Il laboratorio della morte

Sandra Bergamelli 30/09/2021 0

Negli ultimi anni, l’elevata tossicità e cancerogenicità della Formaldeide è stata riconosciuta a livello mondiale dal punto di vista sia scientifico sia normativo. I numerosi esempi di questo riconoscimento, e della seguente restrizione normativa all’uso della formaldeide, includono: negli Stati Uniti (a livello federale) – la Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products, il Toxic Substances Control Act, il Resource Conservation and Recovery Act, il Clean Water Act, e il Clean Air Act; in Canada – il Canadian Environmental Protection Act, e il Hazardous Products Act; in Brasile – la Resolução nº 37 del 03/06/2008. In altri paesi (ad esempio in Cina e in Giappone) sono stati introdotti valori limite di concentrazione di formaldeide nell’aria.
Nell’Unione europea, la Direttiva 2004/37/CE, il Regolamento 2006/1907/CE e il Regolamento 2008/1272/CE hanno riconosciuto la cancerogenicità della formaldeide e ne hanno vietato l’uso, la produzione e la commercializzazione a partire dall’agosto 2017. Più recentemente, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 ha raccomandato agli Stati membri di ridurre al minimo l’esposizione alla formaldeide. La Direttiva UE 983/2019 ha ribadito la classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena e ha riconosciuto la sua natura di allergene da contatto per la pelle. Il sistema normativo UE prevede tuttavia un sistema di autorizzazione alla produzione e al commercio di Formaldeide, ove assolutamente necessario. La Direttiva UE 983/2019 ha difatti riconosciuto che, posto il suo alto grado di accuratezza diagnostica, la Formaldeide è ancora utilizzata di routine nel settore sanitario in tutta l’Unione sulla base di questo sistema di autorizzazione. Infatti – al momento, e non considerando Fluytan – non esiste un’alternativa valida (accettata dalla comunità scientifica) alla Formaldeide per preservare campioni di cellule o tessuti. Per il settore sanitario, la Direttiva 983/2019 ha inoltre introdotto un periodo transitorio di cinque anni durante il quale è aumentato il valore limite consentito di Formaldeide nei luoghi di lavoro (concentrazione nell’aria).
E’ tuttavia importante sottolineare che a livello normativo (almeno nell’UE) sussiste l’obbligo giuridico sia per il settore pubblico sia per i produttori, importatori e utilizzatori di formaldeide di cercare alternative alla Formalina (si veda ad esempio il Regolamento 1907/2006, articolo 55: “tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione”.) Da un punto di vista giuridico, siamo attualmente in una fase “transitoria”, in cui l’uso della Formaldeide è tollerato, e soggetto ad autorizzazione derogativa, solo in virtù dell’assenza di validi sostituti. La formaldeide viene utilizzata nell’impossibilità di una prevenzione primaria: ovvero l’eliminazione dei rischi con l’utilizzo di diverse sostanze.
Di conseguenza, in particolare nel sistema sanitario e funerario, migliaia di lavoratori (es. infermieri, tecnici, medici, patologi, tanatoprattori) sono ancora esposti alla Formaldeide con possibili effetti negativi sulla salute. Fino ad ora, il punto di equilibrio tra la diagnostica (cioè la salute del paziente) e gli interessi di protezione del lavoratore si basa sulla riduzione dei rischi secondo il principio del “(rischio) più basso ragionevolmente ottenibile”. Il rischio derivante dall’esposizione deve essere ridotto implementando delle specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali (es. cappe chimiche, procedure di sicurezza, ecc.). L’uso della Formaldeide comporta pertanto un pesante onere economico e giuridico per il datore di lavoro e / o per i medici del lavoro coinvolti. E’ difatti in aumento il numero di cause legali per responsabilità del datore di lavoro relative a malattie professionali legate all’uso di Formaldeide (si veda, ad esempio, negli Stati Uniti: il cosiddetto “Lumber Liquidators Scandal” e la causa intentata contro la FDA da Women’s Voices e l’Environmental Working Group.

La sostituzione della formalina (composto tossico e cancerogeno) è raccomandata per ragioni di salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente ed è richiesta dalla vigente Normativa Europea.

 

 

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Nicolas Tiburzi 11/01/2024

Alla Scoperta della Cura Innovativa: Il Corso ASSOTAN su Fluytan e la Tanatoprassi Avanzata

Nel dinamico panorama della tanatoprassi, dove l'innovazione e la competenza sono chiave, l'Associazione Italiana Tanatoprassi (ASSOTAN) ha annunciato un corso rivoluzionario progettato per elevare le competenze nel settore della cura della salma. Con il titolo "La cura di base della salma con il Fluytan," questo corso promette di offrire approfondite conoscenze e abilità pratiche per affrontare le sfide emergenti e perfezionare le tecniche di gestione della decomposizione.

I Dettagli del Corso:

Il cuore di questo corso è il Fluytan, un fluido innovativo che mira a eliminare la decomposizione istantaneamente. Gli esperti dell'Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi guideranno i partecipanti attraverso varie applicazioni e tecniche, fornendo soluzioni vantaggiose per la gestione della salma sotto ogni aspetto. Il secondo corso, che si svolgerà sempre a Pordenone presso i Servizi Funerari Funeral Home Prosdocimo il 19 Febbraio 2024, promette una giornata di apprendimento pratico, con un'attenzione particolare alle applicazioni topiche e alla presentazione estetica.

Punti Salienti del Corso:

  1. Recuperatore della Decomposizione il Fluytan:

    • Esplorazione delle applicazioni del Fluytan per eliminare la decomposizione e stabilizzare la salma.
  2. Applicazione Topica:

    • Approfondimento sulle tecniche di applicazione topica per garantire la stabilizzazione della decomposizione.
  3. Presentazione Estetica:

    • Focus sulla facilità di ottenere presentazioni estetiche eccellenti dopo l'uso corretto del Fluytan sulla salma.

Flessibilità e Accessibilità:

Il corso offre non solo una formazione di qualità, ma anche flessibilità riguardo alla tempistica e al formato. Questo permette di adattare il percorso formativo alle esigenze di tutti coloro che desiderano approfondire le loro competenze nel campo della tanatoprassi.

Per partecipare scrivere una mail a info@assotan.it  e richiedere l'iscrizione

Conclusione:

In un settore in costante evoluzione come quello della tanatoprassi, l'opportunità di partecipare a un corso di questo tipo è un passo cruciale verso l'eccellenza professionale. L'ASSOTAN, con la sua iniziativa innovativa, si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per coloro che cercano di rimanere all'avanguardia nel settore della cura della salma. Se siete pronti a esplorare nuove tecniche e a perfezionare le vostre abilità, questo corso potrebbe essere la chiave per aprire nuove prospettive nella vostra carriera nella tanatoprassi.

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Andrea Pastore 18/03/2022

Regolamentiamo la tanatoprassi

Ci troviamo di fronte ad una società, caratterizzata da una evoluzione socio culturale e da mutamenti in termini di valori e di consuetudini ad essa collegati, il comparto delle Onoranze Funebri non rimane fuori da questo processo che influenza il culto della morte: prolungare la veglia, avere un lutto in un luogo confortevole e personale e non di poca importanza è la possibilità di godere del buon aspetto del caro defunto nel caso di incidenti e lesioni fisiche.

 

Molti sono gli operatori che credono fortemente nella propria professionalità e in un codice deontologico, ciò porta alla consapevolezza dell’esigenza di adeguarsi agli elevati standard delle Nazioni più evolute che vedono, nello sviluppo di nuove figure professionali, quali gli Esperti in tanatoprassi, una grande opportunità di crescita, sia in termini economici che culturali.

 

Non è affatto sciocco considerare la Tanatoprassi un importante bagaglio culturale del futuro pur affondando le proprie radici storiche in epoche lontane, lo  spiega il fatto che sia un'arte già radicata in molti paesi civili:

nel Nordamerica, con oltre il 95% dei corpi trattati, seguito dalla Gran Bretagna con oltre l'80% nelle grandi città e la Francia con una percentuale superiore al 40%.

Possiamo citare anche il Belgio, la Spagna, il Venezuela e, ben presto, anche altri paesi dell'America Latina, nei paesi scandinavi la tanatoprassi viene praticata con una percentuale superiore al 70%, ma con un procedimento diverso, che comporta obbligatoriamente l'autopsia, in alcuni paesi africani, sono diffuse altre forme di conservazione su oltre il 90% della popolazione.

 

Per quanto riguarda il resto dell'Europa, cresce la richiesta di formazione di Tanatoprattori in Germania, Svizzera e, anche, nei paesi dell'Est.

Nel nostro Paese, il primo ponte in tale direzione è stato gettato agli inizi degli anni novanta in Lazio, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Campania,  Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige ecc.  questo grazie a ASSOTAN (Associazione Italiana di Tanatoprassi), e I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi). Oggi la tanatoprassi è in attesa di una regolamentazione Statale.

La Tanatoprassi, presenta i suoi vantaggi anche nell'ambito della medicina legale, infatti fermando la decomposizione della salma, si fissano i tessuti e le lesioni come in una preparazione istologica, agevolando le indagini.

 

In conclusione, possiamo dire che la tanatoprassi risponde a diverse esigenze, infatti, se da un lato assolve il bisogno umano di onorare il proprio defunto, dall’altro soddisfa un livello igienico completo ed efficace per il periodo della veglia funebre che può protrarsi anche per più giorni.

 

 

 

 

 

 

 

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Chiara Ricciarelli 17/09/2020

Ddl Foscolo: la disciplina del settore funerario è ancora in itinere

L'esigenza di uniformare a livello nazionale una legislazione frammentaria, relativa alle norme fondamentali circa il settore funerario ha portato alla nascita di un complesso ed articolato disegno di legge. Ripercorriamolo in dettaglio, in attesa dei prossimi sviluppi: ad oggi, l’ Iter alla Camera non è ancora concluso, poiché in corso di Esame in Commissione.

È passato circa un anno ormai da quando il disegno di legge relativo alla disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri è stato presentato - illustrato da Sara Foscolo, esponente della Lega e relatrice del provvedimento - all’ esame della Commissione Affari Sociali della Camera.

Ad oggi, l’ Iter di questo disegno di legge alla Camera dei Deputati non è ancora concluso: allo stato attuale, infatti è in corso di Esame in Commissione. Ciò significa, dunque, che non esiste ancora una riforma a carattere complessivo che possa garantire un' organica sistemazione alla materia.

Mentre le Regioni definiscono la normativa di riferimento e i Comuni regolamentano le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa nel settore, il compito dello Stato è quello di dettare i principi fondamentali in materia. L'esigenza quindi di uniformare a livello nazionale una legislazione frammentaria, relativamente alle norme fondamentali concernenti il settore funerario, ha portato alla nascita di un complesso disegno di legge, in 34 punti e articoli essenziali.

Ma proviamo ad analizzarlo nel dettaglio.

Il primo articolo del provvedimento mira a definire chiaramente la necessità di assicurare, per quanto concerne la disposizione del proprio corpo in caso di decesso, una completa dignità e libertà di scelta personale, nel pieno rispetto dell’ individuo. Tutti i cittadini godono della piena libertà di  manifestazione del lutto e della libertà di scelta del tipo di sepoltura dei propri defunti: ciò, imprescindibilmente, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso.

Si determinano dunque le finalità, i principi e l'ambito di applicazione del Ddl, mirato a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni nell' ambito funebre, cimiteriale e della polizia mortuaria, per perseguire l’ importante finalità di tutela primaria dell'interesse degli utenti dei servizi. Inoltre, l’attenzione è rivolta altresì ad uniformare le attività ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni: tutto ciò, ovviamente, senza prescindere dalla dovuta osservanza dei superiori interessi pubblici alla tutela della salute pubblica, dell' igiene e della sicurezza.

Mentre poi l’ articolo 2 chiarisce le definizioni normative di alcuni termini specifici della materia, nell’ articolo 3 si ricordano i compiti e le attribuzioni assegnati alle Regioni, quali la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo. Si stabilisce qui che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, una deliberazione, - da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni - , dovrà andare a dare una precisa definizione ad altre questioni importanti, tra le quali ad esempio i necessari requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; nonché delle strutture destinate al servizio obitoriale e dei mezzi di trasporto funebre. Ma non solo, dovrà essere definito un elenco delle malattie infettive, che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione. Si chiariranno i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi, nonché le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri e direttori tecnici autorizzati dai Comuni. Le competenze delle Regioni sono definite ulteriormente anche nell’ articolo 19, - che ricorda che esse dovranno predisporre e approvare il piano generale dei cimiteri e dei crematori - , e nell’ articolo 20, - che definisce i principi relativi a tali strutture, assicurando che il piano generale venga predisposto tenuto conto delle strutture esistenti e del fabbisogno delle singole comunità.

Al fine di garantire, infatti, funzionalità e produttività del servizio reso all’ utente, l’ esercizio dell’ attività funebre, come recita l’ articolo 5, deve essere sottoposto ad una precisa programmazione territoriale, che dovrà essere determinata dalle Regioni, considerando il rapporto tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili. 

Per quello che riguarda i Comuni, invece, essi, come chiarisce l’ articolo 4, hanno, principalmente, il dovere di assicurare la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, provvedendo a tal fine, alla realizzazione di cimiteri e crematori. Anche l’ articolo 25 interviene in questo senso, a ricordare che l'affidamento della gestione dei cimiteri, (e non solo, anche dei crematori e dei servizi cimiteriali), deve essere rimessa ai Comuni.

Le Aziende sanitarie locali, invece, secondo l’ articolo 6, avranno alcuni compiti fondamentali: assicurare il servizio di medicina necroscopica; impartire prescrizioni per la tutela della salute pubblica; esercitare vigilanza e controllo per gli aspetti igienico-sanitari; rilasciare, infine, pareri, certificazioni e nulla osta. 

Va chiarito che per l'esercizio dell'attività funebre, così come definisce l’articolo 7, l’ impresa o la ditta deve essere in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base di specifici requisiti. É fatto inoltre divieto di intermediazione nell' attività funebre e procacciamento di affari per acquisire ed eseguire servizi funebri. Si determinano poi di seguito alcuni casi di incompatibilità con l'attività funebre quali: la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali; la gestione del servizio obitoriale e delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura; ed infine, il servizio di ambulanza e trasporto di malati. Il provvedimento chiarisce che il Comune dovrà verificare annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali. Ma non solo. Le disposizioni sono varie, precise e concordanti. Si determina infatti, altresì, che il conferimento dell’incarico di servizio non possa avvenire all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, e nemmeno di strutture obitoriali e di cimiteri; ma soltanto presso le sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto.

L'attività funebre, - in quanto attività a carattere imprenditoriale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con fondamentali aspetti di natura igienico-sanitaria – può erogare dunque particolari servizi. Su mandato dei familiari o altri aventi titolo, può infatti determinare pratiche amministrative ed organizzare le onoranze funebri, con servizi relativi connessi quali la vendita di casse funebri; la preparazione del defunto; il trasferimento dello stesso nelle diverse fasi funebri; il recupero di cadaveri su disposizione dell' autorità giudiziaria, nonché effettuare trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi.

Per quello che caratterizza, infatti, l’ oggetto di trattazione di questo nostro magazine, - il trattamento di tanatoprassi (processo conservativo del cadavere) e le attività ad esso correlato- , esse vengono ad essere disciplinate dagli articoli 16 e 17 del provvedimento. Ovviamente, tali trattamenti potranno essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, sarà necessario adottare un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, nel quale verranno finalmente definiti i requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale, relativi al profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi.

Nell’ articolo 8 e 9 del provvedimento, l'attività dell’ impresa funebre viene definita nel dettaglio. I servizi, in quanto - come abbiamo già visto -, attività imprenditoriali vere e proprie, debbono essere esercitati nel rispetto dei principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie, anche per quello che riguarda la forma di sepoltura (articolo 20). Dall’ altra parte, anche ogni impresa funebre è totalmente libera, per quanto concerne la definizione del proprio listino prezzi di forniture e servizi.

Si chiarisce ulteriormente che i servizi funebri devono essere erogati da soggetti titolari dell' apposita autorizzazione comunale, per ottenere la quale, come recita l’ articolo 9, l’ impresa deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017. Tale autorizzazione è rilasciata all’ impresa per l’ esercizio dell’ attività, per motivi di interesse generale, quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, oltre al rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Non solo. Anche il personale dell'impresa funebre, secondo quanto disposto dall’ articolo 10, deve possedere i requisiti formativi e i relativi titoli abilitanti validi nel territorio nazionale. Pure per quello che riguarda i Cimiteri, come definito poi dall’ articolo 19, gli operatori hanno necessità di seguire percorsi professionali definiti dalla Regione: la normativa ribadisce qui l’ esigenza della necessità, in tutti i suoi aspetti, di un personale dunque qualificato.

Tornando all’ articolo 10, si chiarisce altresì che i titoli e le modalità per la formazione professionale del personale dovranno poi in seguito essere definiti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl, attraverso un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell' Istruzione e della Salute, e con il prezioso apporto delle federazioni nazionali di settore.

La procedura di accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funeraria, effettuata da comuni e Asl, è invece definita dall’articolo 11: si stabilisce che, entro i termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni, è doveroso munirsi della certificazione apposita, che verrà rilasciata a cadenza annuale, su chiara richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle Regioni. L’ articolo 12 ribadisce che il Comune, con il supporto delle Asl relativamente agli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri, con specifico riferimento alla tutela della garanzia al diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre.

Inoltre, il fatto che i Comuni e le Asl debbano vigilare e controllare l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento, è ribadito poi anche nell’ articolo 18. Per quanto concerne invece il trasporto funebre ( articolo 13), esso è poi ovviamente riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre titolati alla sua esecuzione. L’ articolo 14 prevede invece che la disciplina specifica dei feretri in relazione alla loro destinazione finale e alle caratteristiche fisiche che devono avere al riguardo, venga successivamente adottata con decreto del Ministro della Salute.

L’ articolo 15 disciplina invece sulla realizzazione delle strutture delle case funerarie e dei servizi mortuari, e definisce che la loro gestione sia assolutamente eseguita previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Il soggetto gestore, in questo caso, opererà in completa autonomia per quanto riguarda gli orari di apertura e di fissazione dei funerali, nonché circa l'organizzazione aziendale.

Per ciò che concerne la disciplina delle attività cimiteriali, invece, l'articolo 22 detta disposizioni sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri: essi devono avere collocazione a non meno di cento metri dal centro abitato, determinando che entro tale fascia, non possano essere eseguiti lavori di nuova costruzione od ampliamento di edifici esistenti.  Il divieto di effettuare sepolture in luogo diverso dal cimitero è sancito, poi, dall’ articolo 23: solo in via eccezionale le Regioni, con il parere del Comune e dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, possono autorizzarne la sepoltura in luogo diverso, purché nel rispetto delle disposizioni di legge. Mentre l’ articolo 24 del Ddl dispone in tema di tumulazione aerata e di caratteristiche dei feretri, nell’ articolo 26, è stabilito che gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono a carico dei Comuni o, comunque, dei soggetti affidatari.

Per ciò che concerne la disciplina della cremazione, poi, l 'articolo 27 interviene ricordando che la libera decisione di scelta relativa alla volontà di essere cremati oppure alla destinazione delle ceneri, si viene a determinare come garanzia, necessaria sull’ intero territorio nazionale, di un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il seguente articolo 28 prevede, invece, che l'ufficiale dello stato civile rilasci l'autorizzazione alla cremazione, soltanto successivamente all'acquisizione di un certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Tale autorizzazione è esente da bollo.

In tema di affidamento, custodia e dispersione delle ceneri, l’ articolo 29 detta alcune disposizioni, tali per cui i soggetti a cui è consentito, per legge, ottenere la consegna dell'urna – sigillata e con i dati anagrafici del defunto – possono disporne la tumulazione al cimitero o conferirla presso edifici destinati alla loro custodia. All'interno dei cimiteri o in aree appositamente destinate, oppure, ancora, in natura, all'aperto, è consentita inoltre la dispersione delle ceneri, che deve essere comunque effettuata nel rispetto della volontà del defunto e nel rispetto di determinate condizioni, la cui non osservanza comporta, secondo quanto detta l 'articolo 30, una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Nell’ articolo 31 sono chiariti essenzialmente i modi in cui deve essere eseguita la cremazione, mentre per ciò che concerne i cimiteri per animali di affezione, la disciplina è rimandata all’ articolo 32.

Infine, l'articolo 33 stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, debba essere perfezionata un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per la corretta e necessaria definizione delle linee di indirizzo, alle quali si attengono le Regioni per il recepimento delle disposizioni contenute. L'articolo 34 sancisce, in definitiva, l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, di alcuni articoli del Testo unico delle leggi sanitarie.

Questo, dunque, il testo di disegno di legge sulla disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri: un provvedimento articolato, che se entrasse in vigore e diventasse legge, assurgerebbe sicuramente a competente e chiaro dettato in materia, definendo aree di competenza e di professionalità. L’ Iter è ancora lungo, esso infatti è in corso di Esame in Commissione alla Camera: attenderemo i prossimi sviluppi con trepidante attesa. 

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