettare regole di sanità pubblica. Il Tar aveva scisso interesse pubblico e aspetti concorrenziale. Un «errore logico» secondo il Consiglio di Stato, perché «i due profili vanno esaminati congiuntamente, tenuto conto che le società appellanti hanno l’interesse qualificato degli operatori economici che agiscono in un mercato regolamentato a opporsi agli atti amministrativi con cui è consentito, a loro dire illegittimamente, a soggetti terzi l’ingresso nel mercato medesimo, a tutela proprio della regolarità della concorrenza e non in funzione anticoncorrenziale». L’errata ricostruzione del quadro normativo, dove si evidenzia che la Regione Fvg ha violato le prerogative statali in materia di sanità pubblica trasferendo le funzioni di accertamento alle Aziende sanitarie, ha dato ragione alla KB-Plast, che si è mossa correttamente e potrà continuare a produrre i suoi cofani per trasportare salme nell’arco di 100 chilometri.
(da il Gazzettino.it)
Andrea Pastore 16/01/2023 0
Riconoscimento giuridico della Tanatoprassi a che punto siamo?
Eppur qualcosa si muove. Nel corso della scorsa legislatura, la Commissione permanente Igiene e Sanità ha esaminato congiuntamente tre diversi Disegni di Legge concernenti i servizi funebri adottando, durante l’ Iter, un testo unificato. Nello scorso 18 dicembre,si è arrivati alla presentazione del Fascicolo Iter DDL S. 963, Disciplina delle attività funerarie, nel tentativo di definire una normativa puntuale e cogente. Esaminiamo nel dettaglio le novità, anche per il tema “Tanatoprassi”.
Da tempo, ed è un dato di fatto, il settore funerario è in profonda crisi e necessita di un radicale cambiamento.
Abbiamo spesso fatto notare quanto sia decisamente necessario garantire un' organica sistemazione alla materia del settore funerario, i cui servizi intervengono nei momenti più dolorosi e difficili della vita e devono essere garantiti come efficienti, trasparenti ed adeguati all'evolversi della odierna società.
Il primo problema riguarda sicuramente il quadro normativo, caratterizzato non solo da norme statali superate e inadeguate (Testo Unico, decisamente vetusto; regolamento di polizia mortuaria del 1990 e legge statale, datata 2001, recante le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ma anche da norme regionali e provvedimenti comunali spesso difformi tra loro.
L’ esigenza di armonizzazione è quanto mai un’ impellente necessità, a livello sia nazionale che regionale: bisogna uniformare la legislazione frammentaria, relativa alle norme fondamentali circa il settore funerario, semplificare e riorganizzare.
Anche se va detto che tali condizioni, sicuramente hanno portato, nel tempo, alla nascita di alcuni complessi ed articolati Disegni di Legge ( ad esempio il FOSCOLO che è ancora in corso di Esame in Commissione alla Camera), ad oggi dobbiamo però attestare ancora il “niente di fatto”.
Esiste fortemente non soltanto la necessità di definire in modo chiaro le competenze spettanti ai vari soggettie di determinare un quadro normativo omogeneo valido su tutto il territorio nazionale, ma anche quella di stabilire un sistema di controlli le cui finalità principali devono essere trasparenza, legalità ed efficienza, decisamente mancanti negli ultimi anni, nei quali è proliferato, invece, il malcostume incontrollato.
Una vera e propria piaga. Un crescendo di reati, abusi diffusi, compravendita di informazioni sui decessi nelle strutture sanitarie e varie illegalità, ai danni del defunto e dei parenti, da parte degli operatori sanitari o delle imprese funebri.
Tantissimi poi i casi di gestione funeraria da parte di associazioni criminali e infiltrazioni mafiose nel settore, per non parlare dell’evasione fiscale e della progressiva difficoltà finanziaria di alcuni particolari comuni a gestire i servizi funebri.
Infine, il terzo ma non ultimo problema del settore funebre: il riconoscimento giuridico dell’ attività della Tanatoprassi, per il quale ci battiamo da anni!
La Tanatoprassi è, oggi più che mai, una disciplina che ha estrema necessità di un riconoscimento, non solo perché si configura come necessaria attività, in una società odierna, dal punto di vista sociale, sanitario e civile, per la ridefinizione del rito funebre e per dargli la dignità che merita, ma anche, dal lato pratico, perché c’è l’ esigenza che l’operatore sia autorizzato in maniera formale da un' autorità sanitaria e da istituzioni che ne riconoscano, definitivamente, la legittimità.
La Tanatoprassi, insomma, è un’attività che deve essere svolta secondo le dovute autorizzazioni e previsioni normative, garantendo i necessari requisiti di professionalità e di affidabilità per la disciplina, nel pieno rispetto degli standard sanitari, attraverso metodologie e strumenti innovativi. Un’ attività svolta da operatori professionali preparati, competenti sulla quale sono impellenti i necessari controlli.
Eppure, in questo contesto, qualcosa, recentemente, si muove.
Nel corso della scorsa legislatura, infatti, la Commissione permanente Igiene e Sanità ha esaminato congiuntamente tre diversi Disegni di Legge concernenti i servizi funebri adottando, durante l’ Iter, un testo unificato, risultato di un accurato lavoro di sintesi. Nello scorso 18 dicembre, quindi, si è arrivati alla presentazione del Fascicolo Iter DDL S. 963, Disciplina delle attività funerarie, nel tentativo di definire una normativa puntuale e cogente.
Un nuovo sistema di regole strutturale che possa definire, finalmente, una riforma organica e complessa del settore, anche in considerazione del fatto che, pur essendo un dato di fatto che i servizi necroscopici e cimiteriali rientrino tra le funzioni fondamentali dei comuni, la confusione che regna in questo settore è decisamente tanta.
Esaminiamone velocemente i punti.
• Per quanto ci riguarda più da vicino, il Disegno di Legge definisce le sale del commiato, precisa i requisiti minimi strutturali per le Case Funerarie (di cui è vietata la presenza nelle strutture sanitarie di quelle gestite da imprese funebri), e punto fondamentale, introduce formalmente nell'ordinamento mortuario italiano la possibilità di effettuare la pratica della Tanatoprassi, intesa appunto come tutto quell’ insieme di tecniche sul corpo del defunto che ne consentono una esposizione più dignitosa, in termini sia di igiene che di presentabilità. Con l’ entrata in vigore della legge e previa definizione dei requisiti minimi per la disciplina, si autorizza quindi e definitivamente l’ operato dei Tanatoprattori.
Ma le tematiche toccate sono davvero tante, e a 360 gradi.
• Il Disegno di Legge punta a definire, una volta per tutte e con chiarezza, i compiti e le funzioni degli enti locali, delle aziende sanitarie locali (ASL), delle regioni e dello Stato, demandando ad appositi regolamenti le disposizioni attuative della legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale, al fine di garantire un omogeneo esercizio delle attività e superare l'attuale frammentazione delle disposizioni regionali e locali.
• Viene stabilito che le attività funebri sono attività economiche da svolgere secondo liberi principi di concorrenza nel mercato, ma sempre nel pieno rispetto della dignità e del diritto di ogni individuo di scegliere liberamente circa la propria persona: ideali e valori, questi, che rappresentano il cardine del documento.
• Per operare, l'impresa funebre deve possedere una sede adeguata, il titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, la previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa e la disponibilità di un numero di dipendenti idoneo, con specifici requisiti qualitativi e di competenza professionale. Inoltre, i centri di servizio funebre possono operare a supporto delle imprese funebri, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi.
• Il Disegno di Legge introduce poi una sorta di transitorietà, per cui i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie possano continuare ad esercitare le stesse attività fino al termine massimo di due anni dalla medesima data.
• In materia di trasporto funebre, invece, sono definiti in modo più puntale gli adempimenti, conferendo poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta dopo il decesso.
Parliamo quindi di principi importanti, come equità e rispetto della dignità dei defunti e delle loro famiglie. E ancora, trasparenza, legalità, controllo.
• Dal divieto di pubblicità e di procacciamento di funerali all'interno di strutture sanitarie, obitori, locali di osservazione delle salme, cimiteri fino al tema dei costi, che devono essere definiti secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere in preventivo e fatturazione.
• Dalla necessità delle attività di vigilanza e di controllo sui servizi funebri, da parte di comuni e ASL, alle sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni.
• Dal piano regolatore cimiteriale territoriale, che deve essere adottato da città metropolitane e enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio; alla definizione delle modalità di affidamento del servizio di illuminazione votiva, di competenza dei comuni, le cui concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, debbano cessare alla data di scadenza indicata nel contratto senza possibilità di proroga.
• Dall’ introduzione di forme assicurative in ambito funebre e cimiteriale per permettere alle famiglie di scegliere indipendentemente dalle urgenze e dai condizionamenti che scaturiscono nell'immediatezza della perdita, all’ opportunità per i soggetti stipulanti di poter decidere anticipatamente alla propria morte circa esequie e mantenimento della sepoltura.
• Infine, dal punto di vista del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali, incoerenza con altri stati UE, il Disegno di Legge introduce diverse novità: supera l'attuale esenzione per alcuni servizi, che vengono assoggettati ad IVA ad aliquota ridotta; eleva la soglia di deducibilità delle spese ricomprendendo anche le opere edili e lapidee cimiteriali, nonché la relativa accessoristica funebre; prevede particolari agevolazioni fiscali per facilitare la diffusione della previdenza funebre e cimiteriale; incentiva in fine le spese di mantenimento e di recupero dei sepolcri e delle tombe antiche, che rappresentano certamente un patrimonio artistico e storico, oggi in una situazione di quasi totale abbandono.
In conclusione, noi di Tanmagazine attendiamo gli sviluppi dell’ Iter con trepidante attesa, sicuri che l’ ordinamento funebre possa definitivamente avere la disciplina che merita e che la Tanatoprassi venga formalmente riconosciuta dall’ ordinamento mortuario del nostro paese!
Andrea Pastore 08/05/2022 0
Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca
E' stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all'unanimità dalla XII Commissione Affari sociali della Camera nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806).
La materia è stata più volte affrontata nelle passate Legislature. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.
A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, il decreto 23 agosto 2021 ha individuatoi Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.
Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha previsto (commi 499-501, art. 1, L. n. 178/2020) un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità di cui alla legge n. 10/2020 in esame a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, con modalità contenute in un apposito decreto del Ministero della salute per l'individuazione dei centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
Un ulteriore decreto del Ministero della salute dovrà stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare. Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca Nella seduta dl 29 gennaio la XII Commissione affar sociali della Camera ha approvato in sede legislativa, all'unanimità, in via definitiva, la proposta di legge A.C. 1806, già approvata dal Senato (ora legge n. 10 del 10 febbraio 2020), recante Norme in materia di disposizione del roprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento è stato approvato dall'Assembea del Senato il 29 aprile 2019 (qui i documenti acquisiti nel corso delle audizioni al Senato). Va ricordato che la materia è stata più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l'esame non è proseguito a causa dello scioglimento delle Camere.
La legge n. 10 del 10 febbraio 2020, si compone di 10 articoli. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. La legge 578/1993 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Tale condizione può presentarsi in seguito ad un arresto prolungato della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello. In questo secondo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la causa precisa della lesione e la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza ; assenza di tutti i riflessi del tronco dell'encefalo ; assenza di respiro spontaneo dopo la massima stimolazione (test di apnea); assenza di attività elettrica cerebrale all'elettroencefalogramma alle massime amplificazioni. L'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 136 (che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini di età superiore ai 6 anni; sotto i sei anni di età sono richiesti ulteriori test strumentali.
L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame), iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
L'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) . Si ricorda che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
L'articolo in esame, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT e ha autorizzato, per il 2018, la spesa di 2 milioni di euro. Recentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 573, della legge 145/2018) ha autorizzato la spesa di ulteriori 400 mila euro annui per l'esercizio a regime della Banca dati. Il regolamento, approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168, ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella banca dati nazionale prevedendone la disciplina, i contenuti informativi e i soggetti autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati. Una specifica norma è volta a prevedere l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge in esame.
La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5). I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).
L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale regolamento si provvede a: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione (di cui all'articolo 2, comma 2). L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio).
Andrea Pastore 18/03/2022 0
Regolamentiamo la tanatoprassi
Ci troviamo di fronte ad una società, caratterizzata da una evoluzione socio culturale e da mutamenti in termini di valori e di consuetudini ad essa collegati, il comparto delle Onoranze Funebri non rimane fuori da questo processo che influenza il culto della morte: prolungare la veglia, avere un lutto in un luogo confortevole e personale e non di poca importanza è la possibilità di godere del buon aspetto del caro defunto nel caso di incidenti e lesioni fisiche.
Molti sono gli operatori che credono fortemente nella propria professionalità e in un codice deontologico, ciò porta alla consapevolezza dell’esigenza di adeguarsi agli elevati standard delle Nazioni più evolute che vedono, nello sviluppo di nuove figure professionali, quali gli Esperti in tanatoprassi, una grande opportunità di crescita, sia in termini economici che culturali.
Non è affatto sciocco considerare la Tanatoprassi un importante bagaglio culturale del futuro pur affondando le proprie radici storiche in epoche lontane, lo spiega il fatto che sia un'arte già radicata in molti paesi civili:
nel Nordamerica, con oltre il 95% dei corpi trattati, seguito dalla Gran Bretagna con oltre l'80% nelle grandi città e la Francia con una percentuale superiore al 40%.
Possiamo citare anche il Belgio, la Spagna, il Venezuela e, ben presto, anche altri paesi dell'America Latina, nei paesi scandinavi la tanatoprassi viene praticata con una percentuale superiore al 70%, ma con un procedimento diverso, che comporta obbligatoriamente l'autopsia, in alcuni paesi africani, sono diffuse altre forme di conservazione su oltre il 90% della popolazione.
Per quanto riguarda il resto dell'Europa, cresce la richiesta di formazione di Tanatoprattori in Germania, Svizzera e, anche, nei paesi dell'Est.
Nel nostro Paese, il primo ponte in tale direzione è stato gettato agli inizi degli anni novanta in Lazio, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Campania, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige ecc. questo grazie a ASSOTAN (Associazione Italiana di Tanatoprassi), e I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi). Oggi la tanatoprassi è in attesa di una regolamentazione Statale.
La Tanatoprassi, presenta i suoi vantaggi anche nell'ambito della medicina legale, infatti fermando la decomposizione della salma, si fissano i tessuti e le lesioni come in una preparazione istologica, agevolando le indagini.
In conclusione, possiamo dire che la tanatoprassi risponde a diverse esigenze, infatti, se da un lato assolve il bisogno umano di onorare il proprio defunto, dall’altro soddisfa un livello igienico completo ed efficace per il periodo della veglia funebre che può protrarsi anche per più giorni.
Andrea Pastore 02/02/2022 0
Parliamo di Cremazione
In Italia la cremazione è comparsa per la prima volta nella Legge sanitaria del 1887; attualmente è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) e dalla Legge n. 130/2001.
Cosa è la cremazione e chi l’autorizza
Per cremazione si intende l’eliminazione di un cadavere mediante il fuoco. La pratica ha origini antichissime ed è seconda, per numero, solo alla inumazione. In Italia la cremazione è comparsa per la prima volta nella Legge sanitaria del 1887; attualmente è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) e dalla Legge n. 130/2001.
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso (vedi schema di Domanda di autorizzazione alla cremazione).
Chi può richiedere la cremazione di un cadavere
La cremazione può essere richiesta dallo stesso defunto attraverso una specifica volontà testamentaria, dal coniuge o dai parenti più prossimi. È fondamentale, in questi casi, la chiara manifestazione di volontà.
La legge prevede che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto (vedi schema di Manifestazione di volontà per la cremazione).
Un altro modo per manifestare la volontà di essere cremato è quello di aderire ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in questo caso sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell’associazione.
Quale documentazione serve per ottenere l’autorizzazione alla cremazione
In aggiunta alla documentazione descritta nel precedente paragrafo, è necessario produrre il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre anche il nulla-osta dell’Autorità giudiziaria.
La cremazione, così come la tumulazione, non è gratuita, salvo i casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse dei familiari. I costi variano a seconda dei regolamenti tariffari approvati dalle singole amministrazioni locali. Inoltre, la dichiarazione del coniuge o dei parenti va presentata in bollo (Euro 16,00). Una marca da bollo di pari importo andrà apposta sull’eventuale richiesta di trasporto e consegna delle ceneri.
La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria con all’esterno l’indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
Con il testamento il defunto può disporre di disperdere le sue ceneri; ciò può avvenire in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura (esempio in mare, lago, fiume, bosco) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diverse indicazioni del coordinatore sanitario.
La cremazione di un cittadino straniero
In applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato, nel caso di cittadini stranieri l’autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell’ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita. Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.
Ricapitolando:
è l'unica soluzione definitiva, cioè che non richiede ulteriori interventi in futuro. esclude problemi di tipo igienico-sanitario. costa di più rispetto all'inumazione (perché c'è da pagare la tariffa del forno crematorio e il trasporto) ma molto meno rispetto alla tumulazione.
Perché no alla cremazione?
A lungo la Chiesa cattolica ha osteggiato la pratica della cremazione perché ritenuta espressione antireligiosa, atto di negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione di corpi. Il veto è caduto nel 1963, ad opera di papa Paolo VI.
Cosa accade al corpo durante la cremazione?
In questo stato, i tessuti muscolari tendono a contrarsi. ... Dopo 20 minuti i tessuti molli come la pelle, gli organi, i muscoli e il grasso iniziano a sciogliersi facendo così apparire le ossa. Durante questa fase dal corpo possono uscire spruzzi di liquido.
Chi può assistere alla cremazione?
La maggior parte dei forni crematori consente ai parenti di seguire il carro funebre fino all'ingresso dell'edificio dove avverrà la cremazione, ma senza potervi assistere. ... È il personale addetto che si occupa di cremare il corpo, non ammettendovisitatori esterni.
Perche si sceglie la cremazione?
Si evita il processo biologico della decomposizione. Ragioni ambientali, civili, filosofiche o estetiche. Rifiuto del cimitero, dei riti e degli obblighi ad esso connessi, della superficie da essi occupata. Aspirazione a un ideale ritorno al “ciclo della natura”, attraverso la dispersione delle ceneri.
Andrea Pastore 08/01/2022 0
La vita del defunto in un QR Code
Cosa succede quando Internet, questa enorme bolla spaziale di memoria digitale, varca la soglia delle più antiche case del ricordo, i cimiteri?
Questa domanda dal sapore fantascientifico è già stata formulata qualche decina di anni fa, e da allora ha dato vita a numerose risposte: dal Sud-Est asiatico, alla Danimarca, al Regno Unito, fino alla culla delle startup, la Silicon Valley, le menti dei pionieri tecnologici si son messe all’opera e hanno sviluppato progetti interessanti .
La formula che sembra avere il maggior successo, finora, consiste nella creazione di un QR code, in forma di una tavoletta di porcellana (materiale adatto a resistere alle intemperie) 5×5, dai classici ghirigori bianconeri, che viene apposta accanto alla pietra tombale.
Il visitatore munito di uno smartphone, potrà leggere il codice e apprendere notizie e dettagli sulla vita del defunto, tramite link integrati avrà la possibilità di visualizzare numerose foto, accedere a documenti e persino visitare la pagina personale o il profilo facebook della persona scomparsa.
L’idea, la cui paternità è nella rete tuttora discussa, ha incontrato notevole (e inaspettato) apprezzamento da parte del pubblico, e ciò ha reso anche alcuni titolari di imprese funebri avventurosi e pronti a lasciarsi coinvolgere nel progetto. I cimiteri di Chester Pearce a Poole, nel sud dell’Inghilterra, e quello di Roskilde in Danimarca sono stati i primi a lanciare il servizio: previo pagamento di una somma oscillante tra i tre e i quattrocento euro, la famiglia potrà assicurare l’immortalità– perlomeno virtuale– del defunto attraverso l’applicazione di una targhetta QR accanto alla lapide classica.
L’iniziativa ha cominciato a diffondersi altrove, in Europa e negli Stati Uniti; perfino nella nostra ultra-tradizionalista Italia il progetto ha trovato i suoi sostenitori: l’azienda Mantoni di Senigallia già dallo scorso anno ha inserito la voce “memoriale digitale” nel suo listino prezzi.
Su un’intervista rilasciata al quotidiano locale, uno dei titolari commenta: “notoriamente le innovazioni in un settore fortemente tradizionalista e statico, come quello funebre, sono sempre viste con riserbo e un po’ di diffidenza, ma sono convinto che una novità di questo tipo possa essere apprezzata dal pubblico. Pertanto crediamo in questa idea e la nostra intenzione è quella di offrire ai nostri clienti un servizio avveniristico ed attuale nel pieno rispetto del rito funebre”.
In Germania il sistema di commemorazione digitale è sbarcato già da tempo: a Berlino i tre cimiteri ebrei offrono tale servizio dal 2012, mentre sono due le ditte di onoranze funebri (a Schöneberg e a Tempelhof) che hanno cominciato ad inserire tale opzione nel loro tariffario. Nonostante il grande numero di richieste, finora è stato applicato soltanto un QR commemorativo, nel cimitero di Eythstraße: tale rallentamento nell’esecuzione è dovuto al fatto che la responsabilità per la creazione del sito web e per la cura delle informazioni messe in rete non ricade sull’azienda di pompe funebri, bensì sui famigliari del defunto. Ciò rende naturalmente il passaggio dall’idea alla sua attuazione particolarmente lungo e delicato.
Ma il trend ha già messo radici. In tutto il territorio tedesco sono circa una dozzina i camposanti con opzione “commemorazione online”, e la tendenza sembra raccogliere sempre più interessati. Non mancano naturalmente i detrattori del progetto: al cimitero di Kölln è stato dato il veto all’applicazione delle targhette QR, in quanto il contenuto delle pagine online non sarebbe strettamente controllabile dalle autorità e potrebbe pertanto oltrepassare i limiti del regolamento cimiteriale.
Due professori tedeschi, Thorsten Benkel (Universität Passau) e Matthias Meitzler (Goethe Universität, Frankfurt am Main), stanno esplorando una particolare branca della sociologia, quella che loro chiamano “Thanato-sociologia”, incentrata sul tema della morte e del trapasso e su come questo si sviluppa nella società contemporanea.
Nel corso degli ultimi anni hanno visitato 686 cimiteri in tutto il territorio tedesco, e hanno attestato una tendenza sempre più marcata verso la digitalizzazione delle tombe. “Il lutto e il ricordo vengono potenziati attraverso il ricorso alle nuove tecnologie: il codice QR, ad esempio, rappresenta un luogo alternativo per queste pratiche. Gli sviluppi di tale processo non saranno rapidi ma si orienteranno decisamente verso un’integrazione sempre maggiore dei nuovi strumenti digitali nell’atto commemorativo”, sostengono Benkel e Meitzler.
Quali saranno le successive evoluzioni di questo capitolo di storia digitale, non è ancora certo; ma se questi ne sono i più recenti frutti, allora forse non sembra fuori luogo provare a cercare qualche indizio nei romanzi di Isaac Asimov e Philip K. Dick.
Andrea Pastore 13/10/2021 0
Gli animali hanno un concetto di "morte" e sperimentano il lutto?
Uno dei comportamenti più frequenti e utili per studiare il concetto di morte nelle varie specie è quello riscontrato in molte specie di primati dove le madri trasportano e curano il corpo senza vita dei loro infanti.
Questo comportamento risulta ambivalente: i comportamenti di queste madri sono ascrivibili ad un "lutto materno" oppure al contrario mostrano come le stesse non abbiano ben compreso l'irreversibilità della perdita di funzionalità dei loro infanti e dunque la loro morte?
In un recente studio alcuni ricercatori hanno esaminato una vasta mole di dati presenti in letteratura su circa 409 eventi di ICC (infant corpse carried by mothers) rappresentati trasversalmente in 50 specie di primati cercando di comprendere quali variabili influenzino questo comportamento e se lo steso possa essere effettivamente usato per stabilire la comprensione del concetto di morte in una data specie.
I risultati hanno mostrato come nelle specie in cui si è osservato tale comportamento, la probabilità di trasportare il cadavere era più bassa se le cause della morte dell'infante erano di origine traumatica, come ad esempio nel caso dell'infanticidio, rispetto al caso in cui fossero di origine naturale (malattie). Anche l'età della madre influiva su questa probabilità, infatti le giovani madre mostravano una probabilità maggiore nell'eseguire questo comportamento rispetto a madri più anziane.
Inoltre, al momento della morte tanto più era bassa l'età dell'infante tanto più si allungava la durata del trasporto del suo cadavere da parte della madre. Questo suggerisce come alla base di questa differenza ci sia la forte motivazione emotiva legata al legame madre-infante che risulta essere molto più forte nelle primissime fasi dell'ontogenesi degli infanti.
Questi risultati presi insieme ci indicano come nelle varie specie di primati in cui si è riscontrato questo comportamento sia la presenza e il grado del legame emotivo madre-infante, sia le diverse cause di morte dell'infante ne condizionano la sua frequenza e la sua durata.
Gli autori suggeriscono come in presenza di molti più segnali indicanti la "perdita di funzionalità" e "l'irreversibilità" a seguito della morte dell'infante come nel caso delle morti di origine traumatica e con l'avanzare dell'età delle madri, queste riescano ad imparare più facilmente che l'infante sia morto e di conseguenza evitano di trasportarlo; viceversa la motivazione a continuare a prendersi cura del cadavere sarebbe più forte nel caso in cui le cause della morte siano "ambigue" e l'età dell'infante sia bassa, data la presenza di una forte motivazione materna ad accudire l'infante nelle primissime fasi della sua vita.
Non si può comunque escludere che la probabilità di trasportare il cadavere dell'infante sia più bassa nel caso delle morti di origine traumatica a causa della presenza di un contesto socio-ambientale inibitorio in tal senso; le madri potrebbero non trasportare e abbandonare il corpo dei loro infanti a causa dello stress e della paura condizionata dagli eventi che hanno ad esempio portato all'infanticidio dei loro piccoli.
Insieme, questo gradiente legato al trasporto del cadavere degli infanti lascia ipotizzare come la presenza di un concetto minimo di morte possa essere presente nelle specie di primati in cui è stato osservato tale comportamento e come tale concetto affondi le radici all'interno di un'esperienza comparabile al lutto vissuta dalle madri in funzione del grado del legame emotivo madre-infante e delle cause della morte di quest'ultimo.
Gli umani sono stati a lungo considerati gli unici in grado di comprendere il concetto di morte ed eseguire alcuni riti funebri, come il lavaggio del corpo del defunto.
Questo atto è stato eseguito per millenni, in tutte le sue forme, sulla terra, sott'acqua, nell'aria, di notte o in pieno giorno.
Non si considera che un animale possa rattristarsi. Eppure, può comportarsi in modo molto simile a quello di un essere umano, specialmente tra le grandi scimmie, di fronte alla morte. Si può parlare di lutto o empatia, anche se queste caratteristiche sono considerate appannaggio dell’antropomorfismo.
Si può presumere che i compagni della vittima mostrino il dolore per una grande perdita in termini sociali, ma è impossibile valutare le emozioni causate da questa perdita. Le espressioni più sottili di emozione, le uniche in grado di rivelarci informazioni sull'impatto della perdita subita, sfuggono a tutte le osservazioni, neutralizzate da sentimenti più immediati come paura, rabbia, tristezza o persino gioia alcuni casi. Ma i congeneri della vittima raramente sono i testimoni immediati della morte, non trovandosi vicino al corpo.
L'espressione di empatia, lutto e dolore, così come altre manifestazioni generalmente associate alla perdita di un altro essere umano, sono di difficile accesso quando si è nel regno animale, poiché ci si può basare solo su comportamenti osservabili che rivelano informazioni parziali e limitate sulle emozioni vissute dall'animale.
Per essere in grado di condurre ricerche sulle reazioni degli animali alla morte, dobbiamo pensare ai casi in cui colpisce una determinata popolazione dal vivo, permettendo così un contatto immediato con il cadavere. Raramente conosciamo gli eventi che precedono la morte, nonché le relazioni sociali che uniscono la vittima ai sopravvissuti, che potrebbero fare luce sui sentimenti degli altri di fronte alla morte. Nei primati e nelle grandi scimmie possiamo distinguere diverse forme di morte: morte accidentale, morte di giovani o anche morte per malattia.
Che consapevolezza hanno gli animali della morte?
Se gli animali riescono a capire fino a un certo punto il passaggio dalla "vita" a quella "senza vita" di uno di loro, che dire della propria morte? Ne sono consapevoli?
I gorilla adottano diversi comportamenti simili a quelli osservati nell'uomo, inclusa una fase di lutto.
Per i ricercatori, la comprensione che gli animali hanno del passaggio dalla vita alla morte è spesso sottovalutata.
Si ritiene che molti fenomeni, come la capacità di ragionare, di usare strumenti o la consapevolezza della morte, differenzino l'uomo da altre specie. Ma la scienza ha dimostrato che questo confine è lungi dall'essere definito come si potrebbe pensare. Il modo in cui i gorilla rispondono all'agonia o alla morte di un compagno indica che la loro consapevolezza della morte è molto più sviluppata di quanto si possa immaginare.
Andrea Pastore 30/09/2021 0
Crioconservazione: 377 persone sono congelate nella speranza di vivere nel Futuro
Esiste un modo per allungarsi la vita? Stando a quanto riporta il sito della KrioRus, l’unica speranza di vita per l’uomo che sta per morire è la Crionica, ovvero una tecnica di congelamento del corpo che permette la sua conservazione fino a un futuro in cui, si spera, la scienza avrà fatto progressi tali da riuscire a risvegliare il defunto e sostituire le sue cellule malate con cellule sane.
Sul sito si consiglia di mettersi in lista per la crioconservazione quando il paziente è ancora in uno stato di buona salute perché è fondamentale, al momento della morte, che non si perda tempo prezioso a informare familiari della soluzione scelta dall’ormai defunto parente e che tutti i passaggi burocratici fino al trasporto dall’obitorio vengano eseguiti nella maniera più rapida possibile.
Questo perché solo con un tempestivo procedimento è possibile assicurare un’ottimale conservazione delle cellule.
Il contratto può prevedere la crioconsevazione dell’intero corpo o anche soltanto della testa e del cervello.
Dal momento che la personalità e i tratti caratteriali di ciascuno di noi dipendono dal cervello, è sufficiente conservare anche soltanto quest’ultimo cosicché in futuro sarà possibile creare un nuovo corpo sano che possa ospitarlo, soprattutto in considerazione del fatto, ribadisce l’azienda, che la ricerca medico-scientifica si sta muovendo in modo massiccio nell’ambito dell’utilizzo in questo senso delle cellule staminali.
Ovviamente questo tipo di servizio ha un costo minore – 12.000 dollari – rispetto al congelamento dell’intero corpo, mentre se si è legati a una visione più tradizionale della conservazione del corpo intero l’azienda suggerisce di chiedere il servizio completo, che costa 36.000 dollari.
Il procedimento per essere crioconservati comincia non appena il cuore smette di battere. Prima di tutto il sangue viene rimpiazzato con una sostanza che impedisce il congelamento dell’acqua all’interno delle cellule, dopodiché il corpo, a testa in giù, viene immerso nell’azoto liquido all’interno di speciali cisterne.
Oltre alla KrioRus, in Russia, esistono altri due centri che offrono il servizio di crioconservazione umana: il Cryonics Institute e l’Alcor, entrambi negli Stati Uniti. Questi ultimi hanno costi maggiori rispetto a quelli del centro russo e la conservazione dell’intero corpo arriva a costare anche 200.000 dollari.
In ogni caso, in tutto il mondo sono presenti agenzie che offrono i servizi di trasporto verso il centro con il quale si è stipulato il contratto.
Oggi nel mondo si contano circa quattrocento persone conservate nell’azoto liquido e altre duemila che hanno già stipulato un contratto di crioconservazione, tra questi ultimi sono presenti almeno otto italiani.
La prima persona al mondo a essere stata crioconservata, nel gennaio del 1967, è James Bedford, un professore di psicologia dell’Università della California. Nel 1991 il suo corpo è stato trasferito in un contenitore più moderno e con l’occasione si è potuto constatare il suo perfetto stato di conservazione.
Il primo italiano a farsi congelare nell’azoto liquido in attesa di una futura resurrezione è stato, nel 2012, A. Fuscetti, un imprenditore di Cassino deceduto a causa di un infarto.
Il servizio di crioconservazione è disponibile anche per gli animali domestici e nelle cisterne della KrioRus attualmente sono conservati, oltre a 74 persone, anche sette cani, sei gatti, tre uccelli e un cincillà.
E’ curioso riportare un caso, tutto italiano. Il signor Giuseppe Gobbi aveva pagato il servizio completo per la conservazione, pari a 33 mila euro. Quando morì, nel 2017, venne sepolto nel cimitero della città natale, a Imperia, e solo dopo 8 mesi è stato portato in Russia per la crioconservazione. La società assicurò che non ci sarebbero stati problemi futuri per la “resurrezione".
fonte: https://www.youtube.com/watch?v=cl2BuF40OrY