Come conservo il cadavere?

Barbara Ruscitti 30/11/2023 0

La conservazione dei cadaveri è una pratica che ha origini antiche e che ha assunto diverse forme e significati nel corso della storia. In alcune culture, come quella egizia, la conservazione dei cadaveri era finalizzata a garantire la sopravvivenza dell'anima nell'aldilà, e per questo si ricorreva a complessi rituali di mummificazione artificiale, che prevedevano l'uso di sostanze chimiche, bende e resine. In altre culture, come quella cristiana, la conservazione dei cadaveri era vista come un segno di santità e di miracolo, e per questo si preferiva lasciare che i corpi si mummificassero naturalmente, grazie all'azione di fattori ambientali o biologici. In entrambi i casi, la conservazione dei cadaveri aveva una valenza religiosa e simbolica, che trascendeva la dimensione materiale e biologica. Oggi, la conservazione dei cadaveri ha perso gran parte di questa valenza, e si pone piuttosto come una questione di ordine sanitario, etico e ambientale. Infatti, i cadaveri sono fonte di potenziali rischi per la salute pubblica, in quanto possono essere veicoli di malattie infettive, e per l'ambiente, in quanto possono inquinare il suolo e le acque con i loro liquami. Per questo motivo, si prevede che i cadaveri siano sottoposti a trattamenti di disinfezione e di conservazione prima di essere sepolti o cremati, al fine di ridurre al minimo questi rischi. Tuttavia, i trattamenti più comunemente usati, come la formalina o il fenolo, hanno degli svantaggi, in quanto sono sostanze tossiche, irritanti e cancerogene, che possono danneggiare sia i lavoratori che li maneggiano, sia i parenti e i visitatori dei defunti, sia gli animali e le piante che entrano in contatto con essi. Per questo motivo, si sta diffondendo sempre di più l'interesse per l'uso di sostanze naturali per conservare i cadaveri, che abbiano una minore impatto negativo sulla salute e sull'ambiente, e che allo stesso tempo garantiscano una buona conservazione dei tessuti e una maggiore dignità dei defunti. Tra queste sostanze, una delle più promettenti è il Fluytan, un prodotto che serve è capace di recuperare la decomposizione dei tessuti organici, sia umani che animali. Il Fluytan ha alcuni vantaggi rispetto alla formalina, come una minore tossicità, una maggiore elasticità e flessibilità dei tessuti, e una migliore preservazione dell'antigenicità per le tecniche speciali di Genetica Forense¹. Il Fluytan si presenta in diverse formulazioni, a seconda dell'uso che se ne vuole fare, e può essere usato in diversi ambiti, come la tanatoestetica, la tanatoprassi, la medicina legale, la tassidermia e la patologia¹. Un altro esempio di sostanza naturale per conservare i cadaveri è l’Ecofluytan, che ha la proprietà di disidratare i tessuti e di impedire la proliferazione dei batteri. L’Ecofluytan viene usato per iniezione intravasale per la conservazione e mummificazione artificiale al contrario il Fluytan può essere usato a livello topico e ha un’azione di preservare un cadavere per 2/3 giorni.  In conclusione, l'uso di sostanze naturali per conservare i cadaveri è una pratica che ha delle implicazioni positive sia dal punto di vista sanitario che ambientale, ma anche dal punto di vista etico e culturale. Infatti, queste sostanze consentono di rispettare la volontà dei defunti e dei loro familiari, di preservare la memoria storica e culturale, e di riscoprire il valore simbolico e spirituale della morte.

maggiori informazioni sul prodotto Fluytan  www.fluytan.it

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Andrea Pastore 08/05/2022

Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca

E' stata pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2020, la legge 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all'unanimità dalla XII Commissione Affari sociali della Camera nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806).

La materia è stata più volte affrontata nelle passate Legislature. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.

A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, il decreto 23 agosto 2021 ha individuatoi Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.

Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha previsto (commi 499-501, art. 1, L. n. 178/2020) un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità di cui alla legge n. 10/2020 in esame a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, con modalità contenute in un apposito decreto del Ministero della salute per l'individuazione dei centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.

Un ulteriore decreto del Ministero della salute dovrà stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare. Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca Nella seduta dl 29 gennaio la XII Commissione affar sociali della Camera ha approvato in sede legislativa, all'unanimità, in via definitiva, la proposta di legge A.C. 1806, già approvata dal Senato (ora legge n. 10 del 10 febbraio 2020), recante Norme in materia di disposizione del roprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento è stato approvato dall'Assembea del Senato il 29 aprile 2019 (qui i documenti acquisiti nel corso delle audizioni al Senato). Va ricordato che la materia è stata più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l'esame non è proseguito a causa dello scioglimento delle Camere.

La legge n. 10 del 10 febbraio 2020, si compone di 10 articoli. In sintesi, essa prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n.219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. La legge 578/1993 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Tale condizione può presentarsi in seguito ad un arresto prolungato della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello. In questo secondo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la causa precisa della lesione e la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza ; assenza di tutti i riflessi del tronco dell'encefalo ; assenza di respiro spontaneo dopo la massima stimolazione (test di apnea); assenza di attività elettrica cerebrale all'elettroencefalogramma alle massime amplificazioni. L'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 136 (che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini di età superiore ai 6 anni; sotto i sei anni di età sono richiesti ulteriori test strumentali.

L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione (di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame), iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) . Si ricorda che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.

L'articolo in esame, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT e ha autorizzato, per il 2018, la spesa di 2 milioni di euro. Recentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 573, della legge 145/2018) ha autorizzato la spesa di ulteriori 400 mila euro annui per l'esercizio a regime della Banca dati. Il regolamento, approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168, ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella banca dati nazionale prevedendone la disciplina, i contenuti informativi e i soggetti autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati. Una specifica norma è volta a prevedere l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge in esame.

La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5). I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

L'articolo 7 afferma che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).

L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale regolamento si provvede a: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l'ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione (di cui all'articolo 2, comma 2). L'articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che riservava all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri di coloro il cui trasporto non avveniva a spese dei congiunti del nucleo familiare o di confraternite e sodalizi, nonché i cadaveri non richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio).

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Chiara Ricciarelli 15/10/2020

CASE FUNERARIE E TANATOPRASSI.

COME CAMBIA IL RITO FUNEBRE E LA CONCEZIONE DELL’ EVENTO MORTE. L’ IMPORTANZA DELLA TANATOPRASSI NELLE CASE FUNERARIE PER “UMANIZZARLA”.

 

Il culto della morte, e dei morti, è, fin dall’ alba dei tempi, un elemento caratterizzante della

cultura dei popoli. La concezione del rito funebre è nel tempo stata oggetto di modifiche

nella pratica e nell’ immaginario collettivo. In questo articolo, TanMagazine vuole

ripercorrerne brevemente l’ excursus fino ai giorni nostri, e sintetizzare il fenomeno sempre

più incalzante delle case funerarie e della tanatoprassi come atti rivoluzionari sia per il rito

che per la veglia funebre.

Il culto della morte, e dei morti, è, fin dall’ alba dei tempi, un

elemento caratterizzante della cultura dei popoli, nella storia;

tuttavia, le tradizioni e gli usi legati alla morte e al suo rito funebre

sono variati incredibilmente a seconda dell’ età storica, del luogo,

della fede religiosa, e, non da ultimo, a seconda delle estreme

volontà del deceduto e dei suoi cari.

Durante il percorso della storia e dei popoli, il rito funebre ha

assunto caratteristiche e connotati diversi, fino a giungere ai giorni

d’ oggi, in questa nostra società moderna, dove se, non altro, esiste

una maggior consapevolezza razionale all’idea stessa della morte.

La morte, in quanto limite supremo all’agire umano, su questa terra.

Nonostante questa nostra maggior consapevolezza, la morte e l’

idea che l’ accompagna, sembrano essere ancora un tabù, nei fatti,

un argomento“scottante” o comunque, forse, indigesto, oppure, ad

ogni modo, e sempre, un tema che si cerca di evitare.

Eppure, purtroppo, l’ evento morte è un doloroso accadimento che

tutti ci dobbiamo trovare, prima o poi, ad affrontare; pertanto l’

obiettivo ultimo di questa nostra società, dovrebbe essere quello di

cercare di umanizzare il più possibile una tematica che continua a

farci così paura.

Vero è, ad ogni modo, che è proprio tramite il rito funebre che,

anche oggi, si riesce a condividere l’ evento morte, e a convivere

forse con questa idea che incute ancora così timore.

Se il culto della morte è frutto della cultura e della tradizione dei

popoli, e il rito funebre contribuisce in un certo senso ad aumentare

la tolleranza umana verso il doloroso evento del trapasso, quali

sono le tendenze, nel prossimo futuro, in questo senso?

 

E’ in un contesto come questo, che per far fronte ad un’ idea di

morte che continua a far paura, si è inserito, piano piano,

lentamente, il concetto di “Casa Funeraria”.

Il rito funebre, nella nostra tradizione italiana, si svolge, infatti,

storicamente, in questo modo. Ovviamente, prima che le esequie

del caro defunto vengano sepolte, o cremate, esse vengono

riposte in un luogo per dargli l’ ultimo addio ed accompagnarlo alla

vita ultraterrena.

Nel nostro paese, di solito, fino ad ora, l’ ultimo saluto, l’ addio

estremo al proprio caro defunto è offerto o all’interno delle mura

domestiche o nelle strutture sanitarie, all’ interno degli obitori degli

ospedali.

Nel primo caso, spesso, i cari del defunto, continueranno a vivere in

quell’ abitazione, seguitando, dopo la sua morte, ad avere un

ricordo spiacevole dell’ evento. Nel secondo caso, gli obitori sono

spesso “freddi”, sia nelle strutture che nell’ idealità: luoghi

profondamente inidonei a garantire la necessaria intimità e

riservatezza e a poter esprimere, a pieno, nella propria sensibilità,

tutte le emozioni e i sentimenti che inevitabilmente i congiunti e le

famiglie del caro scomparso, devono affrontare.

In entrambi i casi, comunque, si tratta di un rito spesso inadeguato

a rappresentare a pieno le volontà e i desideri, le volontà di

raccoglimento delle famiglie, che hanno bisogno di tempo per

ricongiungersi col caro scomparso, per pregare, per ricordarlo e per

accompagnarlo, nel caso siano credenti, nel suo viaggio verso l’

aldilà.

Spesso il rito funebre viene eseguito senza particolari emozioni, in

tutta velocità, per poter permettere di svolgere il funerale

rapidamente, per ovvie questioni igieniche della salma, che fra l’

altro, provata dal trapasso e in molti casi dalla sofferenza, si

presenta agli occhi delle famiglie, ovviamente, non in perfette

condizioni, anche da un punto di vista puramente “sensoriale”.

E’ in un contesto come questo che il fenomeno delle Case

Funerarie e della Tantatoprassi si inseriscono.

La Casa Funeraria si configura quindi come luogo idoneo e

adeguato, in cui la salma del caro congiunto scomparso può

 

essere custodita, in tutta tranquillità e sicurezza. L’ atmosfera è

giusta e rilassata, quella di tranquillità, raccoglimento, serenità e

possibilità di preghiera.

L’ idea ha preso, in origine, avvio molto tempo fa ormai, negli USA e

in Inghilterra. Tuttavia, questo fenomeno - nonostante le sopracitate

paure e i timori per l’ evento morte e per i suoi tabù che di fatto,

continuano ad essere presenti nella nostra cultura e nella nostra

mentalità -, piano piano si è fatto spazio anche nel nostro paese,

soprattutto in tempi recenti e nel Settentrione, cercando di cambiare

un po’ questa concezione, e contribuendo piano piano alla

creazione di un concetto di rito funebre completamente diverso da

quello che è sempre stato.

Con la Casa Funeraria, la concezione del rito funebre è tesa

progressivamente a modernizzarsi, scacciando o provando ad

allontanare in qualche modo paure e tristezze, o, comunque,

alleggerendone il carico e il doloroso e straziante impatto emotivo.

La Casa Funeraria è un luogo accogliente e tranquillo, nel quale si

possono creare le condizioni per vivere l’ evento morte e per dare l’

ultimo addio al caro scomparso, in silenzio, raccoglimento,

meditazione, tranquillità, offrendo la possibilità di un vero e proprio

luogo di memoria.

La Casa Funeraria offre spazi idonei, adeguati, puliti, rispondendo a

dovuti e precisi canoni igienici e strutturali e consentendo di

ampliare la veglia funebre per più giorni, rispetto ad adesso, dove

tutto deve essere fatto (per forza di cose) velocemente.

In questo contesto, è doveroso ricordare che il ruolo della disciplina

della Tanatoprassi è, all’ interno della Casa Funeraria, tutt’ altro che

accessorio, ma anzi, indispensabile per riuscire a sposare bene l’

obiettivo ultimo di ridare dignità alla morte.

Le tecniche di Tanatoprassi, ossia quell'insieme di tutte le cure

rivolte alla salma prima delle esequie, in termini di igiene, di

conservazione e di presentazione estetica, sono essenziali, infatti,

al corretto funzionamento di una Casa Funeraria.

Nelle ore immediatamente successive alla morte, infatti, il corpo del

dipartito subisce naturalmente una repentina trasformazione, con

la fuoriuscita di liquidi organici e la presenza di vapori nauseanti,

 

che lo rendono, se non trattato, ai limiti della decenza e della

presentabilità davanti agli occhi delle proprie famiglie e dei propri

cari. Questo può contribuire a rendere la veglia funebre traumatica:

l’ obiettivo della Tanatoprassi è proprio quello di conservare il corpo

il più a lungo possibile, farlo in condizioni igieniche e di sicurezza e

trattare la salma in modo da renderla, esteticamente, il più possibile

vicina a rappresentare un’ immagine serena del defunto,

umanizzando l’ evento morte, e cancellandone o alleggerendone i

segni inevitabili della sua sofferenza.

Ecco perché le Case Funerarie, senza la pratica della Tanatoprassi,

non svolgono completamente la loro funzione, e noi di

TanMagazine ci auguriamo che sia proprio in questa direzione che

si svolgano le prossime tendenze, per cambiare in modo radicale e

rivoluzionare il concetto della morte e il rito funebre, in condizioni di

maggiore igiene, sicurezza, tranquillità, raccoglimento, che il

defunto merita.

Per riportare davvero il povero “caro scomparso” ad essere

“protagonista”, con estrema dignità, anche di questa fase inevitabile

della propria esistenza, quella che è il fine vita.

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Redazione Tan Magazine 17/09/2020

Jean-Nicolas Gannal, ideatore della tanatoprassi moderna

Personaggio eccentrico e controverso, Jean-Nicolas Gannal (1791-1852) ha dato il suo nome al metodo Gannal, considerato il metodo alla base della tanatoprassi moderna. Come molto spesso accade, la fama di cui gode Gannal nel campo della tanatoprassi, è in parte usurpata in quanto il procedimento di conservazione dei corpi per via d’iniezione vascolare era già stato attuato dal medico italiano Giuseppe Tranchina qualche anno prima di Gannal, e addirittura un secolo prima

dall’anatomista olandese Frederik Ruysch che con il suo liquor balsamicum è considerato il primo ad avere utilizzato l’iniezione arteriosa per la conservazione dei cadaveri.

Le parti anatomiche e i corpi conservati da Ruysch suscitarono un notevole interesse tanto che, a quasi un secolo dalla sua morte, Giacomo Leopardi scrisse un’ opera intitolata Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie.

Sembra che, attraverso le sue mummie, Ruysch volesse trasmettere il messaggio che lui – e solo lui – fosse in grado di sfidare la morte rendendo l’aspetto di un morto simile a quello di un dormiente. Enfatizzò sempre la naturalezza delle forme e la flessibilità dei corpi diversi da quelli vivi solo per la mancanza di movimento. Era convinto che nessuno sarebbe stato in grado di raggiungere il suo livello di perfezione. Per questo non volle divulgare il suo metodo. Mantenendo il segreto sarebbe potuto rimanere l’unico valido intermediario tra il mondo dei vivi e la morte. Il metodo non sopravvisse quindi all’autore.

Tornando a scrivere di Gannal va altresì ricordato che l’americano Holmes, che gode di fama ancora maggiore rispetto allo stesso Gannal, specie negli Stati Uniti dove l’embalming nel senso moderno del termine è diventata ormai routine, trasse il suo metodo dalla traduzione in inglese di Histoire des Embaumements scritto da Gannal nel 1838 e tradotto in inglese nel 1840.

Fino al XIX° secolo i metodi di conservazione dei corpi erano molto invasivi, con asportazione di alcuni organi e tagli sulla muscolatura per fare penetrare polveri, aromi e altre sostanze.

Una rivista del 1842 descrive così il metodo Gannal: “Grazie al procedimento inventato dal sig. Gannal nulla è più come prima. Una piccola incisione sulla parte laterale del collo per introdurre il liquore di conservazione, tramite una pompa; poi, all’esterno, tessuti bagnati con liquori aromatici; due ore di tempo ed è tutto finito … non serve nemmeno spogliare il corpo che deve essere imbalsamato … il corpo di un bambino trattato con questo metodo è stato esposto per tre mesi nell’obitorio di Parigi … Un condannato, imbalsamato dal sig. Gannal è stato esposto a Londra per due anni agli occhi del pubblico … è auspicabile che il procedimento del sig. Gannal diventi popolare e questo sarà possibile grazie al prezzo contenuto di questo trattamento …

Su Gannal si sono scritte tante cose. Ad esempio che avesse sperimentato il suo metodo per rimpatriare i corpi di alcuni soldati morti nella battaglia della Berezina durante la campagna di Russia di Napoleone. Questo appare molto improbabile in quanto lo stesso Gannal fu fatto prigioniero dai russi alla Berezina. E’ invece vero che, come addetto ai reparti sanitari, partecipò a numerose campagne napoleoniche, fu fatto sette volte prigioniero e riuscì sempre ad evadere. Sopravvisse a Waterloo.

Tornato a Parigi lavora come chimico al laboratorio di chimica del Politecnico di Parigi prima e a quello dell’Accademia delle scienze, dopo.

E’ protagonista di diverse invenzioni: cere industriali, collanti, inchiostri, gelatine da sotto-prodotti animali che conserva con procedimenti chimici.

Fa ricerche sulla conservazione dei cadaveri per i laboratori di anatomia. Nel 1837, l’accademia delle scienze lo invita a fare delle prove sul metodo di conservazione dei corpi dell’italiano Tranchina per via di iniezione arteriosa di acido arsenico. Dà parere negativo insistendo sui pericoli, per la salute pubblica, rappresentati dall’arsenico. Facendo così finta di dimenticare che anche il suo liquido di conservazione, brevettato nello stesso anno 1837 contiene arsenico.

Ma quando nel 1845 l’Accademia di Medicina di Parigi fa un confronto tra il metodo Gannal e il metodo Sucquet, viene rivelata la presenza di arsenico nel liquido di Gannal che proprio per questo viene screditato. Il suo liquido è soppiantato da quello del suo concorrente, l’imbalsamatore J.P. Sucquet, a base di cloruro di zinco. Nonostante le critiche del mondo accademico e scientifico, grazie alla traduzione in inglese del suo libro, Gannal è noto in America ed è studiando il suo metodo e il suo liquido che Thomas Holmes svilupperà il proprio fluido togliendo la componente d’arsenico. Il metodo di Holmes conoscerà un notevole successo con la guerra di secessione. Holmes dichiarerà di aver praticato personalmente 4028 trattamenti. Al prezzo di 100 dollari per intervento, Holmes tornò nella sua natia Brooklyn da uomo ricco. Successo e ricchezza dovute in gran parte ad un eccentrico inventore parigino di nome Jean-Nicolas Gannal.

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